La revoca del mandato può essere deliberata:
• dall’assemblea, in ogni tempo:
- con una maggioranza pari alla metà degli intervenuti alla stessa, rappresentanti almeno la metà del valore dell’edificio;
- con le modalità previste dal regolamento condominiale;
• dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condòmino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità ossia inadempienze nella gestione ordinaria tra cui , con la nuova riforma : la mancata apertura ed utilizzazione del conto (art. 1129 co. 7) o , qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare l' esecuzione coattiva;
In questi casi condòmini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore.
In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria
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