Sì. I soggetti che esercitano attività di affittacamere e gli agenti di assicurazione inquadrati nel contratto collettivo di categoria come produttori di 3° e 4° gruppo, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito previsto per i contributi Inps di artigiani e commercianti, come chiarito nella circolare Inps n. 12 del 22 gennaio 2004.
Essi, quindi, sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sul reddito effettivamente conseguito, maggiorati comunque dell'importo di € 0,62 mensili a titolo di contributo per le prestazioni di maternità.
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Vedi anche:
- La Busta paga 2025: guida operativa (eBook) di MC. Prudente - Guida operativa sulla lettura e compilazione della busta con esempi pratici. Aggiornato alla circolare INPS n. 25 del 29.01.2025; eBook pdf di 223 pag.
- Guida alle agevolazioni all'assunzione 2025 (eBook) di Ballanti dott. Paolo - Tutte le misure per favorire l’occupazione dei giovani e dei disoccupati; aggiornato alla circolare INPS n. 32 del 30.01.2025; eBook pdf di 76 pagine