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RIENTRO DEI CERVELLI IN ITALIA: LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Rientro dei cervelli in Italia: le agevolazioni fiscali

Aumentano i benefici fiscali nei confronti degli italiani residenti all’estero che rimpatriano: il punto dopo il decreto fiscale

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Il decreto legge 34 del 2019, in vigore dal 1/5/2019, ha incrementato i benefici fiscali nei confronti di quei soggetti residenti all’estero che rientrano in Italia, trasferendo la residenza fiscale, dal 2020.  

Il decreto legge,  ha modificato le disposizioni fiscali    che riguardano le agevolazioni previste per:

  • il rientro in Italia  delle maestranze con significative esperienze lavorative (direttivi o altamente qualificati/specializzati), contenuto nell’articolo 16,  comma 1, D.Lgs. 147/2015;  mentre il comma 2 dell’articolo 16 (rientro laureati) non ha subito modifiche. 
  • il  rientro in Italia dei docenti/ricercatori, previste dall’articolo 44 del D.L. 78/2010 (Legge 122/2010).

Per dare maggiore concretezza al "Decreto crescita", successivamente è intervenuto il "Decreto fiscale" (D.L. 124 del 26/10/2019) dove, all'articolo 13/ter ha chiarito la decorrenza delle agevolazioni fiscali per gli impatriati.

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1) Modifiche apportate all’art.16 del dlgsv 147/2015 per i lavoratori impatriati

La quota di reddito imponibile scende dal 50% al 30%. 

Rimane inalterata la previsione sulla durata dei benefici,  contenuta nell’articolo 16  comma 3 del D.Lgs. 147/2015 (lo sgravio fiscale decorre dal periodo d’imposta in cui si acquisisce la residenza fiscale in Italia,  più i successivi  quattro periodi d’imposta).

Queste nuove misure agevolative verranno applicate nei confronti di tutti quei lavoratori non residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti l’impatrio,  che si impegnano a rimanere in Italia per almeno due anni. La nuova previsione normativa, conferma quanto già precedentemente disposto per il rientro dei laureati (articolo 16 coma 2 D.Lgs. 147/2015): 24 mesi;  però riduce il tempo di permanenza all’estero,  richiesto per l’impatrio dei lavoratori direttivi, specializzati, qualificati, dove in precedenza venivano richiesti cinque  periodi d’imposta di residenza all’estero precedente l’impatrio (Art. 16 comma 1, D.Lgs. 147/2015).

L’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano, ma non più necessariamente a favore di una impresa residente o da una sua controllata: questo lascia dedurre che l’impresa può essere anche straniera.

In precedenza i lavoratori dovevano rivestire ruoli direttivi o altamente qualificati/specializzati, oggi questa nuova norma viene rivolta a tutti i lavoratori, ai ricercatori ed ai docenti. Il comma 2 dell’articolo 16 del D.LGS 147/2015,  che disciplina il rientro dei laureati,  rimane invariato nella sua precedente formulazione (Essere laureati, aver svolto continuativamente attività di lavoro dipendente o autonomo o d’impresa all’estero per 24 mesi, oppure aver studiato per 24 mesi conseguendo un titolo accademico; trasferire la residenza fiscale in Italia, impegnarsi a permanere in Italia per due anni).

Nei confronti dei lavoratori impatriati vengono potenziati i benefici in talune circostanze:

  • lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo le agevolazioni  vengono estese per ulteriori cinque periodi d’imposta; durante gli ulteriori cinque anni lo sgravio è previsto nella misura del 50%;  
  • se i lavoratori diventano proprietari di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento (l’immobile può essere acquistato dal lavoratore o dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà),  le agevolazioni vengono estese per ulteriori cinque periodi d’imposta; durante gli ulteriori cinque anni,  lo sgravio è previsto nella misura del 50%;
  • se i lavoratori hanno almeno tre figli minorenni o carico, anche in affido preadottivo, i benefici vengono estesi per ulteriori cinque periodi d’imposta; in questo caso, per gli ulteriori cinque anni,  lo sgravio è elevato al 90%;
  • se i lavoratori trasferiscono la loro residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, lo sgravio è previsto nella misura del 90%, fermo restando la durata dei benefici che decorrono dal periodo d’imposta in cui si trasferisce la residenza in Italia e per i quattro periodi successivi.

2) Modifiche apportate all’art.44 del D.L. 78/2010 – rientro ricercatori/docenti

Nei confronti dei ricercatori/docenti,  vengono previste modifiche all’articolo 44 del D.L. 78/2010; rimane invariata la percentuale di detassazione già oggi al 90%,  mentre viene esteso l’ambito temporale sulla fruizione dei benefici; in precedenza decorreva dal periodo d’imposta in cui il docente diventava residente fiscale in Italia più i successivi tre periodi d’imposta; ora la rinnovata norma prevede la decorrenza dal periodo d’imposta in cui diventa residente fiscale in Italia,  più i cinque periodi d’imposta successivi.

Anche in questo caso sono previsti benefici potenziati, qualora ricorrano particolari situazioni:

  • Nel caso in cui il ricercatore/docente abbia un figlio minorenne o a  carico,  anche in affido preadottivo,  oppure nell’ipotesi di acquisto di proprietà immobiliare di tipo residenziale, successivamente all’acquisto della residenza o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; i benefici decorrono dal periodo d’imposta in cui  acquisisce la residenza fiscale e si protraggono per ulteriori sette periodi d’imposta.
  • Nel caso in cui il ricercatore/docente abbia due figli minorenni o a carico,  anche in affido preadottivo,   i benefici decorrono dal periodo d’imposta in cui  acquisisce la residenza fiscale e si protraggono per ulteriori dieci periodi d’imposta.
  • Qualora il ricercator/docente abbia almeno tre figli a carico, i benefici si applicano dall’anno in cui acquisisce la residenza fiscale in Italia e per 12 periodi d’imposta successivi.
  • Tutti questi benefici sono condizionati al fatto che il soggetto rimanga residente fiscale in Italia.

Il regime di favore può trovare oggi applicazione anche alle persone fisiche che avviano una attività d’impresa dal periodo d’imposta successivo al 2019.

3) Mancata iscrizione all’AIRE

Questo decreto, cerca di superare un problema critico per molti impatriati che, nonostante avendo lavorato in modo continuativo all’estero, acquisendo di fatto la residenza estera, non si erano iscritti all’Aire (anagrafe italiani residenti all’estero).

Ora, alla luce della nuova normativa, per accedere al regime agevolato non è più necessaria la pregressa iscrizione all’Aire, purchè abbiano avuto la residenza fiscale in un altro Stato con cui è in essere una convenzione contro le doppie imposizioni, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. Il criterio valutativo sulla residenza fiscale (a prescindere dall’iscrizione nella anagrafe degli italiani residenti all’estero), viene dunque demandata alla normativa contenuta nell’articolo 4 della convenzione OCSE, che stabilisce le modalità di definizione della residenza fiscale in base ai parametri  cd. “tie break rules” (criteri a cascata) che puntano ad individuare l’unicità della residenza fiscale,  definendola in capo ad uno dei due Stati.

La convenzione  contiene regole che consentono di risolvere i cosiddetti conflitti di residenza. 

Se,  in base alla norma italiana e quella dell’altro Stato contrente, il soggetto si considera residente in entrambi gli Stati, per stabilire in quale Stato sia effettivamente residente si devono applicare le cosiddette tie break rules contenute nel trattato, secondo le quali – di norma – la persona si considera residente:
 a) nello Stato in cui dispone di un’abitazione permanente;
 b) se ha l’abitazione permanente in entrambi gli Stati, in quello in cui le sue relazioni personali ed economiche sono più strette;
 c) se non si può individuare tale Stato, in quello in cui «soggiorna abitualmente»;
 d) se soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, in quello della cittadinanza;
 e) in caso di doppia cittadinanza: accordo fra le autorità competenti.

Questa nuova norma supera l’interpretazione in precedenza fornita dal Fisco e soprattutto dalla Cassazione (16634/2018; 21970/2015; 1215/1998),  secondo cui,  l’iscrizione o la mancata iscrizione alle liste della popolazione residente all’estero,  aveva valore di presunzione assoluta di residenza nel territorio dello Stato ed era preclusiva di ogni ulteriore accertamento.

Oggi questa norma  si riferisce nello specifico ai soggetti impatriati, però, è destinata a produrre effetti anche oltre l’ambito applicativo  degli specifici regimi agevolati.

Queste nuove condizioni sono rivolte sia ai lavoratori “impatriati” (art. 16 Dlgs 147/2015) che al rimpatrio dei ricercatori/docenti (articolo 44 del D.L, 78/2010), rientrati in Italia dal periodo d’imposta successivo al  31/12/2019. Questo,  lascerebbe intendere  che per fruire nei benefici potenziati,  il soggetto rientri il prossimo periodo d’imposta.

Il decreto prevede inoltre che,  i soggetti non iscritti all’Aire, che rientrano nel corso del 2019, hanno diritto alla fruizione degli sgravi fiscali nella misura prevista al 31.12.2018. Questo fatto comporta una discriminazione temporale che potrebbe essere corretta in fase di conversione del decreto. Il beneficio (non potenziato) viene inoltre esteso a quei soggetti non iscritti all’Aire destinatari di atti impositivi ancora impugnabili (o in contenzioso); non è in ogni caso previsto il rimborso delle imposte già versate precedentemente, in caso di adempimento spontaneo.

Per una panoramica completa, dello stesso Autore vedi “Incentivi per il rientro dei lavoratori dall’estero” con risposte a casi concreti 

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4) Modifiche apportate dal "Decreto Fiscale" (art. 13/ter D.L. 124 del 26/10/2019)

In merito alle modifiche apportate dal "Decreto fiscale", riporto quanto evidenziato nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 33/E del 28/12/2020 ai paragrafo 2 e 2.1: 

"Misura, durata ed ambito temporale dell'agevolazione" - "Fondo controesodo".

Per effetto delle modifiche apportate dal Decreto Crescita, i redditi agevolabili concorrono alla formazione dell’imponibile complessivo nella misura del 30 per cento. Rispetto alla normativa previgente, la percentuale di esenzione del reddito prodotto è stata innalzata dal 50 al 70 per cento.

Sotto il profilo temporale, si evidenzia che dapprima il Decreto Crescita e successivamente il Decreto Fiscale hanno disciplinato la decorrenza delle nuove misure di detassazione.

In particolare, il Decreto Crescita nella versione in vigore dal 1° maggio 2019, prevedeva la decorrenza delle modifiche «a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto», con la conseguenza che le nuove disposizioni si sarebbero dovute applicare nei confronti dei soli soggetti che acquisivano la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo di imposta 2020 e, dunque, nei confronti dei soggetti che si fossero trasferiti in Italia dopo il 2 luglio 2019.

Successivamente, il Decreto Fiscale ha ridefinito la decorrenza della novella, prevedendo che le nuove misure agevolative si applicano «a decorrere dal periodo d’imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147».

Al riguardo, su parere conforme del Ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze (Registro Ufficiale prot. 352447 del 12 novembre 2020), si ritiene che con tale modifica il legislatore ha inteso estendere le maggiori agevolazioni già disposte nei confronti dei lavoratori che trasferiscono la residenza nel Paese dal periodo di imposta 2020, anche nei confronti dei lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 i quali in assenza della suddetta previsione normativa, avrebbero comunque goduto dell’agevolazione in parola ma nella versione meno favorevole (detassazione del 50% e non del 70% del reddito prodotto in Italia), correggendo una evidente disparità di trattamento tra i soggetti che sarebbero rientrati dal 2020 e quelli già rientrati a decorrere dal 30 aprile 2019.

Ne consegue che, in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa in commento, i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal 30 aprile 2019 possono beneficiare del regime agevolativo in questione, secondo le novellate disposizioni in vigore dal 1° maggio 2019:

− a partire dal periodo di imposta 2019, laddove abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal 30 aprile ed entro il 2 luglio 2019;

ovvero

− dal periodo di imposta 2020, laddove abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 3 luglio 2019.

Per l’operatività della norma nei confronti di coloro che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile al 2 luglio 2019, si rinvia al paragrafo successivo.

Ad esempio, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma, un soggetto che ha trasferito la residenza fiscale in Italia:

− il 5 febbraio 2019, potrà beneficiare del regime agevolato nella versione in vigore fino al 30 aprile 2019 (con detassazione del reddito nella misura del 50 per cento per tutto il quinquennio);

− il 5 maggio 2019, potrà beneficiare del regime agevolato nella versione in vigore dal 1° maggio 2019 (con detassazione del reddito nella misura del 70 per cento per tutto il quinquennio), a decorrere dal periodo di imposta 2019;

− il 5 luglio 2019, potrà beneficiare del regime agevolato nella versione in vigore dal 1° maggio 2019 (con detassazione del reddito nella misura del 70 per cento per tutto il quinquennio), a decorrere dal periodo di imposta 2020.

Tenuto conto della formulazione del disposto normativo, si ritiene che la misura di detassazione del reddito deve essere applicata uniformemente per l’intero arco temporale e, dunque, la richiamata percentuale di detassazione dei redditi agevolati deve essere applicata in maniera costante per i cinque periodi di imposta di riferimento.

Ne consegue che, se il contribuente usufruiva del regime di detassazione del reddito nella misura del 50 per cento (in quanto, ad esempio, rientrato fiscalmente in Italia nel periodo di imposta 2018), non può usufruire del maggior regime di vantaggio (detassazione del 70 per cento) per i residui periodi di imposta del quinquennio agevolabile.

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5) Fondo Controesodo

Il comma 2 dell’articolo 13 ter del Decreto Fiscale prevede che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato "Fondo Controesodo", con la dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo di cui al presente comma. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30

aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, possono accedere alle risorse del fondo fino ad esaurimento dello stesso».

La richiamata disposizione deve essere interpretata nel senso che possono accedere alle risorse del citato «Fondo Controesodo» solo i soggetti che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, per i quali - ai fini dell’aumento dell’agevolazione dal 50 al 70 per cento - è necessario che venga emanato il relativo decreto da parte del richiamato dicastero, al quale si rinvia per l’individuazione dei criteri per la richiesta di accesso alle relative prestazioni.

Pertanto, nelle more dell’emanazione di tale decreto si ritiene, su parere conforme del Ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze (Registro Ufficiale prot. 324497 del 9 ottobre 2020), che i soggetti che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, possono avvalersi dell’agevolazione nella minore misura del 50 per cento.

Resta inteso che, invece, per i soggetti rientrati a decorrere dal periodo di imposta 2020, il regime agevolato in esame è operativo indipendentemente dall’emanazione del citato decreto.


Articolo originale del 18/5/2019 proveniente dal Blog di Fiscoetasse rivisto e aggiornato nel mese di ottobre 2021


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Commenti

Fabrizio - 02/09/2022

Buongiorno, vorrei sapere se nella mia situazione io posso avvalermi dei benefici di questa disciplina. Nello specifico, (a) sono un dipendente CNR, sono stato residente all’estero (e regolarmente iscritto all’AIRE) per circa 2 anni e mezzo (dal inizio luglio 2014 a fine dicembre 2016 circa), in congedo per motivi di studio senza assegni dal CNR; (b) sono rientrato in Italia, e al CNR, a fine 2016, e ci sono stato continuativamente fino a oggi; (c) finora non avevo mai presentato domanda per godere di benefici riguardanti “rientro dei cervelli” o “impatriati”, in quanto non ero a conoscenza di questa legge.

Giulio - 15/05/2022

Buongiorno, Io usufruisco al momento delle agevolazioni fiscali per lavoratori rimpatriati (rientro dei cervelli). Dopo 3 anni in Italia, sto per trasferirmi nuovamente all’estero. Avrei quindi due domande: 1 - se dovessi in futuro ritornare in Italia, potrei nuovamente usufruire delle agevolazioni fiscali? 2 - se sì, vorrei capire quanto tempo minimo dovrei trascorrere all’estero. La normativa mi sembra citi “due periodi d’imposta non in Italia”, ma non riesco a capire esattamente quanto tempo sarebbe. Considerando che partirò a giugno 2022, a partire da quando potrei rientrare usufruendo delle agevolazioni per il rimpatrio? Grazie in anticipo a chiunque potrà aiutare! Giulio

Giulio - 15/05/2022

Buongiorno a tutti, Io usufruisco al momento delle agevolazioni fiscali per lavoratori rimpatriati (rientro dei cervelli). Dopo 3 anni in Italia, sto per trasferirmi nuovamente all’estero. Avrei quindi due domande: 1 - se dovessi in futuro ritornare in Italia, potrei nuovamente usufruire delle agevolazioni fiscali? 2 - se sì, vorrei capire quanto tempo minimo dovrei trascorrere all’estero. La normativa mi sembra citi “due periodi d’imposta non in Italia”, ma non riesco a capire esattamente quanto tempo sarebbe. Considerando che partirò a giugno 2022, a partire da quando potrei rientrare usufruendo delle agevolazioni per il rimpatrio? Grazie in anticipo a chiunque potrà aiutare

Michael - 01/05/2022

Buongiorno, Avrei bisogno di un supporto un po più preciso riguardo la legge del rientro dei cervelli affinché possa capire se potrei già usufruire di tale agevolazione. lavoro presso una Azienda non Italiana dal luglio 2017, Inizialmente ho lavorato in Italia ricevendo buste paga italiane fino al gennaio 2020. Dal 24 febbraio 2020 la compagnia mi ha trasferito in Polonia e ho accettato un contratto Polacco a Cracovia pagando le tasse regolarmente in questo nuovo paese fino al 31 marzo 2022. (25 mesi) Dall’ 1aprile 2022 sono stato trasferito dalla stessa compagnia aerea nuovamente in Italia (esattamente dopo 25 mesi). e dal mese di Maggio 2022 riceverò nuovamente busta paga italiana con pagamento delle tasse previste in Italia. Durante la mia permanenza in Polonia ho adempito alle seguenti scelte un po ritardate dal Covid 19 e dalla minima attività di volo: - affitto di un appartamento con relativo cambio di residenza dal 17 dicembre 2020 ancora (in corso di validità) fino al 17 dicembre 2022 (2 anni). inoltre la mia residenza per il momento è ancora in Polonia a causa dell’affitto ancora valido. - preciso che dal febbraio 2020 al dicembre 2020 sono stato ospite da un amico all’ estero a causa del Covid 19 ricevendo comunque buste paga dalla compagnia aerea in Polonia e pagando le tasse previste nel paese dall’ inizio contratto con cadenza mensile. - Iscrizione all’ AIRE avvenuta solo nel Marzo 2021 (ritardata a causa Covid) - ho effettuato le dichiarazioni dei redditi polacca del 2020 e del 2021, ma non sono certo di aver fatto una dichiarazione dei redditi in Italia pure per l’anno 2020 (attendo conferma dal mio commercialista italiano nei prossimi giorni) anche se penso avrei potuto non farla data la mia attività all’estero dall‘inizio dei primi mesi 2020. Considerando quanto sopra descritto (e considerando la dichiarazione dei redditi in Italia in dubbio per l anno 2020) POTREI USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE DEL RIENTRO DEI CERVELLI DAI PROSSIMI MESI ricevendo una nuova busta paga italiana dal maggio 2022? Inoltre la mia residenza è ancora all’ estero, Potreste darmi delucidazioni e qualche consiglio?? Miei distinti saluti

Giacomo Mazzacano - 23/09/2020

Buongiorno, mi trovo in una situazione un po' particolare e le vorrei chiedere un parere. Sono stato in Francia da Agosto 2016 ad Aprile 2018, per un totale di 21 mesi effettivi all'estero. Sul contratto di affitto ne risultano 21 complessivi, sul contratto di lavoro che ho avuto ne risultano invece 20 effettivi. Io risulto completamente in regola con le dichiarazioni dei redditi in Francia per gli anni 2016,2017 e 2018, anni in cui ho pagato regolarmente le tasse in questo paese. Non sono iscritto all'Aire. E' possibile che con 20 mesi di lavoro all'estero (e 21 di domicilio) ma con 3 anni fiscali di residenza in Francia mi venga negata questa agevolazione fiscale? Secondo lei c'è un modo per ottenerla ? Io sto valutando seriamente l'opzione di fare ricorso nel caso in cui mi venga negata. Grazie, Ing. Mazzacano

Alessandro Villa - 14/12/2019

Buongiorno articolo molto utile, ma mi rimane un dubbio: essendo ricercatore da 8 anni all'estero se rientro e vado in azienda non come ricercatore ho agevolazioni? se si quali? Grazie

Lorna Mostosi - 19/11/2019

Buongiorno, grazie per l'utilissimo articolo. Vorrei sapere come posso arrivare ad una stima di stipendio netto usufruendo di tali agevolazioni. Grazie mille

Nagi noujeim - 26/10/2019

Buongiorno, Grazie per questo articolo. Sto usufruendo del beneficio dal 2017 per il quinquennio 2017-18-19-20-21. posso usufruire delle agevolazioni (migliori) dal 2020? posso aderire alla nuova legge modificata per i miei 2 anni rimanenti (20-21)? Grazie, Nagi

Pierpaolo - 25/10/2019

Buongiorno, sono un dirigente che rientrerà in Italia a partire da gennaio 2020 dopo 6 anni e mezzo di permanenza in Francia. Dovrei rientrare pienamente nella legge in oggetto. Avendo 3 figli a carico per il prossimo quinquennio (2020-2025), posso beneficiare da subito dello sgravio al 90% ? In effetti, aspettando il quinquennio successivo (2025-2030) mio figlio maggiore non sarà probabilmente più a carico. La ringrazio per l'informazione e porgo cordiali saluti. Pierpaolo

Alessandro Pantano - 12/10/2019

Buongiorno, vorrei farle una domanda pertinente al mio caso. Sono un ingegnere italiano e da 1 anno e 2 mesi circa svolgo la professione in Francia, con un contratto a tempo determinato che si concluderà il 20 febbraio 2020 (1 anno e mezzo di contratto totale). Ho effettuato l'iscrizione all'AIRE solamente nel Giugno 2019 (4 mesi fa), anche se questo credo non sia un fattore molto importante. La mia domanda è la seguente Nel caso in cui trovassi un nuovo lavoro, dovrei obbligatoriamente iniziare il 21 Febbraio 2020 in modo tale da poter continuare i 2 anni di esperienza continuativa necessari per richiedere gli incentivi da impatriato? Oppure potrei iniziare anche una settimana dopo? Nel caso contrario in cui dovessi iniziare il mio nuovo lavoro dopo il 21 Febbraio 2020, il conteggio dei due anni di esperienza lavorativa ripartirebbe da 0? La ringrazio per le informazioni e le porgo i miei più sinceri saluti, Alessandro

Lello Da Vinci - 09/10/2019

Io risiedo in Svizzera iscritto all Aire dal 2004 sono amministratore e dipendente di una società posso rientrare nelle agevolazioni decreto crescita rientrando in Italia.

Lavoratori all'estero e incentivi per il rientro dei cervelli - FISCOeTASSE.com Blog - 19/09/2019

[…] Per le novità dopo il decreto crescita ti segnaliamo l’articolo Rientro dei cervelli in Italia: le agevolazioni previste dal decreto crescita per gli impatriati […]

Elena - 20/08/2019

Buongiorno, ho anche io lo stesso quesito di Simone: rientrata nel 2018, comprato casa nel 2019. È possibile che le agevolazioni vengano riaggiornate a pertire dal 2020?

Igor - 07/08/2019

Buongiorno, Grazie per questo articolo. Ho una domanda circa l'applicazione nel mio caso specifico. Sono residente all'estero iscritto all'AIRE dal 2013, con contratto di lavoro francese. Da ottobre 2019, dovrei essere assunto dalla filiale italiana del gruppo francese per cui lavoro, con contratto italiano. Anagraficamente cambierei quindi residenza in ottobre 2019 (o posso spostarla in gennaio 2020?!) Fiscalmente, cambierei residenza nel 2020, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (nel 2019 ho residenza fiscale francese avendo passato più di 6 mesi in Francia). Stante la mia situazione, capisco dal DL nr 34 del 30.04.2019, art.5 comma 1 punto a, che questo decreto è applicabile nella mia situazione a partire dall'anno di imposta 2020 (quindi con regime agevolato con riduzione del 70% dell'imponibile) anche se anagraficamente sposterò la residenza a ottobre 2019. Potete gentilmente confermare la mia comprensione (oppure no). Ringrazio e saluto

Tommaso - 30/07/2019

Io sono attualmente ricercatore all’estero. Se rientro in Italia per lavorare non come ricercatore, in quale categoria sarei inserito? Grazie

Giorgio - 17/07/2019

Buongiorno Dott. Sono anche io interessato a capire se rientrando prima della fine del 2019, ma dopo metà luglio 2019, si rientra nella nuova agevolazione. E se si in che misura per questa parte dell’anno ? Grazie mille

Zappa - 11/07/2019

Se rientro a lavorare in italia dal 1 settembre 2019 posso usufruire delle agevolazioni (migliori) dal 2020? Di fatto per il 2019 dovrei essere considerato fiscalmente residente all estero avendo lí trascorso e lavorato piu di 183 gg. Giusta la mia interpretazione del decreto crescita 2019? Grazie

Fabio Beltramelli - 25/06/2019

Gentile, posso chiederle se è applicabile anche ai cosidetti "frontalieri". Lavoro in Svizzera dall'Aprile 2016 e ho residenza in un comune limitrofo. Rientrando a lavorare in Italia posso godere di queste agevolazioni? Grazie

Simone - 17/06/2019

Sto usufruendo del beneficio dal 2017 per il quinquennio 2017-18-19-20-21. Ho acquistato un immobile prima casa in Italia a fine 2017 quindi entro 12 mesi dal mio trasferimento. C`e` modo per chi e` nella mia situazione di rientrare nelle nuove regole che estendono il beneficio di ulteriori 5 anni se si acquista un immobile entro un anno dal rimpatrio o e` esclusivamente rivolto a chi rientra nel 2020? Simone

terry - 30/05/2019

quali sono le agevolazioni per l'azienda che assume un impatriato? Grazie

Tommaso - 30/07/2019

Sono interessato anche io a questa domanda.

Luca - 01/09/2020

Ciao Terry, hai ricevuto risposta a questa domanda per caso? Grazie anticipatamente.

marco - 29/05/2019

Resta il grande dubbio di questa nuova agevolazione: se si rientra in Italia a partire dal 2 Luglio 2019 si ottiene lo sgravio a partire dal 2020, in quanto si diventa residenti fiscali soltanto a partire dal nuovo anno?

Francesco - 05/06/2019

Anche io sono interessato a capire se quando si dice all'inizio di questo articolo "Il recente decreto legge 34 del 2019, in vigore dal 1/5/2019, incrementa i benefici fiscali nei confronti di quei soggetti residenti all’estero che rientrano in Italia, trasferendo la residenza fiscale, dal 2020. " si intende che quindi i nuovi sgravi valgono anche per chi si trasferisce a lavorare in Italia tra il 2 Luglio 2019 e il 31 Dicembre 2019 (trasferendo quindi la propria residenza fiscale a partire dal 2020) o chi di fatto si trasferisce e inizia a lavorare in Italia dal 1 Gennaio 2020? Molte grazie.

lorenzo scaccia - 08/06/2019

Pare di si. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/04/30/100/sg/pdf Al paragrafo 5 si legge: ” 5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b) , si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.»” Bene, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si legge: 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. http://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/DPR.%20917_22.12.1986.pdf Quindi, uno che comincia a pagare le tasse dopo 183 giorni nel 2019, non e’ stato residente nel 2019 e cominciara’ ad essere residente a partire dal 2020. Questo e’ quel che ho capito io. Fammi sapere se ti ho convinto

Marcello - 18/06/2019

Ciao Francesco e Lorenzo, io sto cercando di capire la stessa cosa e ho interpretato la norma come Lorenzo: rientrando nella seconda meta' del 2019 si risultera' fiscalmente residenti in Italia a partire dal 2020 e pertanto si potra' usufruire degli incentivi dal 2020 in poi. Avete ricevuto qualche conferma su questa interpretazione? Gentire Dott. Rodella, quale sarebbe il suo parere a riguardo? Nel mio caso tale info e' particolarmente importante perche' sto valutando di rientrare a settembre e in questo caso, risultando fiscalmente residente all'estero per il 2019, potro' compiere il requisito dei due anni ed usufruire degli incentivi a partide dal 2020. Molte grazie in anticipo.

Marco - 04/07/2019

buongiorno a tutti qualcuno ha avuto successiva conferma se un rientro nella seconda meta del 2019 permette di accedere a questi sgravi fiscali, o se invece bisogna rientrare dopo il 1' gennaio 2020 ? grazie saluti Marco

Stefano - 17/07/2019

Buongiorno, volevo capire se c'erano delle novità su questo punto. Io interpreto la norma come Lorenzo e Marcello, ma mi chiedevo se avevate avuto modo di ricevere conferma. Grazie Saluti, Stefano

Michele - 27/05/2019

gen.le dott. Rodella, ho lavorato all'estero (Stati Uniti) dal 2014 al 2016. Solo dal 2015 iscritto all'Aire. Sono rientrato in Italia nel 2018 e nello stesso anno ho ricominciato a lavorare nel nostro Paese. Posso essere considerato impatriato: 1) pur non avendo 24 mesi pieni di iscrizione aire? 2) pur essendo rientrato in Italia nel 2018 cioè a due anni dal lavoro all'estero? grazie

raffaele - 20/05/2019

Buongiorno, sono rientrato in Italia nel 2015 e per gli anni di imposta 2015-2016-2017 ho beneficiato delle previsioni della legge 238/2010 (soddisfo quindi tutti i suoi requisiti come lavoratore dipendente nel privato). Ho letto delle modifiche apportate al DL 147/2015 e vorrei sapere se c'è ancora modo per me di beneficiare ulteriormente di qualche sgarvio fiscale. Nel 2016 ho acquistato un immobile residenziale in Italia (prima casa). Grazie. raffaele

Nicola - 19/05/2019

Salve, Grazie per questo utilissimo articolo. Con riferimento ento al “Il decreto prevede inoltre che, i soggetti non iscritti all’Aire, che rientrano nel corso del 2019, hanno diritto alla fruizione degli sgravi fiscali nella misura prevista al 31.12.2018” in realtà la bozza attuale non specifica il requisito di rientrare durante il 2019 ma bensì entro il 2019, cioè coloro che sono rientrati anche nel 2018. O mi sbaglio? Un saluto, Nicola

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