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POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE DA: LAVORATORI AUTONOMI, DATORI DI LAVORO E IMPRENDITORI

Polizze assicurative stipulate da: lavoratori autonomi, datori di lavoro e imprenditori

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Il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione stipulate da lavoratori autonomi, a favore di dipendenti e per gli stessi imprenditori

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1) LAVORATORI AUTONOMI

LAVORATORI AUTONOMI :

L'art. 54 del D.P.R. n. 917/86 dispone che nell'esercizio dell'arte o della professione sono deducibili le spese:

  • effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
  • inerenti all'esercizio dell'arte o professione;
  • debitamente documentate.

Le istruzioni al Mod. Unico persone fisiche, quadro RE, precisano che sono deducibili, tra le altre, i premi di assicurazione per rischi specificamente inerenti all'attività artistica o professionale, ivi compresi quelli pagati alle compagnie di assicurazione per la corresponsione ai propri dipendenti e aventi causa delle somme a ciascuno di essi dovute per la cessazione del rapporto di lavoro.

Tra tali spese rientrano quelle per assicurazione contro gli infortuni, sia dello stesso artista o professionista sia del personale dipendente e dei collaboratori, per danni a terzi per fatto professionale, R.C. auto e simili.

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2) ASSICURAZIONI A FAVORE DEI DIPENDENTI

I premi assicurativi per polizze sulla vita e contro gli infortuni extraprofessionali stipulate a favore dei dipendenti sono tassabili nel periodo di paga in cui sono corrisposti e, in sede di effettuazione di conguaglio di fine anno (o di fine rapporto), danno diritto al dipendente ad una corrispondente detrazione d'imposta del 19% dei premi, calcolata su un importo non superiore a euro 1291,14 per anno solare.

La detrazione è ammessa a condizione che le polizze assicurative siano previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali; che i premi siano indicati nella certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro; che siano rispettate le condizioni di detraibilità previste dalla legge (art. 23, comma 3, D.P.R. n. 600/73 e art. 15 D.P.R. n. 917/86).

Il medesimo trattamento è previsto per i contratti di assicurazione stipulati dal lavoratore, per i quali il datore di lavoro si limita al solo versamento dei premi.

I premi pagati per polizze contro gli infortuni e le malattie professionali, invece, non costituiscono reddito per i dipendenti (Circ. Min. del 23/12/1997, n. 326/E).

3) ASSICURAZIONI NELL'INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO

Non concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti (e amministratori) i premi assicurativi pagati nell'esclusivo interesse dal datore di lavoro e quelli che possono determinare dei rimborsi ai dipendenti (o amministratori) a titolo di mera reintegrazione del danno patrimoniale subito per aver corrisposto delle somme al terzo danneggiato per effetto dell'attività professionale svolta dal dipendente (Ris. Ag. Entrate del 9/9/2003 n. 178/E).

Il premio di polizza è deducibile dall'azienda per competenza, cioè per quote maturate (art. 109, comma 2, lett. b), TUIR)
Se il datore di lavoro stipula una polizza di assicurazione per garantire a se stesso un indennizzo in caso di infortuni professionali o extra professionali da cui derivi la morte o la invalidità permanente, totale o parziale, dei propri dipendenti, le eventuali somme erogate, facoltativamente, ai dipendenti o ai loro eredi, ancorché conseguenti ai predetti infortuni, sono tassabili, in quanto tali somme rappresentano delle mere liberalità autonome e indipendenti rispetto a forme risarcitorie stabilite contrattualmente o per legge (Ris. Ag. Entrate del 04/12/2001, n. 200/E).

4) ASSICURAZIONI A GARANZIA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Nel caso in cui l'imprenditore stipuli una polizza assicurativa al fine di garantirsi la provvista finanziaria per la futura liquidazione al lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, delle relative indennità , le somme da lui versate all'impresa di assicurazione a titolo di premio non rappresentano costi di esercizio, quindi, non sono deducibili. Tali somme, infatti, (in bilancio risultano tra i crediti) costituiscono un mero investimento finanziario finalizzato alla costituzione della provvista che verrà usata dal datore di lavoro per adempiere agli obblighi assunti (Circ. Min. del 17/06/1987, n. 14/8/128).

Il datore di lavoro, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, dovrà provvedere a comunicare all'impresa di assicurazione l'importo della ritenuta da operare sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto, affinché questa possa stornare il predetto importo dalla somma da corrispondere al dipendente (Circ. Min. del 09/10/1998, n. 235/E).

Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 1996, la differenza positiva tra il capitale corrisposto dall'assicurazione alla scadenza della polizza e l'ammontare dei premi pagati costituisce un provento per l'impresa, assoggettato a ritenuta a titolo di acconto del 12.50% (art. 3, comma 113, Legge del 28/12/1995, n. 549). Mentre per i contratti stipulati anteriormente a tale data, anche se il capitale è percepito successivamente, la ritenuta va applicata a titolo di imposta e, dunque, la differenza positiva percepita dall'impresa non concorre alla formazione del reddito.

5) REGIME FISCALE DEI PROVENTI ASSICURATIVI

I proventi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa, per effetto dell'art. 45, comma 1, del TUIR, non costituiscono redditi di capitale, bensì redditi d’impresa.
Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non dovrà essere applicata l'imposta sostitutiva di cui all'art. 26 ter del D.P.R. n. 600/1973 che, invece, fa esplicito riferimento ai redditi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g quater), del TUIR (ossia alla fattispecie dei redditi di capitale).

Se i proventi corrisposti a persone fisiche od a enti non commerciali sono relativi a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, al fine di non applicare la predetta imposta sostitutiva le imprese di assicurazione dovranno acquisire una dichiarazione da parte degli interessati riguardo alla sussistenza di tale circostanza; in tal caso l'imposta non dovrà essere applicata.
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