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FINANZIARIA 2007 - NOVITÀ PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Finanziaria 2007 - novità per imprese e lavoratori autonomi

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La Camera dei Deputati ha definitivamente approvato nella riunione del 21 dicembre con ricorso al voto di fiducia, la Legge Finanziaria per il 2007, elenchiamo qui di seguito le principali disposizioni che interessano Imprese e Lavoratori Autonomi, con l'avvertenza che la vastità del provvedimento, che tocca un po' tutti i settori, ci impone una loro sintetica segnalazione.

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1) DISPOSIZIONI CHE INTERESSANO TUTTI I CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Dall'1.1.2007 l'F24 telematico diventa generalizzato per tutti i titolari di Partita Iva, comprese le ditte individuali e le società di persone ; non si può più presentare in Banca in formato cartaceo (già questo obbligo era stato introdotto nel 2006 per le società di capitali) ma solo telematicamente (con home banking o avvalendosi di intermediari).
Sul solito sito www.agenziaentrate.gov.it è disponibile un Vademecum per l'utilizzo dell'F24 on line col quale vengono spiegate tutte le fasi per l'installazione del software di compilazione. Anche tutti gli altri contribuenti, benché non obbligati (es. privati), possono adottare questa modalità di pagamento, utilizzando i servizi on line dell'Agenzia o del sistema bancario e postale.

Un inutile adempimento che ostacola i pagamenti delle imposte all'Erario: il permesso di compensare tributi a debito con tributi a credito oltre 10.000 euro
Questo provvedimento entra in vigore l'1.1.2007 (ma si attende il Decreto attuativo per cui ad oggi non sembra di fatto in vigore); pertanto fate attenzione ai prossimi pagamenti che scadranno, ad es., il 16/2/2007 nel caso in cui intendiate utilizzare un credito (es.: il credito Iva 2006) per pagare Ritenute fiscali o Contributi previdenziali (cosiddetta compensazione orizzontale): se la compensazione che intendete effettuare supera i 10.000 euro dovrete almeno 5 giorni prima della scadenza (al massimo entro l'11 febbraio) chiedere in via telematica l'autorizzazione all'Erario!

 E così via ogni mese. Ad oggi tuttavia il software ancora non e' disponibile. Se non interviene il diniego entro il terzo giorno successivo alla comunicazione, vige il silenzio-assenso per cui potremo finalmente fare la compensazione in F24.

Non c'è più infatti la libertà di compensare orizzontalmente (credito per una imposta utilizzato per pagare un\'imposta diversa) i crediti verso l'Erario/Inps/Enti locali con debiti verso gli stessi. E' sempre comunque ammessa la compensazione verticale, senza limiti di importo (es.: Iva a credito con Iva a debito), in quanto in tal caso non necessita la presentazione dell'F24.


Il reverse-charge IVA per subappalti nell'edilizia parte l'1.1.2007 - c. 44



  • alle cessioni di cellulari nonché dei loro componenti ed accessori;
  • alle cessioni di personal computers e dei loro componenti ed accessori;
  • alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, se direttamente provenienti da cave e miniere.


Spese telefoniche dall'1.1.2007 _ c. 401 - 403
E' eliminata la distinzione fiscale tra telefonia fissa e telefonia mobile. Viene prevista, sia per i telefoni cellulari che per i telefoni fissi la deducibilità dell' 80% per tutte le spese di acquisto e di impiego; quindi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2006 la deducibilità delle quote d'ammortamento e dei costi per utenze dei cellulari sale dal 50% all'80%, quella dei fissi scende dal 100% all'80%.
Resta ferma la detraibilità Iva al 50% per i cellulari e al 100% per i telefoni fissi. Solo per gli autotrasportatori c/terzi e' prevista una normativa di favore.


Opere ultrannuali: abrogata la valutazione al costo - c. 70
Con una modifica all'art. 93 del Tuir viene abolita la possibilità di valutazione delle commesse ultrannuali al costo.


Benefit al dipendente per l'uso promiscuo dell'auto aziendale: marcia indietro

E' stato correttamente rinviato al 2007 l'incremento del benefit dal 30% al 50% delle tariffe ACI corrispondenti ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri. Questo rende giustizia ai dipendenti i quali, vigente la precedente norma, si trovavano a fine 2006 con un fittizio incremento del loro reddito causa la retroattività precedentemente fissata all'1.1.2006. Purtroppo non rende giustizia alle imprese per le quali resta ferma la disposizione, retroattiva all'1.1.2006, secondo la quale, per quanto riguarda le spese di acquisto e di esercizio autovetture affidate a dipendenti, è deducibile dal reddito solamente l'importo del benefit che forma reddito per il dipendente, e null'altro. Se non esiste nessun benefit al dipendente non si deduce più neanche questo!

Resta perciò confermata la deducibilità zero dei costi delle autovetture aziendali (salvo gli autocarri non declassati ad autovetture e salvo gli agenti e rappresentanti di commercio.


Per tutti i contribuenti: Elenchi Clienti e Fornitori del 2006 - c. 337
Dopo aver reintrodotto questo obbligo noioso e costoso e dopo aver imposto l'assurda indicazione del codice fiscale anziché della partita Iva, con un Comunicato stampa di novembre 2006 il Ministero, per "agevolare i contribuenti" dispose che per il solo anno 2006 e per il solo Elenco Clienti era sufficiente l'indicazione della Partita Iva.
Leggendo invece la Finanziaria 2007 - c. 337 - si legge che, limitatamente all' Elenco fornitori e per gli acquisti del solo anno 2006 , può andar bene se viene indicato solo il numero di partita IVA e non il codice fiscale.


Agevolazione: credito d'imposta per i costi di ricerca delle imprese per il triennio 2007-2009 - c. 280
Alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, misura elevata al 15% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Occorre tuttavia aspettare il benestare della CEE.

Questa agevolazione rientra nel regime "de minimis", il cui limite e' stato elevato da 100.000 a 200.000 euro nel triennio.


IVA ed edilizia convenzionata: ancora cambiamenti - dall'1.1.2007 - c. 330-331
Le locazioni di fabbricati abitativi effettuati in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese costruttrici o ristrutturatici, entro 4 anni dalla costruzione o dall'intervento, se il contratto di locazione ha durata non inferiore a 4 anni, divengono soggette ad IVA 10% (e non più esenti).
A loro volta le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuati dalle imprese costruttrici o ristrutturatici, anche dopo 4 anni dalla costruzione o dall\'intervento, nel caso in cui l'immobile sia locato per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, sono soggette ad Iva.


Registro 1% sulle aree - c. 306
Dall'1.1.2007 la riduzione dell'aliquota del registro all'1% si applica nel caso di acquisto di aree per iniziative finalizzate a opere di edilizia residenziale convenzionata (e non più anche pubblica).


IVA detraibile sulle spese di partecipazione a convegni - dall'1.1.2007 - c. 304
Diviene detraibile l'Iva relativa alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento. Per l'anno 2007 tuttavia la detrazione è ridotta al 50%.


Territorialità delle intermediazioni - c. 325
La nuova norma aggiunge al c. 4 dell'art. 7 del DPR n. 633/72 la lett. f- quinquies al fine di disciplinare la territorialità delle prestazioni di intermediazione secondo le ultime direttive UE.
In pratica viene generalizzato il criterio indicato nell'art. 40 c. 8 D.L. n. 331/93 prevedendo che dette prestazioni di intermediazione si considerano effettuate in Italia quando la sottostante operazione è ivi effettuata, salvo che non siano commissionate da un soggetto passivo stabilito in un altro stato membro dell'Ue.
Tali prestazioni, inoltre, si considerano "in ogni caso" effettuate in Italia (indipendentemente, cioè, dal luogo in cui è effettuata l'operazione principale sottostante) se il committente è ivi soggetto passivo d'imposta (norma criticabile perchè in contrasto con quanto previsto al successivo art. 9 punto 7 che rende non imponibili le intermediazioni relative a beni in importazione, esportazione o transito).


Misuratori fiscali e trasmissione telematica periodica dei corrispettivi - c. 327-328
Rinviato a data da destinarsi l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi per i soggetti di cui all'art. 22 del DPR n. 633/72 (commercianti al minuto e assimilati). I misuratori fiscali dovranno, a partire dal 1° gennaio 2008 , essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Viene prevista la deduzione integrale delle spese di acquisto nell'esercizio in cui sono sostenute. Tali misuratori non sono soggetti alla verifica periodica.

I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emetteranno uno scontrino non avente valenza fiscale, sulla base di un provvedimento che deve ancora essere adottato.
Non è stata per ora fissata la data di decorrenza dell'obbligo di comunicazione periodica telematica dei corrispettivi.

Il TFR maturato dall'1.1.2007 passa all'INPS - C. 749 e seguenti
Il TFR maturato dal 2007 e non destinato alle forme pensionistiche complementari passerà all'apposito Fondo istituito presso l'INPS (ma manca ancora il provvedimento attuativo). Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti.
La scelta spetta al lavoratore entro il 30 giugno 2007 . Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, dal Fondo INPS limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.


Contributi INPS Artigiani e Commercianti - Aumento dall'1.1.2007 - c. 768
Le aliquote contributive degli artigiani e dei commercianti aumentano dall'1.1.2007 rispettivamente dal 17,4% e dal 17,79% al 19,5 %. L'aliquota e' ridotta al 16,5% per i familiari collaboratori fino a 21 anni.
Se il reddito eccede la prima fascia, e nei limiti del massimale, occorre considerare l'aliquota aggiuntiva dell'1% (ancora questi limiti per il 2007 non sono stati fissati)
Dal 1º gennaio 2008 le predette aliquote sono ulteriormente elevate al 20%, 17% per i familiari collaboratori fino a 21 anni.


Contributi Gestione separata INPS - Aumento dall'1.1.2007 - c. 770
L'aliquota contributiva pensionistica per i c.d. parasubordinati (iscritti alla gestione separata Inps ex art. 2, comma 26, Legge n. 35/95) che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie (es.: CoCoCo , CoCoPro , associati in partecipazione, autonomi occasionali con compensi annui > 5.000 euro) e' aumentata dal 18,2% al 23% . A questa percentuale occorra aggiungere lo 0,5% per maternità, ricovero ospedaliero e assegni familiari, per cui alla fine la misura sale nel 2007 al 23,50%.
Per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota passa dal 15% (titolari di pensione diretta) ovvero dal 10% (iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria) al 16%.
Tengasi presente che ancora devono essere determinati gli scaglioni di reddito ed eventuali maggiorazioni e limiti di reddito.
Il contributo rimane per 2/3 a carico del Committente e per 1/3 a carico del Collaboratore; per le associazioni in partecipazione rispettivamente per il 55% al Committente e per il 45% al Collaboratore. Queste nuove aliquote si applicano a partire dai compensi corrisposti nel 2007, salvo quelli relativi al 2006 corrisposti entro il 12.1.2007 (principio di cassa allargato) che continuano a scontare le vecchie percentuali.

Liberi professionisti privi di cassa (es.: programmatori): nulla di mutato. Continuano ad applicare in fattura il contributo 4%, salvo liquidare in Unico il contributo complessivamente dovuto sulla base delle aliquote della Gestione Separata sopra citate.


Contributi apprendisti - aumento dall'1.1.2007- c. 773
La contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, la predetta aliquota del 10% è ridotta, in ragione dell\'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato, di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto (quindi 1,5%) e di 7 punti percentuali (quindi 3% ) per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.

Sanzioni inasprite per libri matricola e paga : l'omessa istituzione o esibizione dei libri matricola e paga sconterà la sanzione da 4.000 a 12.000 euro.


Ritenute su interessi - c. 316
Nuove regole per l'applicazione della ritenuta del 12,50% sugli interessi delle obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi e delle cambiali finanziarie emessi da società ed enti diversi dalle banche, con capitale rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati Ue ovvero da quote. La minore aliquota si applica a condizione che, al momento della emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore:

  • al doppio del Tur per le obbligazioni e titoli similari quotati;
  • al Tur aumentato di 2/3 per gli altri titoli.


Dal 13.12.2006 il TUR e' pari al 3,50%.


Compensazione del contributo SSN pagato nel 2006 su assicurazioni R.C. veicoli - c. 396
La norma consente l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 del contributo al SSN pagato nel 2006 sui premi di assicurazione per responsabilità civile in relazione ai veicoli per il trasporto di merci .
I veicoli interessati sono quelli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t, omologati Euro 2; tali contributi SSN possono essere utilizzati in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2007 fino a concorrenza di € 300 per ciascun veicolo.


Società di comodo - c. 109-118-326
Viene in parte rivista la disciplina.

 Importante : le società che risultassero di comodo possono procedere entro il 31.5.2007 allo scioglimento con assegnazione agevolata ai soci ovvero la trasformazione in società semplice.


Incentivo alle aggregazioni aziendali
Al verificarsi di determinate condizioni vengono concesse agevolazioni fiscali per le società di capitali che risultano da aggregazioni aziendali.


Commercianti: bonus illuminazione - c. 354-356
Per i due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, alle imprese del settore commercio che realizzano interventi di efficienza energetica per illuminazione negli ambienti interni ed esterni spetta una deduzione dal reddito di impresa pari al 36% per sostituzione di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica ovvero per l'installazione di regolatori del flusso luminoso.
La determinazione dell'acconto per i due periodi di imposta interessati dall'agevolazione dovrà essere effettuata senza tenere conto della deduzione spettante.


Abbattimento barriere architettoniche negli esercizi commerciali - c. 389
Istituito un apposito fondo per l'erogazione di contributi ai gestori di esercizi commerciali che provvedono, entro il 31 dicembre 2007, all'eliminazione di barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico.


Paesi black list: muta la sanzione per l'omessa indicazione dei costi in Unico - c. 301-303
Eliminata l'assurda norma che prevedeva la totale indeducibilità fiscale dei costi da paesi paradisiaci non indicati in Unico; al suo posto viene introdotta una sanzione specifica pari al 10% dell'importo dei componenti negativi non dichiarati, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro. Questa norma può valere anche per il passato.
Per le violazioni già commesse resta ferma l'applicazione della sanzione da 258 a 2.065 Euro di cui all'articolo 8 c. 1 D.Lgs. n. 471/97.


IRAP: deduzione dalla base imponibile dall'1.1.2007 - c. 266-270


In alternativa alle deduzioni Irap attualmente vigenti (che sono quelle relative agli apprendisti, disabili, CFL, personale addetto alla Ricerca e sviluppo, nonché quella di 2.000 euro per dipendente fino a 5), e' deducibile un importo pari a 5.000 euro , su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta (10.000 euro per quelli impiegati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). La deduzione spetta in misura ridotta alla metà a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l\'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.

Sono inoltre deducibili, sempre in alternativa, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: da febbraio 2007 al 50%, da luglio 2007 in misura intera.


Per tutti i contribuenti: il preavviso di irregolarità a partire dall'Unico 2006 - c. 62
L'avviso di irregolarità delle dichiarazioni viene ora inviato solamente agli intermediari abilitati , i quali devono poi informare il cliente entro 30 giorni dal ricevimento. Il contribuente, se vuole fruire della riduzione delle sanzioni a 1/3 ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/97, è tenuto a sanare l'irregolarità della dichiarazione entro 30 giorni, decorrenti dal ricevimento diretto da parte del contribuente stesso, ovvero dal 60° giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito all'intermediario, per cui il tempo a disposizione in quest\'ultimo caso è pari a 90 giorni.


Studi di settore per imprese e professionisti
Nuove regole per l'accertamento: esso non può essere effettuato ai contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi superiori a 7,5 milioni di euro (prima erano 5.162.000 euro) ne' a quelli che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d\'imposta (salvo che si tratti di prosecuzioni di attività preesistenti).


Agricoltura - Irap - c. 390
L'aliquota del tributo regionale per il settore dell'agricoltura è prevista nella misura dell' 1,90% per il 2006 e del 3,75% per il 2007.

Il reverse-charge, dopo la falsa partenza del 13.10.2006, parte definitivamente l'1.1.2007.
Ricordiamo che per reverse-charge s'intende il ribaltamento degli obblighi Iva dal subappaltatore all'appaltatore: il primo fatturerà senza Iva ex art. 17 c. 5 Dpr 633/72 al secondo, il quale integrerà la fattura ricevuta con l'Iva registrandola entro il mese di ricevimento sia negli acquisti che nelle vendite. Poi il secondo (l'appaltatore) fatturerà al Committente normalmente con Iva.

Questa normativa si applica fin dall'1.1.2007 alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. In pratica la norma si applica se entrambi i soggetti svolgono attività edile (Tabella Atecofin 2004 - settore F Costruzioni - codici attività da 45.11.0 a 45.50.0): ad esempio non si applica nel caso di subappalto per la realizzazione di un giardino, ne' a prestazioni professionali (es. la fattura del progettista) ne' a forniture di beni con posa in opera (che non sono appalti).

E' bene precisare inoltre che la norma non si applica nel caso in cui l'impresa costruttrice sia anche Committente, caso che si realizza allorquando l'impresa costruttrice, titolare della licenza edilizia, costruisca in proprio affidando determinati lavori in appalto a terzi: in tal caso infatti essa è Committente, non si realizza nessun subappalto ma un normale appalto e pertanto non si applica il reverse-charge Iva.

Particolari facilitazioni sono previste per i subappaltatori che si troveranno cronicamente a credito di Iva.

Dopo il consenso UE, è previsto che il reverse-charge Iva si estenda anche:

2) PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI

Agevolazione per i giovani autori dall'1.1.2007 - c. 318
Viene innalzata dal 25% al 40% la deduzione forfetaria non imponibile applicata ai proventi percepiti dall'autore o inventore non imprenditore, se di età inferiore ai 35 anni, per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, brevetti, ecc.


Immobili dei professionisti dall'1.1.2007 - c. 334-335
La disciplina viene avvicinata a quella delle imprese. Infatti anche le plusvalenze e le minusvalenze realizzate sugli immobili entrano a far parte della base imponibile professionale. Per i beni immobili strumentali acquistati nel triennio 2007-2008-2009 è ammesso l'ammortamento , ad esclusione del terreno sottostante e pertinenziale.
La deduzione dei canoni di leasing per contratti stipulati nello stesso triennio è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento e comunque con un minimo di otto ed un massimo di quindici anni.


Spese di manutenzione ordinaria per gli immobili dei professionisti dall'1.1.2007
Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, non imputabili ad incremento del valore dell'immobile, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei cespiti; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi


Leasing auto professionisti dall'1.1.2007 - c. 334 - 335
La deducibilità dei canoni di leasing delle auto è ammessa per i contratti stipulati dall'1.1.2007 a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario, cioè sia di almeno 4 anni essendo il coefficiente pari al 25%. Vi ricordiamo che la deducibilità non e' integrale ma rimane limitata al 25% con un massimo di valore dell'auto di euro 18.076.


Spese telefoniche dei professionisti dall'1.1.2007
Anche per costoro viene prevista, sia per i telefoni cellulari che per i telefoni fissi, la deducibilità dell' 80% per tutte le spese di acquisto e di impiego; quindi dall'1.1.2007 la deducibilità delle quote d'ammortamento e delle utenze dei cellulari sale dal 50% all'80%, quella dei fissi scende dal 100% all'80%.
E anche qui e' previsto che gli acconti 2007 delle imposte saranno determinati come se nel 2006 tale norma fosse già stata in vigore.


La tracciabilità dei compensi dei professionisti: rinviato il limite dei 100 euro - c. 69
La norma che impone che i compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni siano riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico e' stata rivista. Ora questa regola si applica solo per importi pari o superiori ai seguenti limiti:

  • 1.000 euro dal 12.8.2006 al 30.06.2008
  • 500 euro dall'1.7.2008 al 30.6 . 2009
  • 100 euro dall'1.7.2009

Ricordarsi che la norma comunque impone che i compensi in denaro incassati debbano, prima di essere spesi, affluire nel c/c di Studio. Poi possono essere prelevati vuoi per spese di Studio che per spese personali, ma si consiglia di tenere memoria scritta sull'estratto conto bancario del motivo del prelievo, soprattutto quando e' di importo rilevante: un domani potrebbe venirci richiesta la motivazione del prelievo.
Per le strutture sanitarie private sono previsti particolari adempimenti contabili.


Antiriciclaggio Professionisti - I nuovi chiarimenti dell'Uic
Il 31 ottobre scorso, l'Ufficio Italiano Cambi ha diffuso una serie di osservazioni in risposta alle richieste di precisazioni poste dal Consiglio nazionale dei dottori e ragionieri commercialisti. Si segnala, in particolare:

  • identificazione dei clienti : il termine "inizio della prestazione" coincide con il momento dell'accettazione dell'incarico. Il professionista deve comunque predisporre la registrazione, al più tardi, all'inizio della prestazione;
  • prestazioni professionali periodiche : in caso di incarichi a tempo indeterminato (es. incarichi a compenso fisso annuale per assistenza tributaria o consulenza aziendale) o determinato, ma con rinnovo tacito, non occorre il rinnovo della registrazione; salve le prestazioni professionali nei trasferimenti per valori superiori a € 12.500,00;
  • operazioni frazionate : non si applicano le disposizioni previste per gli intermediari finanziari. Sarà il professionista, in base agli elementi in suo possesso, a ritenere che gli atti posti in essere dal cliente siano riconducibili ad una stessa operazione;
  • la segnalazione di operazioni sospette va fatta anche in caso di rifiuto dell'incarico ;

3) ALTRE DISPOSIZIONI

Rottamazione veicoli " Agevolazioni " Interessa tutti i contribuenti - c. 224-241
La norma prevede agevolazioni per la sostituzione di autoveicoli con altri meno inquinanti. In particolare:

  • per la sostituzione di autovetture e autoveicoli a trasporto promiscuo "Euro 0" o "Euro 1" con autovetture nuove immatricolate "Euro 4 " o "Euro 5" è concesso un contributo di euro 800 per l'acquisto e l'esenzione per due anni dalla tassa automobilistica (3 anni se la cilindrata e' inferiore a 1.300 cc);
  • per la sostituzione di autocarri "Euro 0" o "Euro 1" con veicoli nuovi "Euro 4 " o "Euro 5"  è concesso un contributo di euro 2.000 per veicolo di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate;
  • altre agevolazioni per l'acquisto di veicoli nuovi ed omologati per la circolazione con alimentazione (esclusiva o doppia) con metano o GPL nonché elettrica o a idrogeno;
  • il contributo spetta anche per il veicolo intestato ad un familiare convivente risultante dallo stato di famiglia;
  • in caso di acquisto di un motociclo nuovo "Euro 3" con demolizione di uno "Euro 0" , è concessa l'esenzione dalla tassa di possesso per 5 anni. Il costo di rottamazione, nei limiti di 80 euro, è a carico dello Stato ed è anticipato dal venditore.


Agenzie di mediazione immobiliare e preliminari - c. 46 - 49
Le agenzie immobiliari iscritte all'apposito ruolo hanno l'obbligo di registrare le scritture private non autenticate stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari. Le stesse sono solidalmente tenute al pagamento dell'imposta.


Tassa di possesso auto: dall'1.1.2007 cambia (temiamo in peggio) - c. 321
La tassa si paghera' sulla base di una nuova tabella differenziata per tipo di auto (da Euro 0 a Euro 5) e in relazione ai kw.


Romania e Bulgaria nella UE
Dal 1° gennaio 2007 Romania (codice RO) e Bulgaria (codice BG) entrano negli scambi intracomunitari UE, con obbligo quindi di applicare il DL 331/93 e compilare i modelli Intrastat. Conta la data di spedizione della merce.
Dalla stessa data la Slovenia ha adottato l'Euro.


Approvato il modello 2007 per la certificazione degli utili
Con provvedimento delle Entrate del 27 dicembre è stato approvato lo schema di certificazione da utilizzare per l'attestazione degli utili distribuiti da soggetti Ires (Spa, Srl, ecc.) a decorrere dall'1.1.2006, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Per scaricare il modello consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it .


Approvati i modelli Iva per la dichiarazione di inizio, variazione e cessazione attività
Con provvedimento 28 dicembre 2006 sono stati approvati i modelli AA7/8 e AA9/8 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva.


Modifiche agli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 20.12.2006, pubblicato nella G.U. n. 302 del 30.12.2006, ha modificato periodicità e contenuto degli elenchi Intrastat, nonché le istruzioni per l'uso e la compilazione dei suddetti. Le disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dall'anno 2007. Consultare il sito www.agenziadogane.it - sezione Documentazione.
In particolare segnaliamo l'innalzamento dei limiti per la periodicità degli elenchi delle cessioni : rimane fermo a 40.000 euro il limite, superato il quale, la periodicità diventa trimestrale; viene invece elevato da 200.000 a 250.000 euro il limite superato il quale la periodicità diviene mensile. Dal mese in cui si supera la soglia dei 40.000, ovvero dal mese successivo al trimestre in cui si supera a soglia dei 250.000 euro, si diventa rispettivamente trimestrali ovvero mensili. Attenzione perchè la nuova norma prevede che, nel caso di superamento durante l'anno dei suddetti limiti, occorra anche presentare, contestualmente al primo elenco relativo alla nuova scadenza, un secondo elenco contenente tutte le cessioni effettuate nei mesi precedenti.

Per quanto riguarda gli acquisti Intra , il limite per passare da annuali a mensili e' stato elevato da 150.000 a 180.000 euro. Anche in questo caso, superandosi la soglia in corso d'anno, occorre presentare gli elenchi mensilmente a partire dal trimestre in cui si e' superata la soglia e contestualmente presentare un secondo elenco contenente tutti gli acquisti Intra effettuati nei mesi precedenti.

Infine sono elevati da 10.000.000 a 20.000.000 di euro i limiti oltre i quali diventa obbligatorio negli Intra acquisti e vendite fare menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto.


Dogane - DAU solo on line dall'1.1.2007
L'Agenzia delle Dogane, con comunicato del 5.10.2006, ha riepilogato le modifiche che interessano le Dogane a seguito della valanga di leggi e decreti recentemente varati, nonché le nuove modalità di compilazione del DAU, operative dall'1.1.2007.
In particolare l'Agenzia delle Dogane ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2007 non saranno più accettate dichiarazioni di transito e di esportazione abbinata a transito rese per iscritto, in procedura ordinaria di accertamento. Tali dichiarazioni dovranno essere trasmesse obbligatoriamente per via telematica mediante l'utilizzo del messaggio B3, firmato digitalmente. Per approfondimenti consultare il sito www.agenziadogane.it.


Istanza di compensazione credito trimestrale IVA - nuove modalità dall\' 1/1/2007
Sul solito sito internet www.agenziaentrate.gov.it potrete trovare il nuovo modello IVA TR da utilizzare nel 2007; la presentazione potrà essere fatta ancora in forma cartacea, allo sportello dell'Agenzia Entrate, oppure in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario autorizzato.


Tassazione separata: in arrivo le richieste di pagamento
Sono in corso di spedizione a numerosi contribuenti le richieste di pagamento da parte dell'Amministrazione finanziaria derivanti dalla liquidazione relativa al 2003 dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, prevista per redditi quali arretrati di lavoro dipendente, trattamenti di fine rapporto, cessioni di azienda, redditi percepiti in qualità di eredi. Queste cartelle esattoriali si distinguono dalle altre in quanto non contengono sanzioni ne' interessi.


Finanziamenti dei soci alla società
Ricordiamo che i finanziamenti raccolti dalle società presso i soci sono possibili (Delibera CICR 19/7/2005) a condizione che:

  • vi sia la previsione nello Statuto della società;
  • il socio possegga almeno il 2% del capitale sociale;
  • il socio sia iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi.


Vendite di immobili ricevuti in donazione
Come vi e' noto, l'acquisto e la successiva rivendita di un immobile (terreno agricolo o fabbricato) entro un quinquennio, qualora esso non sia stato adibito ad abitazione principale da parte del cedente paga pegno, nel senso che viene considerata "operazione speculativa" e tassata con l'imposta sostitutiva del 20%.
Oggi la nuova norma tassa anche agli immboli ricevuti in donazione, facendo decorrere il quinquennio, per il donatario-venditore, alla data di acquisto da parte del donante e calcolando la plusvalenza sulla differenza tra prezzo di vendita da parte del donatario meno costo d'acquisto per il donante.


Indennità di fine rapporto per gli agenti: prevale il codice civile
Con Sentenza n. 21309 del 3 ottobre 2006, in applicazione della sentenza della Corte di Giustizia Ue C 465/04 del 23 marzo 2006 in materia di indennità di fine rapporto per gli agenti, la Corte di Cassazione ha abbandonato il proprio orientamento ritenendo che sono nulle le clausole previste dagli accordi economici collettivi che non assicurino sempre e comunque un\'indennità di importo pari o maggiore di quello legale (art. 1751 c.c.).


Attenzione ai pagamenti tramite assegni bancari
Allo scopo di rendere più sicuri i pagamenti tramite assegni bancari, è stato istituito dalle Banche il CAI - Centrale di Allarme Interbancaria.
In pratica oggi colui il quale rilascia un assegno bancario deve già avere nel conto la "provvista" di denaro sufficiente, in caso contrario si incorre nel protesto, nelle sanzioni amministrative, nella segnalazione al CAI e nella revoca per 6 mesi ad emettere assegni.
Nel malaugurato caso in cui ciò accada c'e' ancora un'ancora di salvezza, consistente nel fornire alla Banca, entro 60 giorni dalla sua comunicazione, i denari necessari alla copertura degli assegni emessi "allo scoperto", oltre al pagamento a favore del beneficiario dell\'assegno di una penale fissa del 10% e degli interessi, ed a favore della banca delle spese sostenute. Questa forma di "ravvedimento" evita la revoca ad emettere assegni.

In questo caso il creditore si troverà perciò a ricevere una somma più alta di quanto risultante dalla contabilità; dovrà pertanto registrare la penale incassata del 10% tra i Ricavi (voce Indennizzi o similare) e gli interessi moratori incassati nella voce Interessi attivi da clienti.
Nel caso in cui venisse chiesta una fattura giustificativa, la penale ai fini Iva e' Fuori campo Iva art. 2/3 Dpr 633/72, gli interessi moratori sono esclusi dalla base imponibile ex art. 15 Dpr 633/72.

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