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DECRETO BERSANI E LIBERE PROFESSIONI

Decreto bersani e libere professioni

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Il decreto legge n. 223 del 04 luglio 2006 (in G.U. n. 153 del 04/07/2006) ha determinato la giusta reazione dei professionisti perché, senza alcuna giustificazione di necessità ed urgenza, ha sconvolto le regole del lavoro autonomo non solo dal punto di vista organizzativo ma anche dal punto di vista fiscale, con una manovra ingiustificata ed incoerente , oltre che incostituzionale.

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1) Abolire i minimi tariffari o abolire gli studi di settore

Dal 04 luglio 2006, sono state abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali:

  1. la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; in ogni caso, sono fatte salve le tariffe massime;
  2. il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto ed il prezzo delle prestazioni;
  3. il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

Al tempo stesso, dal punto di vista fiscale, sono state introdotte le seguenti modifiche:

  1. gli esercenti arti o professioni sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese;
  2. i compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro;
  3. concorrono a formare il reddito del professionista le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione se:
  • sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
  • sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
  • i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione;
  1. è, altresì, imponibile, e soggetto a tassazione separata, il corrispettivo ricevuto per la cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale;
  2. impossibilità di scomputo delle perdite dal reddito complessivo;
  3. viene meno la regola dei due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, i cui scostamenti consentivano l'accertamento basato sugli studi di settore, a prescindere dal regime contabile.

Infine, non bisogna dimenticare l'assurda interpretazione ministeriale (DRE Piemonte, in occasione dell'evento MAP - 6 aprile 2006), secondo la quale il professionista, nella compilazione della parcella, deve addebitare, oltre all'importo relativo all'onorario, anche le spese sostenute dal committente, assoggettando gli importi (onorari e spese) all'IVA ed alla ritenuta d'acconto IRPEF; in ogni caso, le spese per alberghi e ristoranti sono interamente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi esposte in parcella in modo specifico.

Da ultimo, la manovra-bis contiene diverse misure volte a potenziare l'azione di controllo e rettifica del fisco sia attraverso l'ampliamento delle attribuzioni e dei poteri degli uffici sia attraverso un rafforzamento del flusso informativo con le banche e gli altri operatori del settore finanziario, in grado di ridurre sensibilmente i tempi ed i costi necessari per i controlli nei confronti dei professionisti.

Queste le novità più rilevanti:

  • dal 1° settembre 2006 l'attribuzione del numero di partita IVA non sarà più automatico ma subordinato all'esecuzione di riscontri automatizzati per individuare elementi di rischio;
  • sono raddoppiati i termini di decadenza dell'accertamento per le violazioni con obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000;
  • gli uffici fiscali sono autorizzati ad inviare ai contribuenti anche questionari su dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei confronti di altri contribuenti con cui abbiano intrattenuto rapporti;
  • tutti i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza (magistrati, polizia giudiziaria ecc.) sono tenuti a comunicare sempre alla Guardia di Finanza qualsiasi ipotesi di violazione tributaria scoprano a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.

Va ribadito che le nuove disposizioni sono operative dal 04 luglio 2006.

Occorre, però, rilevare che non è facile comprendere cosa accade se il professionista non si adegua alle nuove, restrittive regole.
La normativa non prevede esplicite sanzioni né viene previsto che se, ad esempio, i pagamenti sono effettuati per cassa non viene consentita la deduzione dei costi sostenuti.

In ogni caso, si può affermare che il mancato assolvimento dei nuovi obblighi comporta l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 9 D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997, cioè la sanzione amministrativa da euro 1.032 ad euro 7.746 per l'irregolare tenuta della contabilità.
A questo punto, dalla lettura delle succitate norme, è facile rilevare l'intento governativo di liberalizzare l'esercizio delle professioni ed al contempo rafforzare i poteri del fisco in tema di accertamenti e controlli ma ciò, secondo me, è un comportamento alquanto incoerente perchè delle due l'una:

  • o rimangono le attuali norme sia per le tariffe che per gli studi di settore;
  • oppure, se si incide sulle tariffe (peraltro, senza la necessità di adeguarsi alla normativa europea, come risulta dalla risoluzione del Parlamento Europeo del 26 marzo 2006) allora, necessariamente, l'applicazione degli studi di settore deve essere completamente eliminata per i professionisti.

Infatti, sino ad oggi, gli studi di settore per i professionisti, monitorati per gli anni 2004 e 2005 ma che saranno resi definitivi entro il 31 marzo 2007 (art. 7, comma 2, decreto del 05/04/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) sono tarati anche sulle tariffe medie (cioè tra il minimo ed il massimo degli onorari), come può leggersi, per esempio, dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 21/06/2005, alla voce studio di settore TK04U - Attività degli studi legali.

E' logico, quindi, che se l'attuale Governo intende:

  • abolire i minimi tariffari;
  • consentire il patto di quota-lite;
  • controllare tutte le movimentazioni finanziarie e bancarie del professionista, di conseguenza, deve abrogare totalmente il rozzo, presuntivo e generico studio di settore sia perché mancano i punti di riferimento minimi delle tariffe professionali, per cui è impossibile qualsiasi media , sia perché, oggi, con le nuove norme, ha tutti gli strumenti (anche telematici) per controllare analiticamente il reddito del professionista.

Con la manovra-bis, invece, il Governo cerca di ottenere un doppio risultato, quello cioè di liberalizzare, senza alcun limite, l'esercizio della professione, determinando, peraltro, uno svilimento ed una dequalificazione della stessa, a danno dello stesso cliente che demagogicamente si vorrebbe tutelare, ed al tempo stesso lasciando inalterati, anzi peggiorando , i criteri di controllo e di accertamento, quali gli studi di settore, con effetti retroattivi.

In conclusione, se si vuole una liberalizzazione , questa deve valere anche per il professionista nei confronti del fisco, nel senso che non ci deve essere alcuno studio di settore che stabilisca presuntivamente redditi che non hanno alcuna sicura regola di preventiva determinazione dei minimi tariffari.
TERTIUM NON DATUR.
Lecce, 14 luglio 2006

AVV. MAURIZIO VILLANI

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