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LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2006 E DEL DECRETO LEGGE 203/2005

Le novità della finanziaria 2006 e del decreto legge 203/2005

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A fine settembre il Ministro dell'Economia ha pubblicato sia Decreto Legge 30.9.2005, n. 203 contenente disposizioni di contrasto all'evasione fiscale e altre disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (già pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 04 ottobre 2005), sia il disegno di legge contenente il testo della Finanziaria 2006 (il testo definitivo verrà approvato probabilmente verso fine anno).

Si riassumono le novità di maggior interesse introdotte dai due documenti.

1) Decreto Legge 203/2005

L'art.1 "Partecipazione dei comuni al contrasto dell'evasione fiscale" rafforza il potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, attribuendo anche ai Comuni un ruolo di accertatore.
Ai Comuni dovranno essere inviate copie delle dichiarazioni dei contribuenti (con relativa documentazione in allegato) per i relativi controlli formali. Al Comune spetterà un importo pari al 30% delle somme riscosse a titolo definitivo.
Le modalità tecniche di accertamento e le materie per le quali gli stessi parteciperanno all'attività di accertamento sono demandati ad un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

L'art. 2, "Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle attività di contrasto all'evasione fiscale" stabilisce che, - se vi è pericolo per la riscossione, l'Ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva esecuzione dei versamenti dell'imposta -, dei contributi e dei premi (acconti e saldo) e delle ritenute alla fonte. In altre parole il controllo sulla tempestiva esecuzione dei versamenti di liquidazione può essere anticipata - in limitate ipotesi di pericolo per la riscossione - rispetto alla presentazione della dichiarazione. Si attendono chiarimenti in merito al concetto del "pericolo della riscossione".

L'art. 5 definisce nuovi Limiti alla Partecipation Excemption . Due le novità di rilievo per il regime di esenzione delle plusvalenze su partecipazioni: (1) la limitazione dell'esenzione - quando spettante - nella misura del 95% anziché del 100% (art. 5 comma 1, lettera b); (2) l'allungamento del periodo minimo di possesso per le partecipazioni (lett. a del citato art. 87) a 18 mesi. Non cambia tuttavia il regime delle minusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni: viene confermata sia l'integrale indeducibilità delle minusvalenze di tipo PEX, sia il requisito del possesso ininterrotto della partecipazione per 12 mesi (fermi restando ovviamente gli altri requisiti PEX).

2) Finanziaria 2006

Tra gli articoli di interesse si cita innanzitutto l'art.41 sul cosiddetto "Dividend Washing".
In merito, le novità sono rappresentate dai due nuovi commi 3-bis e 3-ter inseriti nell'artl 109 del TUIR. Il nuovo comma 3-bis dispone che nel caso di cessione di una partecipazione non avente i requisiti PEX, la minusvalenza è indeducibile fino a concorrenza dell'ammontare non imponibile dei dividendi percepiti nei 24 mesi precedenti.
L'obiettivo della norma è di evitare comportamenti elusivi, quali l'acquisizione di una partecipazione, l'incasso del relativo dividendo usufruendo dell'esclusione parziale dello stesso da tassazione (95% nel caso il percettore sia un soggetto IRES) e la successiva cessione della partecipazione prima della maturazione del periodo minimo di possesso richiesto per l'applicazione della PEX, realizzando così una minusvalenza interamente deducibile.

L'art. 3-ter, come chiarito dalla relazione governativa al ddl, specifica che la norma antielusiva non si applica mai alle società residenti in paesi black list e per le società immobiliari. In questi casi cioè la minusvalenza , se realizzata, è sempre deducibile anche qualora sia stata preceduta da distribuzioni di dividendi (in realtà l'interpretazione letterale del comma 3-ter, non coincide con quella proposta dalla relazione governativa di accompagnamento al ddl, pertanto è necessario attendere in merito conferme dall'Amministrazione finanziaria).

Infine, il nuovo comma 3- quater dispone che resta ferma l'applicazione dell'articolo 37- bis del DPR 29 settembre 1973, n.600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3- bis .

L'art.49 , "Erogazioni per la ricerca", modifica l'art. 100 (comma 2) del TUIR, prevedendo la deducibilità, in capo ai soggetti passivi IRES, dei contributi e delle liberalità per il finanziamento della ricerca erogati a università, fondazioni universitarie, enti di ricerca pubblici, associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione dell'attività di ricerca.

L'art.53 riguarda invece i "Distretti". Al fine di dare ancora maggior slancio allo sviluppo dei - distretti - si prevedono particolari disposizioni in materia fiscale e finanziaria, ventilando la possibilità di estendere l'applicazione della disciplina del consolidato fiscale prevista per i gruppi alle realtà dei distretti. Nel dettaglio, due sono i diversi gradi di aggregazione: (1) il consolidamento fiscale (le diverse società di capitali appartenenti al medesimo distretto industriale territoriale o funzionale vengono sostanzialmente equiparate ad un gruppo di società, e come tali consolidano con le stesse regole previste per il consolidato fiscale); (2) la tassazione unitaria, rendendo la - piattaforma industriale - un autonomo ed unitario soggetto passivo d'imposta.

Si cita infine l'art.64 che ripropone la rivalutazione beni d'impresa e aree edificabili. L'art. 64 prevede la possibilità di rivalutare beni ammortizzabili e non (partecipazioni) applicando un'imposta sostitutiva dei redditi e dell'IRAP nelle seguenti misure: 12% per i beni ammortizzabili e 6% per gli altri beni (partecipazioni). La rivalutazione riguarda i beni materiali e immateriali risultanti dal bilancio chiuso entro il 31.12.2004 e va eseguita - nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente all'entrata in vigore del presente decreto -, ossia dopo l'1.1.2006. Tuttavia, il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita. Quindi, occorrerà aspettare il 2008 per dedurre le maggiori quote di ammortamento (calcolate sul valore rivalutato) o per determinare la plus/minusvalenza da cessione tenendo conto del valore rivalutato. Una norma ad hoc è prevista per la rivalutazione delle aree fabbricabili, per le quali è introdotta un'imposta sostitutiva del 19%.

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