HOME

/

PARTECIPATION EXEMPTION - CIRCOLARE N. 10 DEL 16/03/2005

Partecipation exemption - circolare n. 10 del 16/03/2005

Ascolta la versione audio dell'articolo
Risposte fornite in occasione di incontri con la stampa specializzata in materia di Partecipation Exemption.

Vengono esposti i seguenti punti:

5. PARTECIPATION EXEMPTION
5.1 Cessione di Partecipazioni acquistate in leasing
5.2 Partecipante che passa dalla contabilità semplificata a quella ordinaria
5.3 Fabbricati utilizzati promiscuamente
5.4 Momento di rilevanza dei requisiti per le holding
5.5 Requisito di commercialità
5.6 Applicabilità della partecipation exemption alle società in liquidazione - requisito della commercialità

1) 5.1 CESSIONE DI PARTECIPAZIONI ACQUISTATE IN LEASING

D. La questione delle modalità di applicazione del regime di esenzione in caso di cessione di azioni acquisite in leasing non è stata espressamente affrontata nella circolare n. 36/E del 2004.
Si ricorda che con la risoluzione n. 69/E del 10 maggio 2004 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che in presenza di un contratto di leasing azionario l'utilizzatore non può dedurre il canone ma soltanto l'importo degli interessi passivi calcolati nel piano di ammortamento finanziario. Di conseguenza, le partecipazioni possono essere iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sin dal momento della stipula del contratto di leasing ed è, quindi, a partire da tale momento che dovrebbe decorrere il periodo minimo di possesso di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR.

Si chiede se, anche se la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione societaria può essere realizzata soltanto dopo l'esercizio del diritto di riscatto, il requisito del periodo minimo di possesso possa già sussistere al momento del detto riscatto, atteso che la partecipazione è stata iscritta tra le immobilizzazioni fin dal momento della stipula del contratto di leasing.


R. Si ritiene che i requisiti del possesso e della iscrizione in bilancio di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, decorrano a partire dal momento i cui si esercita il diritto di riscatto. È solo da quel momento, infatti, che la partecipazione diventa - iscrivibile - nello stato patrimoniale della partecipante.
Si fa presente, peraltro, che in caso di adozione della rilevazione secondo il metodo c.d. "finanziario" (previsto dagli IAS e, in genere, dai corretti criteri contabili) delle vicende riguardanti i beni in leasing, l'iscrizione in bilancio della partecipazione fin dal momento della stipula del contratto, anticiperà la maturazione dei citati requisiti, previsti dall'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.

2) 5.2 PARTECIPANTE CHE PASSA DALLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA A QUELLA ORDINARIA

D. Si chiede di conoscere se è possibile fruire dell'esenzione nel caso in cui nel periodo d'imposta nel corso del quale è acquisita la partecipazione la società partecipante si trovi in regime di contabilità semplificata e successivamente transiti in contabilità ordinaria, qualora nel primo bilancio classifichi la partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie.

R. La circolare 36/E del 2004 ha chiarito che il regime della participation exemption non può essere applicato per le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni detenute in regime d'impresa dai contribuenti c.d. "minori", i quali determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del TUIR. Gli stessi, infatti, non essendo tenuti agli obblighi di redazione del bilancio previsti per i soggetti in contabilità ordinaria, non possono accedere al regime in esame, data l'impossibilità di riscontrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e, in particolare, quello della classificazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie.
In quella sede, richiamando quanto affermato nella circolare 19 dicembre 1997, n. 320/E, è stato precisato che l'espresso riferimento al bilancio deve intendersi nel senso che il regime in parola si applica solo ai soggetti che conseguono la plusvalenza in regime di contabilità ordinaria, mentre la cessione di partecipazioni detenute in regime d'impresa in contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 66 del TUIR, darà sempre luogo a plusvalenze interamente tassabili ovvero a minusvalenze interamente deducibili.
Allorquando la partecipante dovesse optare per il regime della contabilità ordinaria, pertanto, avrebbe la possibilità, stante il tenore letterale della disposizione contenuta nell'articolo 87, comma 1, lettera b), ed in conformità con quanto affermato dalla relazione ministeriale al riguardo, di iscrivere nel - primo bilancio - le partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie.
Infatti, sia l'articolo 87, comma 1, lettera b), che prevede la classificazione tra le immobilizzazioni nel primo bilancio chiuso - durante il periodo di possesso -, sia la citata relazione ministeriale, secondo cui "l'iscrizione della partecipazione nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso tra il circolante dell'attivo patrimoniale preclude qualunque possibilità di applicazione delle disposizioni" non contengono alcun esplicito riferimento al primo periodo di possesso, facendo riferimento genericamente al - periodo di possesso -. In conclusione, se nel primo bilancio chiuso dopo l'esercizio dell'opzione per la contabilità ordinaria la partecipante dovesse iscrivere la partecipazione tra le immobilizzazioni, verrebbe soddisfatto il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 del citato articolo 87 del TUIR.
Resta, naturalmente, ferma la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di sindacare, ai sensi dell'articolo 37-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973, l'elusività di tale iscrizione, anche con riguardo ad atti e fatti precedenti la stessa.

3) 5.3 FABBRICATI UTILIZZATI PROMISCUAMENTE

D. L'art. 87 del TUIR stabilisce una presunzione assoluta di non commercialità per le società - il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa -.
La norma fa riferimento ai fabbricati utilizzati - direttamente - nell'esercizio dell'impresa, adoperando, quindi, una locuzione diversa da quella contenuta nell'art. 43, comma 2, del TUIR e relativa agli immobili strumentali per destinazione, cioè a quelli utilizzati - esclusivamente - per l'esercizio dell'impresa commerciale.
Al riguardo si chiede se il mancato riferimento all'esclusività dell'utilizzo consenta di ricomprendervi anche i fabbricati utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'attività d'impresa e per le esigenze personali e familiari dei soci o associati.

R. Si ritiene che il mancato riferimento all'esclusività dell'utilizzo consenta di comprendere tra i fabbricati - direttamente utilizzati - anche i fabbricati utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'attività d'impresa e per le esigenze personali e familiari dei soci o associati, per la parte che, secondo le norme del TUIR, può considerarsi destinata alle finalità dell'impresa.
Pertanto, il 50 per cento del valore dell'immobile "promiscuo" non concorrerà a determinare il numeratore del rapporto di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 87, come definito nella circolare 36/E.
Naturalmente, il 50 per cento che è da considerarsi estraneo all'attività d'impresa, costituirà parte del patrimonio che, non essendo - direttamente utilizzata - nell'esercizio d'impresa, ai sensi della medesima lettera d) influirà sulla "natura" commerciale o meno della partecipata.

4) 5.4 MOMENTO DI RILEVANZA DEI REQUISITI PER LE HOLDING

D. L'articolo 87, comma 5, del TUIR stabilisce che, per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti della residenza della società partecipata in Paesi diversi dai "paradisi fiscali" e dell'esercizio di un'impresa commerciale da parte della stessa società, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'esenzione della relativa plusvalenza, si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano - la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante -.
Si chiede di conoscere se la condizione della prevalenza dell'attività di assunzione di partecipazioni debba essere verificata soltanto al momento della cessione della partecipazione ovvero debba sussistere ininterrottamente per il - triennio - previsto nel comma 2 dell'art. 87 del TUIR.

R. Con riferimento all'articolo 87, comma 5, del TUIR, la circolare n. 36 del 2004 (punto 2.3.5) chiarisce che la società c.d. "holding" costituisce uno schermo che deve essere necessariamente eliminato per verificare i requisiti di cui ai commi 1, lettere c) e d), e 2, dell'articolo 87 del TUIR in capo alle società partecipate, tenendo tuttavia conto anche dell'eventuale attività esercitata direttamente dalla società.
Alla luce di quanto esposto, si è del parere che non è la qualifica di holding (pura o mista) che deve sussistere a partire dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo della partecipazione nella holding stessa, ma piuttosto i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87, senza tenere in considerazione l'eventuale presenza del citato "schermo".
Pertanto, nel caso in cui l'attività di assunzione di partecipazioni sia divenuta prevalente solo nel corso del triennio, è necessario verificare l'esistenza dei requisiti della commercialità e della residenza anche direttamente in capo alla società (attualmente holding) sin dall'inizio del periodo temporale di cui al comma 2 dell'articolo 87.

5) 5.5 REQUISITO DI COMMERCIALITÀ - 5.6 APPLICABILITÀ DELLA PARTECIPATION EXEMPTION ALLE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE - REQUISITO DELLA COMMERCIALITÀ

5.5 REQUISITO DI COMMERCIALITÀ

D. Nel comma 2 dell'art. 87 è stabilito che il requisito della commercialità (così come quello della residenza della società partecipata al di fuori dei "paradisi fiscali") deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo della partecipazione, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.
Si chiede di conoscere se tale disposizione trovi applicazione anche con riguardo alla previsione concernente la necessità (al fine di evitare la presunzione assoluta di non commercialità dell'attività svolta) che non risulti prevalente il valore degli immobili presi in considerazione nella lettera d) del comma 1 dell'art. 87 e a quella, di cui al successivo comma 5, che richiede il requisito della prevalenza del valore del patrimonio delle società - operative - partecipate ai fini della verifica della commercialità dell'attività svolta dalla società holding.


R. La risposta a tale quesito è senz'altro positiva. Infatti, la verifica del requisito della commercialità (necessario affinché la partecipazione possa fruire dell'esenzione) implica che, nel corso del triennio precedente al realizzo, il patrimonio della società partecipata non sia mai costituito in misura prevalente da beni immobili (ivi esclusi, come chiarito al punto 2.3.4 dalla circolare n. 36/E del 2004, gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, nonché gli impianti e i fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa).
Parimenti, affinché la partecipazione in una holding possa fruire della participation exemption, dovrà essere verificato che la holding stessa nel corso del triennio antecedente abbia detenuto partecipazioni in società che presentano i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87.

5.6 APPLICABILITÀ DELLA PARTECIPATION EXEMPTION ALLE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE - REQUISITO DELLA COMMERCIALITÀ

D. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 87 del TUIR viene richiesto come requisito essenziale dal comma 1 lettera d) della norma nell'ambito temporale del comma 2 della medesima disposizione, quello della commercialità.
Si chiede di conoscere se tale requisito sussista comunque anche nell'ipotesi in cui si proceda alla cessione di una partecipazione detenuta in una società in liquidazione ovvero, anche in questa ipotesi, si debba procedere alla analisi di fatto dell'attività svolta dalla società con la conseguenza che lo smobilizzo delle attività al fine della chiusura della società determina l'impossibilità di ottenere l'esenzione della eventuale plusvalenza.


R. Si ritiene che possano fruire del regime di participation exemption anche le plusvalenze scaturenti dalla cessione di partecipazioni in società che siano in liquidazione. Considerata la peculiarità della fase di liquidazione della società, il requisito della commercialità di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 87 del TUIR, deve sussistere al momento in cui ha avuto inizio la liquidazione stessa. Ne deriva che anche il requisito temporale di cui al comma 2 dell'articolo 87 ("I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso") deve essere verificato non con riferimento al momento del realizzo della partecipazione, ma con riferimento all'inizio della fase di liquidazione della società partecipata.
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.