L’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta torna protagonista nella stagione dei bilanci 2025, diventando uno snodo strategico per la pianificazione fiscale e societaria delle imprese italiane.
In particolare, l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta è un istituto fiscale che consente di liberare determinate riserve del patrimonio netto dal vincolo di tassazione differita, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva agevolata.
1) L’affrancamento 2026 delle riserve in sospensione d’imposta, profili contabili e fiscali
Con la legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), il legislatore ha riaperto i termini per l’affrancamento straordinario delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta iscritti nei bilanci, confermando un meccanismo che negli ultimi anni è diventato ricorrente nelle manovre fiscali.
Le riserve in sospensione d’imposta rappresentano componenti positive ancora non assoggettate a tassazione ordinaria, suscettibili di concorrere alla formazione del reddito imponibile al momento del loro utilizzo.
I commi 44 e 45 dell’articolo 1 prevedono la possibilità di “liberare” le riserve mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10% delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con la possibilità di versarle in quattro rate annuali di pari importo.
L’intervento si innesta nel solco già tracciato dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 192/2024, prorogando di un esercizio l’orizzonte temporale previsto per l’agevolazione, ma allineandola al nuovo contesto normativo sulla tassazione dei dividendi.
L’oggetto dell’affrancamento sono le riserve e i fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e ancora presenti, anche solo parzialmente, nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025. Sono assoggettabili a questa disciplina i saldi attivi di rivalutazione, spesso originati da precedenti leggi di rivalutazione dei beni d’impresa, mentre restano in generale escluse le riserve per ammortamenti anticipati.
Possono accedere alla misura:
- soggetti IRES (società di capitali);
- soggetti IRPEF che esercitano imprese individuali e società di persone;
- enti non commerciali, limitatamente alle attività commerciali esercitate.
L’affrancamento può essere totale o parziale e può riguardare selettivamente solo alcune delle riserve in sospensione, lasciando l’impresa libera di calibrare l’operazione in base alle proprie esigenze di cassa e di governance.
Imposta sostitutiva al 10%
Il meccanismo centrale della misura è rappresentato dall’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, alla quale viene assoggettato l’ammontare delle riserve o dei fondi che si decide di affrancare.
L’imposta va liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (Modello Redditi 2026) e deve essere versata obbligatoriamente in quattro rate annuali: la prima entro il termine di saldo delle imposte sui redditi 2025, le successive entro i termini di saldo delle annualità 2026, 2027 e 2028 (con ultima scadenza prevista al 2 luglio 2029).
Implicazioni contabili
Sul piano contabile, gli emendamenti all’OIC 25 chiariscono che il debito per imposta sostitutiva da affrancamento delle riserve in sospensione va iscritto nello stato patrimoniale in contropartita al patrimonio netto, dopo aver riversato, se presenti, le correlate imposte differite già stanziate.
Gli eventuali interessi dovuti in caso di pagamento rateale sono contabilizzati per competenza a conto economico, come oneri finanziari, al maturare delle singole scadenze.
Con l’affrancamento, dal punto di vista fiscale, le riserve cessano di essere “vincolate” e assumono la natura di ordinarie riserve di utili, liberamente distribuibili ai soci senza ulteriori oneri in capo alla società al momento della distribuzione.
L’incrocio con le nuove regole sui dividendi
La valutazione va letta alla luce dell’altra grande novità della legge di Bilancio 2026: la revisione dei requisiti per l’esclusione dal reddito del 95% dei dividendi in regime PEX.
Dal 1° gennaio 2026, l’esenzione societaria piena si applica solo se la partecipazione nella società che distribuisce gli utili è almeno pari al 5% del capitale, oppure se il valore fiscale dell’investimento è almeno 500.000 euro, criteri che mirano a escludere dal regime di favore le partecipazioni realmente “minori”.
La nuova disciplina si applica ai dividendi deliberati a decorrere dal 1° gennaio 2026, mentre per le plusvalenze su partecipazioni (regime PEX) le nuove condizioni operano con riferimento alle partecipazioni acquisite dal medesimo anno, lasciando invariato il trattamento delle partecipazioni già detenute in precedenza.
In questo scenario, poter contare su riserve già affrancate offre alle imprese una leva in più per calibrare i flussi verso i soci, evitando che l’eventuale maggior carico fiscale societario finisca per sovrapporsi a quello in capo al socio proprio negli anni di applicazione di regimi più selettivi.
La flessibilità nella distribuzione delle riserve, resa possibile dall’affrancamento, diventa quindi non solo un tema di ottimizzazione del tax rate complessivo, ma anche uno strumento di gestione della stabilità dei dividendi, soprattutto per i gruppi che devono contemperare esigenze di cassa, covenant bancari e aspettative degli investitori.
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Al nostro Assistente AI abbiamo posto la seguente domanda: mi fornisci un esempio sul trattamento contabile dell’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta? Risposta
Principi Applicabili OIC 25 paragrafo 65A (emendamento ottobre 2025): Il debito per imposta sostitutiva deve essere iscritto nello stato patrimoniale in contropartita a una riserva di patrimonio netto, senza transitare a Conto Economico. Scritture Contabili Caso Contabile: Dati:
Scrittura n. 1 — Rilevazione del debito per imposta sostitutiva
Codice tributo: 1867 (istituito con Ris. AE 35/2025) Scrittura n. 2 — Riversamento imposte differite pregresse (se presenti) Se la società aveva iscritto imposte differite passive (es. € 24.000,00 al 24%) sulla riserva:
Effetto netto: La riserva aumenta di € 14.300,00 (risparmio fiscale) Scrittura n. 3 — Riclassificazione riserva affrancata Dopo l'affrancamento, la riserva perde il vincolo di sospensione:
Scrittura n. 4 — Pagamento prima rata
Caratteristiche Contabili ✅ Imposta sostitutiva:
Effetti Fiscali In Capo alla Società Dopo l'affrancamento:
In Capo ai Soci Società di capitali soci
Persone fisiche non imprenditori
Società di persone Meccanismo del costo fiscale: L'affrancamento incrementa il costo fiscale della partecipazione (art. 68 co. 6 TUIR): 1. All'affrancamento: +€ X (importo affrancato) Risultato: Distribuzione esente per il socio Rischio "sottozero": FONTI UTILIZZATE: Normativa:
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