Il "terzo correttivo" alla Riforma Fiscale interviene sugli artt. 83 TUIR e 5 D.Lgs. 446/97, limitando il regime di semplificazione ai soli errori "non rilevanti" e ai soggetti sottoposti a revisione legale.
Il panorama del diritto tributario d’impresa subisce una nuova, significativa mutazione con l’entrata in vigore del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre scorso, interviene in modo chirurgico sulla disciplina della correzione degli errori contabili, segnando un netto punto di discontinuità rispetto al regime di semplificazione che ha caratterizzato il triennio 2022-2024.
1) La fine della "derivazione rafforzata" indiscriminata
Fino al periodo d'imposta 2024, la normativa (introdotta dal D.L. 73/2022) aveva garantito il riconoscimento fiscale automatico dei componenti di reddito derivanti dalla correzione di errori contabili nell’esercizio di imputazione in bilancio, indipendentemente dalla loro entità.
Con l'introduzione del nuovo comma 1-ter all’art. 83 del TUIR (per l’IRES) e del comma 5-bis all’art. 5 del D.Lgs. 446/1997 (per l’IRAP), il legislatore delegato ha operato una drastica restrizione. Dal 1° gennaio 2025, la rilevanza fiscale "diretta" della posta correttiva sarà subordinata al rispetto di rigorosi requisiti soggettivi, oggettivi e temporali.
2) Il discrimine dell’errore "rilevante" (OIC 29 e IAS 8)
Il perno della riforma risiede nella distinzione tra errori rilevanti e non rilevanti, mutuata dai principi contabili nazionali (OIC 29) e internazionali (IAS 8).
- Errori non rilevanti: sono gli unici che mantengono il beneficio della rilevanza fiscale automatica nell’esercizio di correzione. Si tratta di refusi o omissioni che, per natura o dimensione, non sono in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio.
- Errori rilevanti: per questi, il decreto sancisce il ritorno all'obbligo della dichiarazione integrativa. La correzione operata in bilancio (tramite una posta di patrimonio netto, come previsto dall'OIC 29) non avrà efficacia fiscale riflessa, costringendo il contribuente a rideterminare la base imponibile del periodo d'imposta in cui l'errore è stato commesso.
3) Requisiti soggettivi e finestre temporali
La semplificazione non è più un diritto di tutti i soggetti in "derivazione rafforzata". Il nuovo regime si applica esclusivamente ai soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti (obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 c.c.). Restano dunque escluse le società che adottano la revisione su base volontaria.
Sotto il profilo procedurale, la norma impone due scadenze invalicabili:
- termine di bilancio: la correzione deve intervenire entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui l'errore è stato commesso;
- sbarramento amministrativo: l'efficacia fiscale della correzione è preclusa qualora il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
4) Impatti operativi per i professionisti
Il passaggio dal vecchio al nuovo regime impone una due diligence contabile estremamente accurata. La qualificazione della "significatività" (rilevanza) dell'errore non è più una valutazione meramente civilistica, ma diventa una variabile critica per la gestione del rischio tributario.
Per i bilanci 2025, i professionisti dovranno prestare particolare attenzione alla gestione dei fast closing e alle operazioni di fine esercizio: la nuova norma, se da un lato mira a ridurre il contenzioso sulle violazioni del principio di competenza, dall'altro richiede una analisi della genesi degli errori che potrebbe generare incertezze applicative, specialmente laddove i confini della rilevanza risultino labili o soggetti a interpretazioni divergenti tra revisori e fisco.
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L’approfondimento di SUMMA MIA Bilancio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contesto
Correzione nel Bilancio 2026 Valutazione della rilevanza:
Scrittura n. 1 - Capitalizzazione costo anno 2025
Scrittura n. 2 - Ammortamento anno 2025 (non effettuato)
Scrittura n. 3 - Ammortamento anno 2026 (quota corrente)
Effetti fiscali (anno 2026) Deducibilità IRES:
Senza necessità di:
Checklist Operativa per il Commercialista Prima di applicare la correzione automatica, verificare:
--- Fonte: Redazione Summa (elaborazione da D.Lgs. 192/2025, art. 83 TUIR, OIC 29, IAS 8, Relazione Illustrativa D.Lgs. 192/2025)
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