Con l’art. 3, comma 1, lett. b), del d.lgs. 13.12.2024, n. 192, è stata modificata la regola di determinazione del valore dei beni e dei servizi erogati ai dipendenti alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro.
Resta inalterata la regola del primo periodo dell’art. 51, comma 3, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917: devono essere applicate le disposizioni relative al valore normale dei beni e dei servizi indicate all’art. 9 per la determinazione del valore in denaro che costituiscono retribuzione del dipendente (con esclusione delle casistiche indicate al comma 2) nonché per i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o ai familiari indicati nell’art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi.
Come regola generale per valore normale si intende “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.”.
Secondo la nuova disciplina, il valore dei beni e dei servizi autoprodotti e ceduti ai dipendenti è determinato applicando il prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione nel momento in cui si concretizza la cessione dei beni o la prestazione dei servizi a favore del dipendente.
Qualora ciò non fosse possibile va considerato il costo che è sostenuto dal datore di lavoro.
La norma, in effetti, semplifica la determinazione del valore del fringe benefit poiché è considerato:
- come regola generale, il prezzo medio al medesimo stadio di commercializzazione nel momento in cui si materializza la cessione dei beni o la prestazione dei servizi a favore del dipendente;
- in mancanza, il costo che il datore di lavoro ha sostenuto per la produzione.
Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente nel periodo di imposta, l’importo non è superiore a € 258,23.
Se il valore è superiore a tale soglia, lo stesso concorre interamente a formare il reddito per cui l'importo suddetto non è escluso dall'imposizione.
Va ricordato che tali fringe benefit comprendono i valori dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o ai familiari che sono indicati all’art. 12 o anche il diritto di ottenerli da terzi considerando il valore normale.
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1) Fringe benefit nuove regole di computo
Per i periodi di imposta dal 2025 al 2027 opera una deroga al trattamento dei fringe benefit previsto dal citato art. 51.
Più in particolare, entro il limite complessivo di € 1.000, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per i pagamenti delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale (art. 1, comma 390, della l. 30.12.2024, n. 207).
Il beneficio è elevato a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che sono considerati fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917.
L’agevolazione è riconosciuta in misura intera per ogni genitore, anche in presenza di un solo figlio pur se questi è fiscalmente a carico di entrambi.
Qualora il rimborso sia erogato in misura superiore alla soglia di € 1.000 (o 2.000 euro, se con fogli a carico) l’intero importo percepito concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.
L’erogazione è portata a conoscenza delle rappresentanze sindacale unitarie, se presenti.
Il dipendente, per beneficiare dell’erogazione fino a € 2.000, deve dichiarare al datore di lavoro di averne diritto indicando il codice fiscale dei figli.
I figli sono considerati fiscalmente a carico se il reddito complessivo non è superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, elevato a € 4.000 se l’età non è superiore a 24 anni.
Nel computo vanno considerate le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.
Secondo la circolare 16.5.2025, n. 4/E, il beneficio è riconosciuto anche se il genitore non può beneficiare della detrazione per i figli a carico se “per gli stessi percepisce l’assegno a carico” poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico universale (AUU). Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per i figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato … l’agevolazione spetta ad entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico – anche in assenza dei requisiti anagrafici” ai sensi dell’art. 12, comma 4-ter.
Il valore dei beni ceduti e dei servizi forniti al coniuge e ai familiari indicati all’art. 12 e quello dei beni e servizi per i quali è attribuito il diritto di ottenerli da terzi “vanno inclusi nel computi ai fini della verifica dei suddetti limiti” (circolare citata),
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