Il congedo straordinario retribuito previsto dall’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, è un diritto riconosciuto ai lavoratori dipendenti che assistono un familiare convivente in situazione di disabilità grave, accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.
Consente di astenersi dal lavoro per un massimo di due anni complessivi nell’arco della vita lavorativa, senza perdere il posto e con riconoscimento retributivo e contributivo.
L’obiettivo è permettere al lavoratore di dedicarsi all’assistenza continuativa del familiare, tutelando nel contempo il diritto al lavoro e alla stabilità economica.
Il congedo può essere utilizzato in modo frazionato, ma solo per giornate intere e non per ore. È previsto per i dipendenti del settore privato e del pubblico impiego, ma non per autonomi, parasubordinati, collaboratori domestici o agricoli giornalieri.
Vediamo di seguito le principali caratteristiche e la differenza con i permessi legge 104 . Su questo leggi anche Permessi 104 regole e casi pratici
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1) Chi può richiedere il congedo straordinario per assistenza disabili
Possono richiedere il congedo:
- il coniuge convivente, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona disabile;
- in mancanza, padre o madre, anche adottivi o affidatari;
- figlio convivente;
- fratello o sorella conviventi;
- parente o affine entro il terzo grado convivente.
La persona da assistere deve essere riconosciuta in situazione di handicap grave dall’ASL sulla base delle regole della legge 104 1992 (certificazione di invalidità)
Non può essere ricoverata a tempo pieno in una struttura sanitaria che assicuri assistenza continuativa, salvo eccezioni (stato vegetativo, patologie terminali, terapie esterne).
La domanda va presentata telematicamente all’INPS o all’amministrazione di appartenenza per i lavoratori pubblici, allegando la documentazione medica e anagrafica necessaria.
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2) Durata e fruizione del congedo straordinario
La durata complessiva del congedo straordinario è di due anni per ogni lavoratore e per ogni persona disabile assistita.
Il periodo può essere fruito in modo continuativo o frazionato, ma solo a giornate intere. Durante questo tempo, il rapporto di lavoro è sospeso, ma non interrotto: il dipendente conserva anzianità e diritti previdenziali.
Il congedo non si somma ad altri istituti di assenza, come i permessi della Legge 104, ma può essere usufruito in periodi diversi.
Il datore di lavoro privato o l’amministrazione pubblica deve valutare la compatibilità organizzativa, ma non può negare il diritto se sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa.
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3) Indennità del congedo straordinario
Durante il congedo straordinario, il lavoratore percepisce un’indennità pari alla retribuzione dell’ultimo mese di lavoro, comprendente voci fisse e continuative (come tredicesima o quattordicesima), ma escludendo premi, straordinari o indennità variabili.
L’importo è coperto da INPS (nel settore privato, tramite anticipo del datore di lavoro) o direttamente dall’amministrazione pubblica.
È previsto inoltre un massimale annuo, aggiornato ogni anno dall’INPS (nel 2024 circa 56.586 euro).
Il periodo è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici, cioè contriuisce al calcolo dell'assegno di pensione, ma non comporta maturazione di ferie, TFR o ulteriori mensilità.
In questo modo, il lavoratore non subisce un danno economico immediato, pur sospendendo l’attività lavorativa.
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4) Le novità del D.Lgs. 105/2022: più diritti e più inclusione
Dal 13 agosto 2022 sono in vigore le modifiche introdotte dal D.Lgs. 105/2022, che ha aggiornato il Testo unico su maternità e paternità.
Le innovazioni più importanti riguardano l’ampliamento dei beneficiari e una maggiore flessibilità nei requisiti di convivenza.
In particolare:
- il convivente di fatto (ai sensi della Legge 76/2016) entra a pieno titolo tra i soggetti che possono richiedere il congedo, al pari del coniuge o della parte di unione civile;
- la convivenza con la persona disabile può essere instaurata anche dopo la domanda, purché prima dell’inizio dell’assenza;
- resta il principio del limite complessivo di due anni per ciascuna persona assistita, ma è stata eliminata la rigidità del “referente unico”, semplificando la gestione dei turni di assistenza fra più familiari (tranne che per i genitori).
Le modifiche mirano a rendere la misura più equa e aderente alla realtà delle nuove forme familiari, valorizzando la funzione sociale del caregiver.
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5) Congedo e permessi legge 104: non sono la stessa cosa
Il congedo straordinario retribuito dela legge 151 2001 e i permessi della Legge 104/1992 sono due istituti distinti, anche se entrambi nascono per garantire il diritto all’assistenza dei familiari disabili.
Le principali differenze sono riassunte nella tabella seguente
| Aspetto | Congedo straordinario DGS 151 001 | Permessi Legge 104 1992 |
|---|---|---|
| Durata | Fino a 2 anni complessivi nella vita lavorativa | 3 giorni al mese, anche frazionabili in ore |
| Retribuzione | Indennità pari all’ultimo mese di lavoro | Retribuzione piena, anticipata dal datore e rimborsata da INPS |
| Finalità | Assistenza continuativa e a lungo termine | Assistenza periodica ma occasionale |
| Convivenza | Necessaria (può essere instaurata prima dell’inizio) | Non richiesta |
| Domanda | Online all’INPS o all’amministrazione pubblica | Al datore di lavoro, comunicata all’INPS |