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CREDITI EDILIZI SCADUTI: COME “SALVARLI” CON LA RIPARTIZIONE DECENNALE

Crediti edilizi scaduti: come “salvarli” con la ripartizione decennale

Rate in 10 anni per i bonus edilizi: riepilogo delle norme e regole pratiche per l'opzione

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I soggetti cessionari o fornitori che si trovino in possesso di crediti edilizi non utilizzati entro il termine dell’anno di competenza hanno ancora la possibilità di preservarli, optando per la ripartizione in dieci rate annuali della quota residua della rata originaria.
Tale opzione, introdotta a partire dal 18 aprile 2023, può essere esercitata attraverso l'apposita funzione disponibile sulla Piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate.
La scelta genera nuove rate che possono essere utilizzate esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza possibilità di cessione o ulteriore rateizzazione.
Le nuove rate decorrono dall’anno successivo a quello della rata originaria (ad esempio, in caso di ripartizione di una rata 2024, la prima nuova quota sarà utilizzabile nel 2025). 

È importante ricordare che le rate non compensate entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento si considerano definitivamente perse.

Resta comunque possibile annullare l’opzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

1) La ripartizione decennale: definizione e ambito applicativo

La facoltà di “spalmare” in dieci quote annuali di pari importo la parte residua non utilizzata di determinate rate di crediti edilizi è stata introdotta dall’articolo 9, comma 4, del Decreto- Legge 176/2022 (cosiddetto Aiuti-quater), e successivamente estesa, in sede di conversione del DL 11/2023 (Legge 38/2023), ad ulteriori tipologie di crediti.
L’attuazione operativa è stata resa possibile grazie al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 132123 del 18 aprile 2023. 

La misura riguarda esclusivamente i crediti d’imposta derivanti da cessione del credito o sconto in fattura già comunicati all’Agenzia, e non si
applica alle detrazioni dirette in dichiarazione dei redditi.
I codici tributo per i quali è ammessa l’ulteriore rateazione decennale sono i seguenti: 

  • 6921, 6923, 7701, 7703, 7707, 7708, 7711, 7713, 7717, 7718.

Le nuove dieci rate hanno decorrenza a partire dall’anno successivo a quello della rata originaria.

Esempio: una rata riferita al 2024, se ripartita, darà luogo a dieci rate annuali utilizzabili dal 2025 al 2034.

2) Modalità operative: come esercitare l’opzione

L’opzione per la ripartizione decennale si effettua accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso:

  • Servizi → Agevolazioni → Piattaforma cessione crediti → Ulteriore rateazione

Occorre selezionare la rata originaria da ripartire, identificandola tramite anno di riferimento e/o codice tributo.

Sono ammesse:

  • le rate dei crediti non tracciabili già accettati in piattaforma;
  • le rate dei crediti tracciabili per cui sia stata preventivamente comunicata l’opzione di utilizzo in F24 (in assenza di tale comunicazione, il sistema segnalerà un errore).

In presenza di crediti con stesso codice tributo e anno, la piattaforma assegna priorità ai crediti tracciabili, in quanto presentano minori possibilità di cessione. 

Successivamente, vengono trattati i crediti non tracciabili, con precedenza a quelli soggetti a maggiori restrizioni.


3) Regole di utilizzo delle nuove rate e possibilità di annullamento

Le nuove 10 rate sono esclusivamente utilizzabili in compensazione tramite modello F24. 

Non è ammessa la cessione a terzi, né una successiva rateizzazione. 

Ogni rata è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

La quota non compensata entro tale termine è definitivamente persa e non può essere richiesta a rimborso.

In caso di errore nella comunicazione, è possibile annullare l’opzione di ripartizione decennale, come previsto dal provvedimento n. 332687 del 22 settembre 2023.

L’annullamento deve essere effettuato tramite piattaforma, seguendo le istruzioni ufficiali.

4) Suggerimenti pratici per i soggetti interessati

Qualora si disponga di una rata residua relativa all’anno 2024 e non si riesca a compensarla entro il 31 dicembre dello stesso anno, è possibile procedere alla ripartizione decennale. 

Le nuove rate saranno quindi utilizzabili dal 2025 al 2034. È opportuno pianificare attentamente la compensazione F24 per evitare la perdita di crediti.

Prima di procedere con la ripartizione, assicurarsi di aver comunicato l’opzione di utilizzo in F24, pena l’impossibilità di completare l’operazione.

Per ultimo, occorre controllare la corretta applicazione dei codici tributo: per l’utilizzo in F24 delle nuove rate si impiegano i seguenti codici, istituiti con Risoluzione n. 19/E del 2 maggio 2023:

  •  7771 – Superbonus
  •  7772 – Sismabonus
  •  7773 – Bonus barriere architettoniche
Fonte immagine: Pixabay
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