Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 88/2025, la disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere subisce un’importante revisione. Il decreto chiarisce dubbi applicativi emersi nella prassi e introduce semplificazioni che rendono più agevole la mobilità societaria nel contesto europeo.
Con l’adozione del D.Lgs. 88/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno ed entrato in vigore l’8 luglio 2025, il legislatore è intervenuto a completamento e correzione della disciplina dettata dal D.Lgs. 19/2023, con cui era stata data attuazione alla direttiva UE 2019/2121 in materia di operazioni straordinarie transfrontaliere.
La nuova disciplina è il frutto di un primo bilancio applicativo che ha evidenziato diverse aree di incertezza interpretativa e ha richiesto un adeguamento tecnico-normativo volto a rafforzare la certezza del diritto e a semplificare le operazioni che coinvolgono soggetti di diversi ordinamenti.
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1) Operazioni straordinarie transfrontaliere: profili operativi
La Circolare Assonime n. 19 del 30 luglio 2025 fornisce un inquadramento sistematico particolarmente utile per cogliere l’impianto e le finalità della riforma, offrendo una lettura organica delle modifiche introdotte.
Uno degli interventi più significativi riguarda l’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione.
Mentre il D.Lgs. 19/2023 si concentrava principalmente sulle società di capitali, il D.Lgs. 88/2025 estende ora l’applicazione delle norme anche alle società di persone, agli enti non societari (come fondazioni e associazioni dotate di personalità giuridica) e a quelle entità che, pur non essendo formalmente società secondo il diritto italiano, operano in forme organizzative comparabili nei rispettivi ordinamenti.
Ancora più rilevante è l’estensione alle cosiddette operazioni internazionali, ossia quelle che coinvolgono soggetti aventi sede al di fuori dell’Unione europea.
In tal modo, la normativa acquisisce una portata davvero globale, permettendo l’attuazione di fusioni, scissioni e trasformazioni anche con controparti extra-UE, purché siano rispettati i requisiti di legalità, trasparenza e tutela previsti.
Si tratta di un allineamento importante al contesto attuale, in cui molte imprese operano in gruppi multinazionali con strutture complesse che travalicano i confini europei.
A livello oggettivo, viene confermata e rafforzata la tripartizione classica delle operazioni straordinarie in trasformazioni, fusioni e scissioni, con l’esplicita inclusione delle forme asimmetriche e delle scissioni mediante scorporo, che possono ora interessare anche l’intero patrimonio della società scissa.
Particolarmente rilevante è il chiarimento introdotto all’art. 2510-bis del codice civile, secondo cui la trasformazione transfrontaliera deve sempre essere qualificata come un trasferimento di sede, senza che rilevi il fatto che la sede statutaria della società risultante sia effettivamente localizzata nello Stato di destinazione.
In altri termini, la trasformazione transfrontaliera produce effetti analoghi a un trasferimento di sede con continuità soggettiva della società trasformata, superando ogni formalismo legato alla residenza legale o fiscale della società dopo l’operazione.
Tale interpretazione accoglie integralmente l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel noto caso Polbud (C-106/16), che ha sancito il diritto delle società di trasferire la propria sede legale in un altro Stato membro mantenendo la propria personalità giuridica, in attuazione del principio di libertà di stabilimento di cui agli articoli 49 e 54 del TFUE.
L’intervento normativo italiano recepisce dunque una concezione evolutiva della trasformazione transfrontaliera come strumento di mobilità societaria pienamente riconosciuto dal diritto europeo.
Coerentemente con tale impostazione, il legislatore stabilisce che, una volta rilasciata la certificazione preliminare da parte dell’autorità competente dello Stato d’origine (in Italia, il notaio), la legge dello Stato di destinazione assume rilievo prioritario nella disciplina degli adempimenti successivi, inclusi quelli relativi alla registrazione e alla pubblicità dell’operazione, assicurando uniformità e certezza nell’attuazione del trasferimento.
Anche il procedimento di fusione transfrontaliera viene interessato da importanti puntualizzazioni, pur restando invariato nel suo impianto complessivo.
In particolare, viene rafforzata la disciplina documentale: si chiarisce che il progetto comune di fusione deve contenere l’indicazione di eventuali benefici pubblici percepiti dalla società italiana negli ultimi cinque o dieci anni, a seconda della natura UE o extra-UE della controparte.
L’obiettivo è evitare che l’operazione possa tradursi in un pregiudizio per crediti erariali o in una delocalizzazione lesiva di misure di sostegno pubblico.
La Circolare Assonime sottolinea l’importanza di questi presidi informativi e procedurali, specie nella fase di certificazione preliminare, che assume una funzione di garanzia per tutti i soggetti coinvolti.
Sul versante della scissione mediante scorporo, il D.Lgs. 88/2025 interviene in maniera incisiva per superare alcuni limiti interpretativi e applicativi che, nella formulazione originaria del D.Lgs. 19/2023, avevano ridotto la fruibilità pratica dell’istituto. In particolare, la possibilità di effettuare la scissione mediante scorporo anche a favore di società preesistenti – e non solo di nuova costituzione – viene ora riconosciuta espressamente, sciogliendo un nodo che aveva alimentato incertezza tra gli operatori, anche a seguito di posizioni non uniformi nella prassi notarile e nelle interpretazioni dottrinali.
Ancora più rilevante è l’ampliamento della portata oggettiva dell’operazione, che ora può riguardare non solo una porzione del patrimonio, ma anche l’interezza dello stesso, con la conseguenza che la società scissa può essere svuotata di tutti i suoi attivi e passivi e trasformarsi in una holding pura, titolare esclusivamente delle partecipazioni nelle beneficiarie.
Tale evoluzione normativa comporta l’abbandono del presupposto implicito della continuazione dell’attività da parte della scissa, aprendo nuove prospettive nell’ambito della pianificazione societaria, in particolare per operazioni di razionalizzazione e segregazione patrimoniale.
È facile intuire, ad esempio, come la possibilità di costituire una holding mediante scorporo totale possa risultare estremamente utile nella gestione di gruppi familiari o nella riorganizzazione di assetti proprietari complessi, con vantaggi anche in termini di governance e protezione patrimoniale.
In presenza di una scissione mediante scorporo con costituzione di nuove società beneficiarie e assegnazione delle partecipazioni esclusivamente alla società scissa, il legislatore introduce significative semplificazioni procedurali.
In tali ipotesi, il progetto di scissione può omettere l’indicazione del rapporto di cambio, del conguaglio in denaro, delle modalità di assegnazione delle partecipazioni e della data di godimento degli utili. Non sono inoltre richieste la situazione patrimoniale e le relazioni previste dagli articoli 2501-quater, 2501-quinquies e 2501-sexies c.c., con conseguente alleggerimento degli oneri informativi e riduzione dei tempi operativi.
Assonime, nella circolare n. 19/2025, sottolinea l’impatto pratico di queste modifiche, rilevando come la scissione mediante scorporo, anche nella sua variante totale, si candidi a diventare uno strumento privilegiato per operazioni di ristrutturazione e separazione societaria, specie quando si intenda creare nuove entità giuridiche senza modificare la titolarità delle partecipazioni a livello individuale.
Ciò vale sia per gruppi strutturati, sia per realtà imprenditoriali di dimensioni medie e familiari, che possono beneficiare di una maggiore flessibilità e di un più agevole accesso agli strumenti di pianificazione strategica previsti dall’ordinamento.
Un altro nodo che il correttivo ha inteso sciogliere riguarda il diritto di recesso, tema che aveva sollevato non poche incertezze nella fase di prima applicazione della disciplina sulla scissione mediante scorporo. In base alla formulazione previgente, era dubbio se il socio della società scissa che non avesse espresso consenso all’operazione potesse esercitare il diritto di recesso, analogamente a quanto previsto per altre operazioni straordinarie.
Il D.Lgs. 88/2025 interviene chiarendo che tale diritto non è esercitabile, poiché nella scissione mediante scorporo la partecipazione nella società beneficiaria non viene attribuita ai soci individualmente, bensì alla società scissa nel suo complesso.
Di conseguenza, il socio non subisce un’alterazione diretta della propria posizione giuridica e patrimoniale, non ricevendo partecipazioni nella beneficiaria né vedendo modificato il proprio status all’interno della scissa.
Ciò esclude la possibilità di configurare un pregiudizio tale da giustificare il recesso ex artt. 2473 e 2502 c.c..
Tuttavia, il decreto correttivo precisa che resta ferma la possibilità per il socio di esercitare il recesso per motivazioni differenti e specificamente previste dalla legge, come ad esempio una modifica sostanziale dell’oggetto sociale o la variazione dei diritti attribuiti alla propria categoria di quote o azioni.
Inoltre, non viene meno la possibilità per il socio di agire in sede giudiziaria per il risarcimento di eventuali danni, nel caso in cui la scissione mediante scorporo costituisca parte di una manovra societaria più ampia che produca un effettivo depauperamento della propria partecipazione, lesiva dei principi di buona fede e correttezza nella gestione sociale.
Infine, è stato precisato con maggior dettaglio il ruolo del notaio nella gestione delle operazioni transfrontaliere, in particolare nella fase preliminare che precede l'effettivo perfezionamento dell'operazione.
Al notaio è attribuito il compito cruciale di verificare la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, nonché la sussistenza dei presupposti legali richiesti per il rilascio del certificato preliminare di conformità, che rappresenta il presupposto essenziale per dare corso all’operazione nel Paese di destinazione.
In presenza di documentazione proveniente da ordinamenti esteri, che possa risultare incompleta, incoerente o difforme rispetto agli standard nazionali, il notaio è autorizzato ad avviare un subprocedimento istruttorio, volto a sanare tali carenze mediante richieste integrative, dichiarazioni sostitutive o altri mezzi di prova idonei a ristabilire la piena regolarità del fascicolo.
In questo contesto assume rilievo centrale la dichiarazione della società italiana relativa ai benefici pubblici percepiti negli anni precedenti, che deve comprendere non solo aiuti economici diretti ma anche agevolazioni fiscali, contributi in natura, vantaggi localizzati e incentivi territoriali.
Tale dichiarazione, che costituisce condizione essenziale per il rilascio del certificato, è funzionale a garantire che l’operazione non comporti un pregiudizio per i crediti delle amministrazioni pubbliche né si traduca in una delocalizzazione opportunistica di attività sovvenzionate, in coerenza con la finalità della normativa di tutelare l’interesse pubblico e il corretto impiego delle risorse statali ed europee.
Nel complesso, il D.Lgs. 88/2025 rappresenta un passo decisivo verso una disciplina delle operazioni straordinarie più moderna, accessibile e armonizzata con il diritto europeo.
I professionisti sono chiamati a cogliere le opportunità offerte dal nuovo assetto, facendo attenzione ai profili documentali, ai riflessi fiscali e alle implicazioni operative e la Circolare Assonime, in questo senso, costituisce uno strumento interpretativo fondamentale per orientarsi tra le novità e affrontarne con consapevolezza le ricadute applicative.
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