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NUOVA FLAT-TAX ITALIANA PER I “PAPERONI” STRANIERI

Nuova flat-tax italiana per i “paperoni” stranieri

Il regime opzionale previsto dall’art. 24-bis, del TUIR, introdotto nel 2017, è stato di recente oggetto di modifica, raddoppiando il limite previsto da 100 mila a 200 mila

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Il decreto legge 113/2024 ha elevato a 200.000 euro l’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero. 

La disposizione si applica alle persone fisiche che hanno trasferito la residenza in Italia dopo il 10 agosto 2024, data di entrata in vigore della novità normativa. 

I primi dati, peraltro, dicono che il raddoppio non ha causato alcuna flessione nel numero di ingressi in Italia dei “Super-Ricchi”, che anzi paiono in continuo aumento. A fronte di questo, per la Corte dei Conti non c’è trasparenza, né tracciabilità sui benefici concreti per la nostra economia reale. 

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1) Nuova flat-tax italiana per i “paperoni” stranieri

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR (come novellato dal 1° gennaio 2024), possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a 9 periodi d'imposta nel corso dei 10 precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

L'opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (al posto dell’ordinario prelievo progressivo IRPEF), comporta un versamento che diventa ora pari a euro 200.000,00 e che però trova applicazione solo sui redditi prodotti all’estero (art. 2, decreto Omnibus 113/2024, in G.U. 186, del 9 agosto 2024). 

L’adesione al regime deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quella immediatamente successiva. 

Prima di esercitare l’opzione, il contribuente può anche formulare una specifica istanza di interpello per ottenere dall’Amministrazione finanziaria una risposta in merito alla sussistenza dei requisiti di accesso al regime. 

La richiesta deve essere presentata alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, mediante consegna a mano, raccomandata con avviso di ricevimento o casella di posta elettronica certificata. 

All’istanza di interpello deve essere allegata l’apposita check-list per il riscontro della sussistenza degli elementi necessari per l’accesso al regime, eventualmente corredata con la relativa documentazione di supporto. Nell’istanza il contribuente deve indicare: 

  • i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale, oltre al relativo indirizzo di residenza in Italia, se già residente,
  • lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a 9 periodi d’imposta nel corso dei 10 precedenti l’inizio di validità dell’opzione,
  • la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione,
  • gli eventuali Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Il regime può essere esteso anche ai familiari (purché parimenti in possesso degli anzidetti requisiti), indicandolo nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva

Per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell’opzione, l’imposta sostitutiva è pari a 25mila euro annui. 

L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un’ipotesi di cessazione, di revoca dell’opzione o di decadenza dal regime.

In ogni caso, gli effetti cessano decorsi 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione.

L’imposta è versata in un’unica soluzione, entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (codice tributo “NRPP”), senza possibilità di avvalersi della disciplina del ravvedimento operoso. 

La norma è finalizzata a incentivare l’ingresso in Italia di contribuenti facoltosi, in modo da consentire uno spostamento anche di capitali da investire nel nostro Paese. 

I primi risultati dimostrano che il raddoppio dell’imposta non ha causato alcuna rinuncia: semmai, il contrario, complici le indubbie capacità attrattive del nostro Belpaese (talché, col senno di poi, si sarebbe potuto anche “osare” di più). Gli studi indicano infatti che, nel 2025, oltre 142 mila milionari nel mondo cambieranno residenza: circa 3.600 sceglieranno l’Italia, dietro solo a Emirati Arabi Uniti (9.800) e Stati Uniti (7.500), ma prima della Svizzera (3.000). 

Per contro, la Corte dei Conti ha espresso preoccupazioni sulla trasparenza del regime, sottolineando che potrebbero esserci delle lacune nella sua applicazione e controllo

Invero, gli effetti finora sono stati considerevoli soprattutto sui prezzi degli immobili in alcune città, in particolare Milano (che in aggiunta agevola anche qualunque fondo di investimento, creando un doppio effetto combinato): si innalzano i costi della casa, affitti compresi, e aumenta l’esodo forzato dalla città, pure delle classi medie. 

Come sempre sarebbe auspicabile che le norme nascessero da seri studi economici, e non solo dalle usuali esigenze di propaganda politica. 

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