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ANALISI NORMATIVA FISCALE SULLE ACCISE APPLICABILE ALLE DIVERSE CATEGORIE DI VINO

Analisi normativa fiscale sulle accise applicabile alle diverse categorie di vino

La disciplina delle accise e il vino: alcune considerazioni su vino tranquillo, spumante, biologico e dealcolizzato.

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L’analisi della disciplina delle accise nell’interessante settore delle bevande alcoliche, dopo aver definito gli aspetti principali del suddetto tributo, non può non iniziare dal vino.

Il vino non è solo una bevanda: è cultura, territorio, tradizione e innovazione. Le sue radici affondano nella storia dell’umanità – dalla Mesopotamia all’Armenia, fino alle colline italiane – ma il suo futuro si gioca sempre più sul mercato globale, tra sfide normative e strategie di valorizzazione.

In questo contesto, comprendere il regime delle accise che lo riguarda non è solo un esercizio tecnico, ma un passaggio fondamentale per chi opera nel settore vitivinicolo o si occupa di fiscalità dei prodotti alcolici. Dalle bottiglie esposte sugli scaffali della GDO ai flussi e-commerce internazionali, ogni tipologia di vino – tranquillo, spumante, biologico, dealcolizzato – porta con sé specifiche implicazioni fiscali che vale la pena conoscere.

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1) Classivicazione doganale: vino tranquillo, aromatizzato e vermut

In generale,  il vino tranquillo comprende tutti i prodotti inclusi nei codici di nomenclatura combinata dalla voce 2204 a 2205 eccetto per i vini spumanti oggetto di specifiche e successive considerazioni.

Per scendere di più nel dettaglio merceologico, le “Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea” (2019/C 119/01) indicano che i suddetti vini fermi che ricadono nella voce 2204 sono i “Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce [doganale]2009 [Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti]”; in questa voce doganale, solo per citarne alcuni, si ricordano, per la loro rilevanza culturale e commerciali i vini a denominazione d'origine protetta (DOP), i vini a indicazione geografica protetta (IGP).

Invece, per i vini tranquilli che sono compresi nella voce 2205 “Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche” ricorda: “Tra i vini che rientrano in questa voce e che sono descritti nelle note esplicative del SA, voce 2205, si possono citare: 

1. le bevande «Marsala all'uovo», «Marsala alle mandorle» e «Crema di Marsala all'uovo», che sono a base di vino di Marsala, aromatizzate con tuorli d'uovo, mandorle e con altre sostanze aromatiche; 

2. le bevande dette «Sangria» a base di vino, aromatizzate, per esempio, al limone o all'arancia. Vedi la nota complementare 8 di questo capitolo. I prodotti con titolo alcolometrico effettivo volumico inferiore a 7 % vol rientrano nella voce 2206 00”.

In ogni caso il vino tranquillo deve rispondere alle seguenti peculiarità merceologiche:

  • un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione; 
  • un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purché ottenuti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione; 
  • CLASSIFICAZIONE DOGANALE: IL VINO SPUMANTE

Vengono, poi, i vini spumanti che ricadono nei codici di nomenclatura combinata 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e alcuni afferenti alla voce 2205. Si citano ad esempio: lo Champagne (2204 10 11 Champagne. Lo champagne è un vino spumante prodotto nella regione chiamata Champagne, prodotto da uve raccolte esclusivamente in questa regione) o il Prosecco (2204 10 15 Prosecco. Il Prosecco è un vino spumante a denominazione di origine protetta, ottenuto da uve della varietà «Glera» raccolte nelle regioni delle denominazioni di origine «Prosecco», «Conegliano-Valdobbiadene — Prosecco», «Colli Asolani — Prosecco» e «Asolo — Prosecco»).

È necessario che i vini spumanti posseggano le seguenti caratteristiche:

  • sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar; 
  • hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.

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2) Classificazione doganale: il vino biologico e dealcolizzato

Si riportano poi le seguenti considerazioni in merito al vino biologico e a quello dealcolizzato.

Il vino biologico deve essere realizzato in conformità del Decreto MIPAF del 20 maggio 2022 il quale reca disposizioni per l’attuazione del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. 

All’articolo 8 sulla produzione di vino, prevede che : “ Al fine di verificare la disponibilità dei prodotti e delle sostanze autorizzati per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli per i quali, nell’Allegato V, Sezione A2, Parte D del regolamento (UE) 2021/1165, è previsto nella colonna ‘Condizioni e limiti specifici’ che siano ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili, l’operatore o gruppo di operatori si attiene alla procedura descritta nell’allegato 5 al presente decreto”.

Invece, il vino può essere definito “dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol. Invece, il vino è “parzialmente dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione. La voce doganale da adoperare, alla luce dell’attuale tariffa doganale, è la 2202991995 e cioè “Vino dealcolizzato” con titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5%”.

Infine, vale la pena ricordare che l’alcole etilico prodotto nel processo di dealcolazione è assoggettato ad accisa. Infatti, l’articolo 33 ter del TUA prevede che: “1. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 33, commi 1 e 7, ai soggetti esercenti depositi fiscali di cui all’articolo 28, comma 1, lettere b) e d), che producono vino dealcolato nei limiti di cui all’articolo 37, comma 1, primo periodo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 4.  2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabilite, per i soggetti esercenti depositi fiscali di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), che producono vino dealcolato e per i soggetti di cui al comma 1, le condizioni di autorizzazione alla produzione, quelle inerenti all’assetto del deposito fiscale e modalità semplificate di accertamento e di contabilizzazione”.

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3) Il regime agevolato per i piccoli produttori

La disciplina delle accise sul vino prevede norme di particolare favore nei confronti del piccolo produttore e piccolo produttore indipendente di vino. 

Infatti, l’articolo 37 bis TUA, in materia di piccolo produttore indipendente di vino, così recita: “1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1, e sulla base degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al , il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri, e che lo stesso produttore è legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui”

Con l’articolo in esame è stato introdotto per recepire le disposizioni dell’articolo 23 della Direttiva (UE) 2020/1151, che ha modificato la Direttiva Accise 92/83/CEE, con l’obiettivo di creare un regime armonizzato a livello europeo per i piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche, inclusi i viticoltori.

La norma italiana riconosce il piccolo produttore indipendente di vino come quel soggetto che, nell’anno solare precedente, abbia prodotto non più di 1.000 ettolitri di vino e che rispetti tre criteri fondamentali:

  • Indipendenza giuridica ed economica da altri produttori;
  • Autonomia tecnica e uso di impianti fisicamente distinti da quelli di altre imprese;
  • Assenza di licenze d’uso su diritti di proprietà immateriale (marchi, brevetti, know-how) appartenenti ad altri produttori di vino.

Per ottenere tale qualifica, il produttore deve presentare apposita richiesta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. La certificazione si fonda sugli elementi forniti dalla Direzione generale del Ministero dell’agricoltura.

Questa attestazione consente al produttore, pur non essendo soggetto ad accisa (in quanto in Italia il vino è a zero accisa), di beneficiare del riconoscimento europeo della qualifica: ciò è particolarmente utile per l’esportazione, poiché in altri Paesi UE (es. Germania, Svezia, Finlandia) il vino è soggetto ad imposta e i piccoli produttori certificati possono ottenere aliquote ridotte o semplificazioni procedurali.

L’art. 37-bis TUA ha di fatto una funzione duplice:

  • da un lato, promuove le microimprese vitivinicole italiane garantendo loro una maggiore competitività nei mercati esteri;
  • dall’altro, rafforza il principio di proporzionalità nell’applicazione degli obblighi fiscali, riconoscendo che soggetti con capacità produttive ridotte non possono essere gravati da oneri equivalenti a quelli delle grandi aziende.

In prospettiva, la valorizzazione del piccolo produttore indipendente si inserisce nel più ampio disegno europeo di tutela delle produzioni locali, della biodiversità agricola e della sostenibilità economica delle filiere artigianali.

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4) Il deposito fiscale per la produzione vinicola

Il vino deve essere prodotto in luoghi qualificati come depositi fiscali che possono essere cantine e stabilimenti di produzione >1000 hl/anno.

Vale la pena ricordare che la licenza d’esercizio di un deposito fiscale viene rilasciata dopo la conclusione di un procedimento amministrativo attivato con una richiesta meglio “denuncia” del soggetto esercente. Costui, ai sensi del decreto ministeriale 153/2001 deve presentare la propria domanda contenente i dati societari di maggiore rilevanza.

Il richiedente deve specificare  le apparecchiature e i processi di lavorazione, nonché la potenzialità degli impianti,  le caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature per la produzione e l’acquisizione dell’energia, materie prime, prodotti finiti, numero e capacità dei serbatoi e contenitori, eventuali strumenti installati per la misurazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti, le procedure operative di carattere tecnico-contabile che si intendono attivare per la gestione del deposito fiscale

Il soggetto istante deve allegare la documentazione tecnica che consiste nella  planimetria (con recinzione), schema degli impianti, tabelle di taratura dei serbatoi se dotati di capacità superiore ai 10 hl, documentazione sugli strumenti di misura, diagramma quantificato del flusso di materia, relazione descrittiva dei processi di generazione, trasformazione e utilizzazione dell’energia con l’indicazione dei parametri di consumo relativi alle attività fiscalmente rilevanti.

Infine, si ricorda l’Allegato I “ Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti  alla data di entrata in vigore del testo unico accise”  del TUA il quale dispone che il vino non sconta accise. Si riporta, infatti, quanto segue: “ ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE [...] Vino: lire zero” tale trattamento fiscale è confermato anche dalla tabella che l’Agenzia delle dogane e monopoli adopera per informare in merito alle “aliquote di imposta vigenti nel settore delle accise” aggiornata al 15 maggio 2025. 

Alla luce dell’attuale contesto normativo europeo, dunque, si osserva un progressivo interesse verso la standardizzazione delle norme in materia di accise applicabili ai prodotti vitivinicoli. Questo si inserisce in una strategia più ampia dell’Unione Europea volta alla digitalizzazione dei controlli, alla sostenibilità della filiera e alla valorizzazione delle produzioni tipiche nei mercati globali.

Fonte immagine: Creata con ChatGPT
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