Analisi introduttiva della disciplina fiscale applicabile alle bevande alcoliche, tra obblighi impositivi, regimi autorizzativi e prospettive di compliance nel contesto nazionale ed europeo.
Dietro ogni calice di vino, ogni bottiglia di birra o liquore che raggiunge il consumatore, si cela un complesso sistema normativo che regola la produzione, la distribuzione e la tassazione dei prodotti alcolici.
Di seguito tratteremo gli aspetti fiscali generali per orientarsi tra le regole che disciplinano uno dei settori più rappresentativi del Made in Italy, offrendo un primo sguardo – semplice ma rigoroso – su:
- impianti autorizzati,
- regimi speciali,
- status di compliance
- e prospettive europee.
Perché conoscere l'accisa non è solo un affare per tecnici o addetti ai lavori, ma una chiave di lettura essenziale per chi opera, investe o semplicemente vuole capire cosa c’è davvero dentro un’etichetta.
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1) Natura Giuridica e funzionamento dell'accisa
Il comparto enologico e dei prodotti alcolici costituisce un importante pilastro dell’economia e della cultura nazionali.
Parallelamente al suo valore economico e simbolico, questo settore è soggetto a una disciplina fiscale particolarmente rigorosa, imperniata sull’accisa.
Parlare di accise significa affrontare temi quali la contabilità, la movimentazione, la qualificazione dei prodotti, la compliance fiscale e doganale, nonché la gestione autorizzativa di impianti e operatori: sono temi che verranno affrontanti attraverso una serie di interventi mirati.
L’accisa è un’imposta sulla produzione o sul consumo, applicata a beni individuati in modo tassativo dal legislatore.
È un tributo monofase, poiché grava una sola volta sul ciclo commerciale, ed è a formazione progressiva, poiché nasce con la produzione del bene ma diviene esigibile solo in determinati momenti (es. immissione in consumo).
Il riferimento normativo principale è il D.lgs. 504/1995 (TUA), che disciplina l’intero comparto delle accise.
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2) I prodotti soggetti ad accisa: dalla birra al vino dealcolizzato
Il primo passo da compiere, per una corretta ricostruzione delle accise sulle bevande alcoliche, è costituito dalla comprensione di quali siano i beni assoggettati all’imposta in esame.
Ai sensi dell’art. 27 TUA, sono soggetti ad accisa: birra, vino, bevande fermentate diverse da vino e birra, prodotti alcolici intermedi, alcole etilico.
Come vedremo nel corso dei prossimi interventi, vi rientrano, in modo diretto o indiretto, anche le nuove offerte del settore enologico come il vino dealcolizzato o quello biologico capaci di rispondere alle più moderne esigenze dei consumatori europei e all’estero.
Per regola generale, i prodotti alcolici soggetti ad accisa devono essere ottenuti in impianti gestiti in regime di deposito fiscale.
Il deposito fiscale è un opificio autorizzato, in cui si producono, detengono o movimentano beni in regime di sospensione d’imposta, fino all’immissione in consumo.
Al riguardo, l’articolo 38 TUA specifica che per “deposito fiscale” si deve intendere
“a) nel settore dell'alcole etilico: 1) le distillerie; 2) gli opifici di rettificazione; b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione; c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento; d) nel settore del vino […]e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione”.
Sono previste eccezioni a tale obbligo: produzione in impianti diversi e non autorizzati, se i componenti sono a imposta assolta e l’accisa complessiva non è inferiore a quella sul prodotto finale; produzione da parte di privati per uso personale, se si utilizza alcole ad accisa assolta e senza fini di vendita.
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3) Esenzione e rimborsi: le principali ipotesi di non applicazione dell'accisa
L’articolo 27 TUA elenca diverse ipotesi di esenzione o rimborso: alcole etilico completamente denaturato; impiego in prodotti non destinati al consumo umano (es. cosmetici, detergenti, aceti, medicinali); uso tecnico o scientifico (analisi di laboratorio, test, campioni); produzione di aromi o alimenti con contenuto alcolico molto basso. Queste fattispecie rientrano nella più ampia categoria delle agevolazioni soggettive e oggettive, il cui corretto utilizzo impone un’adeguata tracciabilità documentale e la predisposizione di sistemi interni di controllo. In particolare, è richiesto che ogni operatore sia in grado di documentare puntualmente le quantità impiegate, la destinazione finale dei prodotti e la corrispondenza tra le operazioni effettuate e le esenzioni richieste. Ciò comporta l’adozione di procedure interne formalizzate, l’archiviazione sistematica dei registri di carico e scarico, e l’implementazione di audit interni periodici per assicurare che i presupposti per l’agevolazione siano effettivamente rispettati. L’assenza di tali presidi può determinare non solo la revoca dell’agevolazione, ma anche l’irrogazione di sanzioni per violazione delle norme in materia di accisa.
tivo e tecnologico.
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4) Figure autorizzate nella gestione del ciclo di accise: depositario, destinatario e soac
La gestione del ciclo accise coinvolge soggetti autorizzati: il depositario autorizzato detiene la licenza per fabbricare, trasformare, spedire o ricevere prodotti in sospensione d’imposta. Il destinatario registrato può ricevere beni in sospensione, ma non produce né detiene stabilmente: è tipico delle aziende commerciali. Proprio in merito all’elemento soggettivo delle accise, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sta promuovendo una transizione verso un modello di gestione del rischio più moderno, basato sulla fiducia selettiva e sul merito degli operatori.
Il SOAC (Soggetto Operatore Autorizzato di Compliance), è uno degli strumenti chiave di questa strategia, insieme alla digitalizzazione degli adempimenti accise (come la nuova contabilità telematica e l’estensione dell’EMCS).
Il SOAC può essere considerato, nel settore delle accise, l'equivalente dell'AEO (Authorized Economic Operator) nel settore doganale. Entrambi si fondano sulla logica della compliance volontaria certificata, promuovono un approccio collaborativo tra amministrazione e operatori e premiano i soggetti più strutturati e trasparenti.
Infine, la disciplina delle accise si colloca oggi in un contesto europeo sempre più armonizzato e digitalizzato. La direttiva (UE) 2020/262 ha esteso l’uso del sistema EMCS a tutte le movimentazioni intra-UE, anche quelle tra privati registrati, e ha rafforzato i meccanismi di cooperazione tra autorità fiscali nazionali.
A ciò si accompagna un rafforzamento della vigilanza antifrode e un’evoluzione delle definizioni e delle categorie tassabili, che richiede agli operatori costante aggiornamento e capacità di adattamento normativo e tecnologico.