I giudici di legittimità, attraverso l’ordinanza Cass. civ. Sez. V 18/02/2025 n. 4187, hanno stabilito che, se un contribuente provvede a ravvedere una violazione derivata dalla presentazione di dichiarazione infedele, inviando una dichiarazione integrativa, allo stesso non risultano essere comminabili le sanzioni da tardivo versamento dei maggiori acconti che scaturiscono dalla medesima dichiarazione.
La decisione a cui è giunta la Corte di cassazione risulta essere conforme al più recente orientamento interpretativo dell’Agenzia delle entrate considerato che l’Ufficio, attraverso il paragrafo 3.1.2 (Dichiarazioni integrative per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva) della circolare 42/E/2016 (Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo. Ravvedimento operoso) ha affermato che “la fattispecie dell’insufficiente o omesso versamento dell’acconto si perfeziona solo con l’inutile decorso del termine di scadenza del versamento stesso ed è autonoma rispetto alla dichiarazione che semplicemente ne determina l’ammontare”.
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1) Ravvedimento sanzione da dichiarazione infedele assorbe violazioni sui versamenti
La vicenda, tuttavia, antecedentemente non risultava essere così chiara in quanto l’Amministrazione finanziaria aveva sposato nel § 4.2 (Violazioni legate alla dichiarazione - Ravvedimento operoso e versamenti di acconto) della circolare Agenzia delle Entrate 18/06/2008 n. 47/E (Risposte fornite in occasione di incontri con la stampa specializzata) la chiave di lettura maggiormente penalizzante per il contribuente, affermando che “se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta per l’anno 2006 e quindi dei maggiori versamenti in acconto per l’anno 2007, viene ad integrarsi anche la fattispecie dell’insufficiente versamento dell’acconto per il periodo d’imposta 2007”, chiarimento manifestamente superato dalla circolare n. 42/E/2016 già menzionata.
In passato, anche i Giudici di legittimità avevano condiviso la precedente chiave di lettura dell’Ufficio, sostenendo che nel caso in cui il contribuente ravvede una violazione generata da una dichiarazione infedele, la stessa genera un automatismo che coinvolge gli acconti d’imposta da corrispondere per il periodo d’imposta susseguente, generati dalla dichiarazione integrativa che ha corroborato il ravvedimento operoso della dichiarazione infedele (Cass. civ. Sez. V Sent. 10/03/2021 n. 6593 la quale contiene espliciti riferimenti alla circolare n. 47/E del 18/06/2008).
L’ordinanza della Suprema Corte n. 4187/2025 costituisce la prosecuzione di un’inversione di tendenza affermata dai Giudici di legittimità con la Sent. del 11/01/2022 n. 483 e con l’Ord. del 29/11/2022 n. 35066 (in tema di imposte dirette) e con la Sent. Cass. 15/03/2023, n. 7436 e la Sent. Cass. 07/12/2020, n. 27963 (in ambito IVA) che hanno sancito come la dichiarazione infedele assorba la violazione dei versamenti dei correlati acconti d’imposta.
Dal punto 5.3 dell’ordinanza n. 4187/2025 è possibile evincere, infatti, che non riveste alcuna rilevanza il fatto che “il contribuente si sia avvalso dal ravvedimento operoso pagando, di conseguenza, la sanzione in misura ridotta. Resta fermo, infatti, che il mancato versamento dell'imposta - per il quale l'Agenzia pretende il pagamento della sanzione portata dalla cartella impugnata - sia diretta conseguenza della omessa indicazione nella dichiarazione dell'importo dell'imposta effettivamente dovuto, ovvero di un illecito per il quale il contribuente ha provveduto al pagamento di quanto dovuto. Resta fermo, infatti, che non sono ravvisabili due distinte violazioni autonomamente sanzionabili, ma un unico comportamento, al quale non può che essere applicata un'unica sanzione”.
Il presente postulato, tuttavia, non trova applicazione per ciò che concerne le dichiarazioni per le quali il ravvedimento operoso è stato perfezionato entro i novanta giorni dalla scadenza canonica.
I paragrafi 2.2.3 (Dichiarazione tardiva) e 2.2.1 (Dichiarazione integrativa per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale) della circolare n. 42/E 2016 hanno chiarito, infatti, che:
- relativamente alla dichiarazione tardiva è prevista una sanzione pari a € 25 in quanto la dichiarazione in ritardo presentata entro novanta giorni è una dichiarazione tardiva accomunata a una dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte, sanzionata dal co. 1 dell’art 1 (“Violazioni relative alla dichiarazione Redditi e IRAP”) del D.lgs. n. 471/1997 con una sanzione in misura fissa di € 250, da ridurre a 1/10 ai sensi della lett. c) del co. 1 dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997;
- relativamente alla dichiarazione correttiva è prevista una sanzione pari a € 27,78 in quanto la dichiarazione infedele rettificata entro novanta giorni è assimilata a una dichiarazione “non esatta” o “non completa” ai sensi del co. 1 dell’art 8 ("violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni") del D.Lgs. 471/1997, punita con una sanzione minima da € 250, riducibile a 1/9 nel rispetto di quanto previsto dalla lett. a-bis) del co. 1 dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
Infatti, relativamente alla dichiarazione correttiva presentata nei novanta giorni, il § 2.2.1 della circolare 42/E/2016 ha specificato che “rimane ferma la necessità di regolarizzare anche l'eventuale omesso versamento” del saldo e degli acconti che si viene a determinare in conseguenza della dichiarazione che è stata oggetto di ravvedimento.
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