L’art. 16-ter del d.l. 16.9.2024, n. 2024, n. 131, introdotto con la Legge di conversione 14.11.2024, n. 166, rivoluziona il trattamento ai fini dell’IVA per i prestiti e i distacchi di personale stipulati o rinnovati dal 1.1.2025.
Dal 1.1.2025 è abrogato il comma 35, dell’art. 8 della l.11.3.1988, n. 67, secondo cui “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.
Tuttavia, la disciplina dell’art. 8, comma 35, è fatta salva per i comportamenti che sono stati adottati in precedenza per cui, in assenza di accertamenti definitivi, è del tutto regolare l’operato del contribuente che per le predette operazioni ha scelto tra le due alternative cioè:
- di applicare la regola di irrilevanza ai fini dell’IVA;
- di addebitare l’IVA in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11.1.3.2020, nella causa C-94/19, con la quale è stata dichiarata l’incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea.
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1) Distacco di personale: la normativa vigente fino al 31.12.2024
Fino al 31.12.2024 le somme percepite per i prestiti e i distacchi di personale non hanno rilevanza ai fini dell’IVA a condizione che siano commisurate al solo rimborso del relativo costo.
Va applicata l’IVA se viene applicato un corrispettivo superiore a tale parametro.
Anteriormente all’entrata in vigore della l. 67, la risoluzione 5.7.1973, n. 502712, aveva affermato che nei rapporti intercorsi con le società dello stesso gruppo i “prestiti di personale dipendente” ... non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’IVA, sempreché, naturalmente, le somme pagate dalla società utilizzatrice in dipendenza del “prestito”, siano esattamente commisurate alla retribuzione del personale dipendente “prestato” ed ai relativi oneri previdenziali ed assistenziali; in tale ipotesi, infatti, le somme in questione sono da ritenere pagate non già a titolo di corrispettivo ma di semplice rimborso di spese di lavoro subordinato, come tali, non soggette al tributo.
Diverso, invece, è il caso del prestito di personale nell’ambito di un contratto di locazione di azienda: tutti i corrispettivi dipendenti del contratto, “ivi compresi quelli relativi al personale – e in relazione a quest’ultimo, a prescindere dalla loro collocazione come “nomen iuris”, devono essere assoggettati all’IVA”.
In merito all’art. 8 della l. n. 67, la risoluzione 5.11.2002, n. 346/E, ha affrontato il problema proposto da un consorzio che svolge l’attività di elaborazione dati per i suoi consorziati utilizzando macchinari, software e personale di altra impresa in base ad un contratto di affitto distaccando il personale di questa presso il consorzio a favore del quale lavora in via esclusiva. L’impresa fornitrice viene rimborsata per il costo delle retribuzioni, degli oneri previdenziali e contrattuali, mentre l’affitto dei macchinari e del software è un automa prestazione di servizi da assoggettare all’IVA.
Il pronunciamento ha affermato che la norma “si applica solo se lo schema negoziale utilizzato per la fornitura della manodopera è il prestito o distacco del personale. E’ necessario, poi, che venga rimborsato esclusivamente il costo del personale prestato (retribuzione, oneri previdenziali e contrattuali). Se al contrario, le somme rimborsate sono superiori (o anche inferiori) al costo, l’intero importo è imponibile ai fini dell’IVA”.
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2) Gli enti pubblici e l’esercizio di corsi
Secondo il comma 34 dell’art. 8 non sono corrispettivi di prestazioni di servizi, per cui sono esclusi dall’applicazione dell’IVA e della ritenuta di acconto, i versamenti che sono fatti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale.
La circolare 6.12.1989, n. 57, ha precisato che la norma si applica “a nulla rilevando che i corsi stessi siano o meno riservati esclusivamente al personale per il quale l’ente pubblico effettua i versamenti. In ordine al concetto di “personale” va altresì precisato che non è necessario … che sussista o meno un rapporto di lavoro dipendente essendo i corsi in argomento destinati anche a creare nuovo personale”.
La circolare 6.12.1990, n. 81, ha precisato che l’esclusione dell’IVA è riconosciuta solo per i corrispettivi pagati “nell’ambito del rapporto contrattuale posto in essere con i soggetti (scuole, istituti, ecc.) che eseguono i corsi” e che la norma è esclusa per l’esecuzione diretta del corso di formazione “con la conseguenza che dette acquisizioni di beni e servizi sono da assoggettare all’IVA”.
“Nessun requisito soggettivo è richiesto per i soggetti che provvedono alla organizzazione e all’esecuzione dei corsi” limitatamente alle sole prestazioni rese a favore di enti pubblici (risoluzione 17.4.1992, n. 430241).
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3) L’utilizzazione di lavoro temporaneo
In merito alla fornitura di lavoro interinale, l’art. 26-bis della l. 24.6.1997, n. 196, non comprende nella base imponibile IVA, di cui all’art. 13 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che l’utilizzatore del lavoro temporaneo corrisponde all’impresa fornitrice che sostiene e favore del prestatore di lavoro temporaneo.
Il principio di diritto 19.6.2020, n. 7, ha precisato che, nell’ambito di un rapporto di mandato senza rappresentanza, il contratto di somministrazione di lavoro temporaneo comporta l’esclusione dell’IVA degli oneri retributivi e previdenziali e l’assoggettamento al tributo per il servizio prestato.
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