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LE NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I GIOVANI AGRICOLTORI

Le nuove agevolazioni fiscali per i giovani agricoltori

Le opportunità della Legge 36/2024 in vigore dal giorno 10.4.2024, per i giovani agricoltori

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La l. 15.3.2024, n. 36, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26.3.2024, n. 72, in vigore dal giorno 10.4.2024, ha introdotto nuove norme agevolative per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore dell’agricoltura.

1) Agricoltura e imprenditoria giovanile: i soggetti interessati

Sono considerati “impresa giovanile agricola” e “giovane imprenditore agricolo” le imprese, a prescindere dalla forma in cui sono costituite, che esercitano esclusivamente l’attività agricola così come è individuata dall’art. 2135 del codice civile ma soltanto quando sono presenti le seguenti condizioni(art. 2):

  1. il titolare è un imprenditore agricolo di età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti;
  2. se la società è una società di persone o una società cooperativa, comprese quelle che sono indicate all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 18.5.2001, n. 228, almeno la metà dei soci è costituita da giovani agricoltori di età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti;
  3. se la società è una società di capitali la metà del capitale sociale è posseduta da giovani agricoltori di età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti e gli organi di amministrazione sono costituiti da almeno il 50% da giovani agricoltori di età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti.

2) Agricoltura e imprenditoria giovanile: l’agevolazione ai fini delle imposte sui redditi

Chi inizia l’attività può esercitare l’opzione per il regime fiscale agevolato che consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 12,5% delle imposte sui redditi, delle addizionali e dell’IRAP conteggiata sull’imponibile che è stato determinato in base alla normativa in materia di reddito d’impresa nel periodo di imposta

Invece, sul reddito agrario e sui redditi determinati forfettariamente sulle attività connesse a quella agricola e sui redditi diversi ai fini dell’IRPEF si applicano l’imposta progressiva per scaglioni di reddito (23% fino a € 15.000, ecc.), l’IRAP del 3,9% e le addizionali regionale e comunale nella misura prevista, rispettivamente, da ciascuna regione e da ciascun comune; per una società di capitali l’imposta sostitutiva del 12,5% assorbe il carico del 27,5% di cui il 24% per l’IRES e il 3,9% per l’IRAP.

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3) Agricoltura e imprenditoria giovanile: la base imponibile

L’imposta sostitutiva non si applica su tutti i redditi conseguiti nel periodo di imposta ma soltanto sulla base imponibile determinata in base alle regole sul reddito di impresa relativamente alle attività agricole diverse da quelle a determinazione forfetaria e da quelle indicate all’art. 32 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917.

Il beneficio, riservato soltanto per le nuove attività iniziate dal 10.4.2024, è riconosciuto mediante l’esercizio di un’apposita opzione con valenza dal primo periodo d’imposta e i quattro successivi.

LE ESCLUSIONI DALL’IMPOSTA SOSTITUTIVA

a) attività indicate all’art. 32 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917:

  • coltivazione e silvicoltura;
  • allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno ¼ dal terreno;
  • produzione di vegetali con strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie utilizzata non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
  • di cui all’art. 2135, terzo comma, del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione , ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento degli animali con riferimento ad apposito d.m. (attualmente d.m. 13.2.2015).

b) attività agricole a determinazione forfetaria:

  • agriturismo, enoturismo e oleoturismo;
  • attività di allevamento indicata all’art. 56 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917;
  • attività indicate all’art. 56-bis   del d.p.r. 22.12.1986, n. 917;
c) produzione di agro energie (art. 1, comma 413, della l. 23.12.2005, n. 266);
d) produzione di prodotti selvatici non legnosi non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e nell’art. 3 del d.lgs. 21.5.2018, n. 75.

Avvertenza: le attività indicate alle lettere b) e c) possono rientrare nel beneficio se è esercitata l’opzione per la rinuncia alla determinazione del reddito con le modalità forfetarie.

La norma ha un contenuto molto ampio poiché trova applicazione anche per le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata, le società per azioni e in accomandita per azioni che sono escluse dalla determinazione del reddito in base alle tariffe di redito agrario e dalle regole di forfetizzazione nonché per gli imprenditori agricoli, società semplici anche se non in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola e società agricole prive dei requisiti indicati nell’art. 2 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99. 

Inoltre, la norma si estende anche alle attività che non sono considerate agricole dalla normativa fiscale, seppure esercitate dall’azienda agricola, quali l’acquacoltura (art. 4, c.4, del d.lgs. 9.1.2014, n. 4), l’attività cinotecnica (art. 2 della l. 23.8.2023, n. 349), l’apicoltura e l’impollinazione (artt. 2 e 9 della l. 24.12.2004, n. 313), la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione di piante officinali (d.lgs. 21.5.2018, n. 75, e d.m. 21.1.2022).

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4) Agricoltura e imprenditoria giovanile: acquisto terreni agricoli e relative pertinenze

L’art. 5 della legge riconosce a favore dei soggetti indicati all’art. 2 un’agevolazione nel caso di compravendita di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo fino a € 200.000: l’onorario notarile va determinato in misura non superiore alla misura prevista dal  d.m. 20.7.2012, n. 140, e va ridotto alla metà.

5) Agricoltura: credito d’imposta per le spese sostenute nel 2024 dalle nuove attività

Per chi ha iniziato l’attività dal giorno 1.1.2021 è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute dai soggetti indicati nell’art. 2 nell’anno 2024, purché documentate, relative alla partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.

Il beneficio si applica nella misura dell’80% per le spese sostenute entro il limite di € 2.500 per ciascun partecipante.

6)Riduzione imposte di registro, ipotecaria e catastale

A decorrere dal 1.1.2024 (ma la norma entra in vigore con il 10.4.2024), i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola nel caso di acquisto o di permuta di terreni agricoli e relative pertinenze, beneficiano della riduzione del 40% dei tributi dovuti, per cui le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute nella misura del 60% della misura ordinaria o ridotta.

7)Il diritto di prelazione

Ai fini del diritto di prelazione di cui all’art. 7 del d.l. 14.8.1971, n. 817, del diritto di riscatto di cui all’art. 8, 5°comma, della l. 26.5.1965, n. 590, e delle procedure di alienazione e di locazione di cui all’art. 66, 3° comma, del d.l.24.1.2012, n. 1, nel caso di più confinanti, sono preferiti i giovani imprenditori agricoli dapprima indicati all’art. 2 alla lett. a) e successivamente i soggetti indicati alla lett. b) e quindi quelli indicati alla lett. c). A parità di condizioni è preferito chi ha conoscenze e competenze adeguate a quanto è previsto dall’art. 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2015.

E’ abrogato l’art. 7 del d.lgs. 18.5.2001, n. 228.

8)Vendita al dettaglio su aree pubbliche

Per la vendita al dettaglio di propri prodotti su aree pubbliche mediante posteggi, i comuni possono riservare una quota di posteggi nella misura del 50% a favore dei produttori agricoli.    

Fonte immagine: Foto di lumix2004 da Pixabay
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