La riforma delle ZES, prevista nel D.L. 124/2023, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, ha visto il definitivo superamento delle attuali otto Zone Economiche Speciali, per far spazio all’istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno, che comprenderà i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Tra le novità della riforma normativa sulle ZES, i benefici fiscali sono sicuramente il punto di maggior attrattività.
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1) ZES: normativa precedente
Nella nuova configurazione giuridica, la ZES Unica costituirà una “zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa”.
I benefici fiscali sono sicuramente il punto di maggior attrattività delle ZES. Infatti, le aziende già operative e quelle che si insediano nei territori ricompresi all’interno della ZES possono beneficiare di speciali condizioni economiche e finanziarie.
Prima dell’entrata in vigore della ZES Unica per il Mezzogiorno, veniva riconosciuto un credito di imposta in relazione agli investimenti effettuati nei territori delle precedenti 8 ZES.
In particolare, il credito d’imposta era commisurato al valore economico dell’investimento per l’acquisto di beni, terreni e immobili strumentali alle strutture produttive.
Era previsto un limite massimo di investimento a 100 milioni di euro, tuttavia, l’ammontare del credito di imposta risultava variabile a seconda della localizzazione e della dimensione dell’impresa.
In particolare:
- per Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, era pari al 45% dell’investimento per le piccole imprese, al 35% per le medie e al 25% per le grandi;
- per Abruzzo, era pari al 30% dell’investimento per le piccole imprese, al 20% per le medie e al 10% per le grandi.
Inoltre, era prevista una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito per le imprese che intraprendevano una nuova iniziativa economica nei territori delle ZES, a decorre dal periodo d’imposta nel corso del quale era stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi, a condizione che almeno per dieci anni venissero mantenuti attività e posti di lavoro creati all’interno del territorio.
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2) ZES unica: il nuovo credito di imposta
Dallo scorso 1° gennaio, invece, alle imprese che effettuano investimenti destinati a strutture produttive localizzate nel territorio ricompreso della Zes Unica del Mezzogiorno viene concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Rispetto alla precedente formulazione, è previsto un credito di imposta per le grandi imprese pari al:
- 15%, per le aree dell’Abruzzo che rientrano nella Carta degli aiuti a finalità regionale;
- 30%, per le regioni di Molise, Basilicata e Sardegna;
- 40%, per la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia.
Le percentuali sono aumentate di 10 punti per le medie imprese e di 20 per le piccole.
Il credito d’imposta viene concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, ed essendo un tax credit, potrà essere cumulato con altre agevolazioni statali che ricomprendono gli stessi investimenti, nel rispetto dei limiti previsti dalle normative europee in materia.
Sotto il profilo soggettivo, restano escluse dal contributo le aziende che si trovano in stato di liquidazione o in condizioni equiparabili, oltre a quelle che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti) nonché delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Sotto il profilo oggettivo, il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo dei beni acquistati o degli investimenti immobiliari realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.
Beneficiari del credito sono le imprese che investono nell’acquisto o nel leasing di immobili, terreni o beni (quali macchinari, impianti e attrezzature) strumentali alle strutture produttive già esistenti o da insediare nel territorio.
Rispetto alla precedente formulazione del credito d’imposta, è ora previsto che il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento, che deve essere, in ogni caso, ricompreso tra un minimo di 200mila euro e un massimo di 100 milioni di euro.
Al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art.17 del D.lgs. n. 241/1997, non si applica il limite annuale di cui all’art.1, comma 53, legge n. 244/2007, pari a euro 250.000.
Il credito d’imposta è suscettibile di rideterminazione qualora i beni oggetto dell’agevolazione non entrino in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, o nel caso in cui, i beni vengano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione.
I benefici saranno revocati se le imprese non manterranno la loro attività nelle aree ove è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.
Non è più prevista, invece, la misura agevolativa di riduzione del 50% dell’imposta sul reddito per le imprese che si insediano all’interno del territorio ricompreso dalla ZES Unica.
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