Il D.Lgs. 29 agosto 2023 n. 120 (in GU n. 206 del 4 settembre 2023) contiene Disposizioni integrative e correttive dei Decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (cd. Riforma dello Sport).
In particolare, si apportano modifiche alla disciplina prevista per la figura del volontario (art. 25 e 29, D.lgs. n. 36/2021), allineandola a quanto previsto nel Codice di Terzo settore
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1) Riforma dello sport: prestazioni sportive volontari e trattamento fiscale
Si ricorda che l’art. 29, D.lgs. n. 36/2021 tratta della disciplina del volontario; nel dettaglio, nell’ambito delle attività istituzionali delle società o associazioni sportive, il volontario mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
Sul piano fiscale, le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Tuttavia, per tali prestazioni sportive possono essere emessi rimborsi ma limitatamemte ed esclusivamente in riferimento alle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
Il Decreto correttivo citato in premessa aggiunge, inoltre, un importante chiarimento in tema di rimborso spese in quanto si stabilisce che:
“Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente” (Tale periodo è stato introdotto dall’art. 1, comma 22, D.lgs. n. 120/2023).
Si evidenzia come la disposizione, così formulata, si allinea all’art. 17, Codice del terzo settore che, analogamente, tratta della figura del volontario.
In aggiunta, si ricorda che le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo nonchè con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio / associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.
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2) Riforma dello sport: il volontario – pubblico dipendente
Infine, sempre con D.lgs. n. 120/2023 (art. 17, comma 1, lett. d), sono state introdotte modifiche al comma 6 dell’art. 26 D.lgs. n. 36/2021. Nello specifico, si stabilisce come anche i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, comma 2, DPR 165/2001), possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell’ambito delle
- società e associazioni sportive dilettantistiche,
- Federazioni Sportive Nazionali,
- Discipline Sportive Associate,
- associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate,
qualora questo sia espressamente previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
In tali casi, si applica per analogia il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2, D.lgs. 36/2021 come sopra descritto.
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