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IVA E REGIME FISCALE IN AGRICOLTURA

Iva e regime fiscale in agricoltura

Le imposte nell'agricoltura in un ebook aggiornato con la Legge di Bilancio 2023 e con Normativa e Prassi al mese di febbraio 2023.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le imposte nell’agricoltura: è davvero un groviglio di norme, di non facile lettura.

L’IVA è oggetto di una disciplina speciale, presente, sì, in un solo articolo che, però, deve considerare anche le regole generali di applicazione del tributo. Ma il quadro normativo è davvero complesso: vi sono comprese le regole specifiche di applicazione e di detrazione dell’imposta, i regimi particolari (esonero, impresa mista, ecc.) e le opzioni (rinuncia al regime di esonero, ecc.). Il tutto, poi, si complica perché devono essere osservati anche gli obblighi strumentali, cioè la fatturazione, le scritture contabili, la liqui­dazione periodica, ecc.

In materia di imposte dirette, le regole specifiche sulla determinazione del reddito sul possesso dei terreni non sono più sufficienti. Spesso è necessario risolvere dubbi e perplessità operative poiché la linea di con­fine tra l’attività agricola e l’attività commerciale si è fatta più sfumata a causa delle innovazioni tecniche e gestionali, ma anche fiscali, intervenute. Allora non sempre va applicata la tariffa di reddito agrario poiché l’interprete può ravvisare la presenza di un reddito d’impresa o di un “reddito diverso”.

Il testo, utilizzando un linguaggio semplice, cerca di aiutare soprattutto l’imprenditore agricolo, ma an­che il professionista, a risolvere dubbi e perplessità operative che la pratica quotidiana propone.

L’ebook è aggiornato con le ultime novità, quali la L. 29 dicembre 2022, n. 197, il provvedimento 12 gennaio 2023 e i pronunciamenti della Corte di Cassazione (sentenza 23 gennaio 2023, n. 6331), e ordinanze sulla qualifica 21 gennaio 2021, n. 1049, e 24 gennaio 2023, n. 2153 di imprenditore agricolo.

L’autrice e la dott.ssa Caterina Dell’Erba.

Di seguito un breve estratto rimandando per approfondimenti alla lettura completa dell’e-book.

Scopri tutti i nostri e-book pubblicati nelle diverse collane:

1) I lineamenti dell’impresa agricola tipica

L’impresa agricola effettua solo cessioni di prodotti indicati nella prima parte della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: sulle vendite applica le aliquote IVA ordinarie e le percentuali forfetarie di compensazione per esercitare la detrazione.

La norma riguarda le imprese che hanno effettuato solo cessioni di prodotti agricoli di propria produ­zione purché nel corso dell’anno precedente sia stato realizzato un volume di affari:

  • superiore a € 7.000;
  • non superiore a € 7.000 (purché costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti indicati nella prima parte della Tabella A citata) previa rinuncia al regime di esonero;
  • non superiore a € 7.000 ma costituito per oltre 1/3 da “operazioni diverse”.

Non ha riconoscimento l’IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni.

La detrazione forfetaria non compete per le cessioni di prodotti agricoli acquistati con atto non assog­gettato ad imposta ovvero da atto assoggettato ad imposta, se il cedente, il donante o il conferente è soggetto al regime ordinario, cioè con IVA detraibile nei modi ordinari.

Per approfondire rimandiamo all'e-book: Iva e regime fiscale in agricoltura (eBook 2023)

2) L’opzione per la detrazione dell’IVA in maniera ordinaria

Presumendo di effettuare consistenti investimenti, per ottenere il rimborso dell’IVA pagata sugli acqui­sti è possibile esercitare l’opzione per rinunciare all’applicazione dell’art. 34.

ESEMPIO 

Se le cessioni sono € 10.000 (aliquota ordinaria 10% e percentuale di compensazione 4%) e gli acquisti sono € 6.000 (IVA 22%), si ha: 

Regime forfetario

IVA su cessioni (10.000 × 10%)
€ 1.000 –
Detrazione forfetaria (10.000 × 4%)
€ 400 =
IVA dovuta
€ 600

Regime ordinario

IVA su cessioni (10.000 × 10%)
€ 1.000 –
IVA in detrazione (6.000 × 22%)
€ 1.320 =
IVA a credito
€ 320

Nel mutamento di regime, la detrazione va rettificata limitatamente ai beni che non sono ancora stati ceduti e ai servizi non ancora utilizzati nonché ai beni ammortizzabili se non sono ancora trascorsi tre anni da quello della loro entrata in funzione.

ESEMPIO 

Se al 31 dicembre 20X1 la giacenza di vino (aliquota IVA 22% e percentuale di compensazione del 12,3%) è di € 100.000 e la cessione avviene nel 20X2 per € 150.000, si rileva:

IVA sulle cessioni 150.000 × 22%
€ 33.000 –
IVA detraibile 100.000 × 12,3%
€ 12.300 =
IVA dovuta
€ 20.700

Per i prodotti agricoli giacenti al 31 dicembre, si considerano il valore dei beni e le percentuali di com­pensazione forfetaria vigenti. Per gli altri beni e i servizi esistenti al 31 dicembre la rilevazione dell’IVA va effettuata applicando al valore normale le percentuali di compensazione e per le materie prime (ad esempio, i mangimi, i fertilizzanti, ecc.) considerando i prezzi esposti nelle fatture d’acquisto. L’importo così evidenziato può essere detratto nel regime ordinario.

Per approfondire rimandiamo all'e-bookIva e regime fiscale in agricoltura (eBook 2023)

3) Le operazioni con l’estero

Chi effettua esportazioni od operazioni assimilate (indicate agli artt. 8, comma 1, 38-quater e 72 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e/o cessioni intracomunitarie (art. 41, commi 1 e 2, e art. 51 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331) esercita la detrazione dell’IVA teorica calcolata applicando le percentuali di com­pensazione.

ESEMPIO 

Se sono effettuate cessioni all’esportazione (ovvero cessioni intracomunitarie) per € 10.000, si ha:

IVA sulle cessioni
€ 0 –
IVA teorica 12,3% sulle cessioni
€ 1.230 =
IVA a credito
€ 1.230

L’art. 38-quater citato esclude l’applicazione dell’IVA sulle cessioni fatte a favore di consumatori finali domiciliati e residenti fuori dell’U.E. se il corrispettivo complessivo, al lordo dell’IVA, è superiore a € 154,94 e se i beni, destinati all’uso personale o familiare, sono da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio dell’U.E. La fattura, contenente gli estremi del passaporto (o di altro documento equipol­lente), deve essere vistata dall’Ufficio doganale di uscita dalla U.E. entro tre mesi dalla data di effettua­zione dell’operazione. Va applicata l’IVA se l’acquirente risiede nella U.E.

AVVERTENZA 

La cessione deve essere documentata tramite il sistema OTELLO con fattura in formato elettronico, senza addebito dell’IVA.

Il valore di € 154, 94, non può riferirsi a più cessioni, anche se sono documentate con un’unica fattura.

La fattura in formato elettronico è emessa, in alternativa:

a) senza pagamento dell’IVA; se non è consegnata la prova dell’uscita dei beni dal territorio dell’Unione europea, è necessario emettere la nota di addebito per l’IVA;

b) con pagamento dell’IVA; al momento della consegna della prova di uscita, l’IVA va restituita al cliente e va emessa la nota di accredito.

È esclusa la norma di favore se il valore di ogni singolo acquisto non è superiore a € 154,94.


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Ti segnaliamo tutti gli e-book e libri per approfondire le tematiche del mondo dell’agricoltura di ConsulenzaAgricola.it

4) Indice: Iva e regime fiscale in agricoltura (eBook 2023)

Premessa
Parte I L’imposta sul valore aggiunto nell’agricoltura
1. I regimi IVA in agricoltura
 1.1. L’art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
 1.2. L’ambito soggettivo
 1.3. L’ambito oggettivo
 1.4. L’oggetto del regime speciale
2. L’impresa agricola tipica
 2.1. I lineamenti dell’impresa agricola tipica
 2.2. L’opzione per la detrazione dell’IVA in maniera ordinaria
 2.3. Le operazioni con l’estero
3. Le regole particolari
 3.1. Il regime di esonero
 3.2. L’impresa agricola mista
 3.3. L’impresa agricola in regime ordinario
 3.4. Il regime di commissione
 3.5. L’impresa agricola e l’esercizio di più attività
 3.6. Le forfetizzazioni particolari
4. Le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA
 4.1. L’esigibilità dell’imposta
 4.2. Il volume d’affari
 4.3. Le operazioni non imponibili
 4.4. Le operazioni esenti
 4.5. I beni strumentali
 4.6. Le cessioni di aree fabbricabili
 4.7. Il trattamento fiscale degli acquisti di terreni
 4.8. Le prestazioni di servizi
 4.9. L’autoconsumo
 4.10. Le cessioni gratuite
 4.11. Le operazioni con limitazione alla detrazione
 4.12. Le operazioni escluse dal computo della base imponibile
 4.13. Le cessioni agli enti pubblici
 4.14. La scissione dei pagamenti
 4.15. L’affitto dell’azienda agricola
 4.16. Gli «imballaggi a perdere»
 4.17. Il contributo CONAI
 4.18. Gli acquisti di tartufi
 4.19. La cessione di tartufi
 4.20. Gli acquisti di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee
 4.21. I prodotti selvatici non legnosi non compresi nella classe ATECO 02.30
 4.22. La produzione di energia elettrica
 4.23. Le cessioni di diritti
 4.24. L’integrazione della fattura di acquisto
 4.25. La vendita al dettaglio
 4.26. Le cessioni di materiali di scarto
 4.27. La società semplice
 4.28. I sacchetti di plastica
 4.29. La regola di detrazione dell’IVA
 4.30. La detrazione dell’IVA per gli acquisti di carburante
 4.31. Le attività connesse
 4.32. Le cessioni di oli vegetali
 4.33. Vendita di confezioni di prodotti
 4.34. La coltivazione di piante per conto terzi
 4.35. La fattoria didattica
 4.36. La terapia assistita con animali
 4.37. Le cessioni di materiali litoidi e di vegetali
 4.38. La “vendita su pianta"
 4.39. Le cessioni di animali destinati all’alimentazione di rettili e rapaci
5. Gli obblighi contabili
 5.1. La fattura
 5.2. L’autofattura
 5.3. L’imposta di bollo
 5.4. La fattura elettronica
 5.5. I problemi operativi della fattura elettronica
 5.6. L'acquisto di carburanti
 5.7. Il documento di trasporto
 5.8. La certificazione fiscale
 5.9. Le esportazioni
 5.10. Gli acquisti intracomunitari
 5.11. Le cessioni intracomunitarie
 5.12. Le prestazioni di servizi resi da non residenti
 5.13. La dichiarazione delle operazioni intracomunitarie
6. Le scritture contabili
 6.1. Le regole generali
 6.2. Il registro delle fatture
 6.3. Il registro dei corrispettivi
 6.4. Il registro di prima nota
 6.5. Il registro degli acquisti
 6.6. Il registro unico
 6.7. Il registro riepilogativo
 6.8. La tenuta e la conservazione dei registri
7. Gli adempimenti periodici e dichiarativi
 7.1. Le comunicazioni sull’attività
 7.2. Le liquidazioni periodiche ed il versamento
 7.3. L’utilizzazione del credito IVA
 7.4. L’acconto IVA
 7.5. I rapporti società-soci
 7.6. Lo “spesometro"
 7.7. L’esercizio delle opzioni
 7.8. L’applicazione dell’IVA in maniera ordinaria
 7.9. Le modalità di esercizio delle opzioni
 7.10. La dichiarazione annuale
Parte II Le imposte sui redditi in agricoltura
8. L’imprenditore agricolo
 8.1. L’imprenditore agricolo nel codice civile
 8.2. L’imprenditore agricolo ai fini fiscali
9. L’imposta sul reddito delle persone fisiche
 9.1. I redditi fondiari
 9.2. Il reddito dominicale
 9.2.1. La qualifica e l’imputazione
 9.2.2. La determinazione del reddito dominicale (nel testo aggiornato con l’art. 1, comma 909, della l. 28 dicembre 2015, n. 208)
 9.2.3. Le variazioni del reddito dominicale
 9.2.4. Le perdite dovute ad eventi naturali
 9.2.5. I terreni concessi in affitto
 9.3. Il reddito agrario
 9.3.1. La qualifica e l’imputazione
 9.3.2. La determinazione del reddito agrario
 9.3.3. La coltivazione del fondo
 9.3.4. Le attività «agricole connesse»
 9.3.5. Le attività agricole comprese nel reddito agrario
 9.3.6. Le attività con reddito d’impresa a determinazione forfetaria
 9.3.7. I destinatari della norma agevolativa
 9.3.8. La trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli
 9.3.9. La conservazione, la manipolazione e la commercializzazione di prodotti
 9.3.10. L’attività di trasformazione
 9.3.11. Il concetto di prevalenza
 9.3.12. Le prestazioni di servizi
 9.3.13. I redditi forfetizzati
 9.3.14. I redditi occasionali forfetizzati
 9.3.15. L’attività di impollinazione e di apicoltura
 9.3.16. L’acquisto di prodotti agricoli
 9.3.17. La vendita al dettaglio
 9.3.18. La coltivazione dei funghi
 9.3.19. L’attività di vivaismo
 9.3.20. Le case rurali
 9.3.21. I redditi di fonte immobiliare
 9.3.22. L’agriturismo
 9.3.23. L’enoturismo
 9.3.24. La produzione di vegetali
 9.3.25. Le operazioni di carattere speculativo
 9.3.26. L’esproprio e il risarcimento di danni
 9.3.27. La produzione di energia elettrica
 9.3.28. La mitilicoltura
 9.3.29. I trasferimenti di diritti
 9.3.30. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi
 9.3.31. La commercializzazione di prodotti della floricoltura
 9.3.32. La produzione del micelio da fungo
 9.3.33. Lo smaltimento di fanghi
 9.3.34. L’attività di panificazione
 9.3.35. La manipolazione su piante ornamentali
 9.3.36. L’elicicoltura
 9.3.37. I redditi della società semplice
10. L’imposta sul reddito delle società
 10.2. La determinazione del reddito
 10.3. Le società di capitali in agricoltura
 10.4. Le società agricole
 10.4.1. La qualifica di società agricola
 10.4.2. L’opzione
 10.4.3. La determinazione del reddito
 10.5. Le società non operative
11. L’IRAP
 11.1. I soggetti passivi
 11.2. Il valore della produzione netta
 11.2.1. Le società di capitali
 11.2.2. Le società di persone e le imprese individuali
 11.3. Le regole comuni per determinare il valore della produzione netta
 11.4. L’imposta
 11.5. La cessione di terreni edificabili
 11.6. La società semplice che affitta i terreni
 11.7. L’impresa agricola e il diritto annuale della CCIAA
 11.8. Gli aiuti di Stato
 11.9. Il contratto di soccida
12. Gli indici di affidabilità fiscale nell'agricoltura
13. Le agevolazioni per i giovani agricoltori
 13.1. La qualifica
 13.2 I trasferimenti tra familiari
 13.3. Il reddito dei terreni
 13.4. L’affitto dei terreni
 13.5. La ricomposizione fondiaria
 13.6. La detrazione per i canoni pagati per gli affitti dei terreni
 13.7. I contributi INPS
 13.8. Il contrato di affiancamento
 13.9. L’equiparazione professionale
14. La dichiarazione dei redditi
 14.1. Il domicilio fiscale
 14.2. L’obbligo della dichiarazione dei redditi
 14.3. La presentazione della dichiarazione
 14.4. I casi pratici della dichiarazione
 14.5. L’IRPEF e le addizionali
 14.6. Gli oneri deducibili e detraibili
 14.7. I versamenti delle imposte
15. Gli obblighi contabili
 15.1. L’obbligo contabile
 15.2. L’agricoltore esonerato ai fini IVA
 15.3. Il produttore agricolo non esonerato ai fini dell’IVA
 15.4. La semplificazione contabile
 15.5. Le imprese di allevamento
 15.6 L’imprenditore commerciale
 15.7. La contabilità ordinaria
 15.8. Le opzioni
 15.9. Il registro dei cereali

APPENDICE NORMATIVA


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Fonte immagine: Fisco e Tasse
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