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BACHECA CONDOMINIALE E RISPETTO DELLA PRIVACY

Bacheca condominiale e rispetto della privacy

Come va utilizzata la bacheca del condominio? Le istruzioni della giurisprudenza e del Garante per la privacy su casi pratici

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In ambito condominiale è importante distinguere le informazioni che possono e quelle che non possono essere trattate.

Vi sono infatti dati che devono essere comunicati all’amministratore 

pro tempore del condominio per la corretta gestione dei beni comuni, e informazioni che il singolo condomino non è obbligato a rivelare, e neppure può conoscere perché riguardanti altri condomini.

1) Bacheca condominiale: la posizione del Garante della privacy

Dopo l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, lo stesso Garante ha ribadito che le informazioni relative ai condomini possono essere comunicate a terzi solo con il consenso espresso degli interessati, ovvero in presenza di altri presupposti di liceità legislativamente previsti, come ora individuati nell’art. 6 del RGPD, e comunque nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 5 del medesimo Regolamento (cfr. Garante privacy, Relazione annuale 2018, doc. web 9109211, consultabile sul sito web www.garanteprivacy.it). 

In precedenza, con il noto provvedimento del 18 maggio 2006 in materia di amministrazione di condomini, il Garante aveva chiaramente evidenziato che integra un trattamento illecito la diffusione di dati personali effettuata mediante l’affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominiali accessibili al pubblico, potendo tali informazioni venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti, nell’intervallo di tempo in cui l’avviso risulta visibile. Questo principio vale a maggior ragione quando l'affissione in contestazione è ultronea e ingiustificata in quanto avvenuta addirittura dopo e in aggiunta all'avviso già inviato ai vari aventi diritto.

Nella bacheca condominiale accessibile al pubblico non possono neppure essere affissi avvisi contenenti dati che rendano identificabili anche indirettamente i condomini, come ad esempio, le targhe delle automobili. Nel caso esaminato dal Garante alcuni condomini lamentavano un’indebita divulgazione di dati personali dovuta all’affissione nella bacheca del palazzo di un avviso di rimozione delle auto ancora parcheggiate nel cortile comune, area destinata da una delibera assembleare alla costruzione di posti auto interrati. Il problema era che nella bacheca, oltre all’avviso, che conteneva targhe e numero dell’area di sosta assegnata a ciascuno dei condomini, erano state affisse anche le foto delle autovetture. Un insieme di dati, secondo i segnalanti, in grado di renderli identificabili sia dagli altri residenti che da terzi in transito nelle aree comuni.  

L’Autorità ha prescritto all’amministrazione condominiale di utilizzare comunicazioni individuali per gli avvisi relativi alla gestione comune che non siano di carattere generale (provvedimento 18 giugno 2009)

Allo stesso modo non è legittimo l´esposizione nelle bacheca condominiale di copia del ricorso proposto da una condomina anche se relativo a vicende di interesse condominiale, quali le iniziative da intraprendere a tutela del condominio (provvedimento 8 luglio 2010); in tal caso infatti le finalità perseguite avrebbero potuto essere ugualmente raggiunte omettendo i riferimenti all´interessata e, comunque, ricorrendo a modalità alternative (ad esempio, rendendo disponibile copia del ricorso ai condomini che lo avessero richiesto). Quindi per il Garante la bacheca condominiale può essere utilizzata solo per generiche informazioni di servizio inerenti la gestione condominiale (ad esempio data e ora di accesso nelle proprietà esclusive per letture dei contatori, rilievi di un tecnico ecc.).


2) Bacheca condominiale: la posizione della giurisprudenza

La Cassazione ha recentemente precisato che non è legittima e giustificata l'affissione in una bacheca (esposta al pubblico e soggetta ad essere vista da parte di un numero indefinito di soggetti) di un avviso di convocazione contenente il riferimento ad una richiesta di conciliazione di un condomino in riferimento ad un decreto ingiuntivo subito, soprattutto se l'avviso è già stato comunicato a tutti i condomini (Cass. civ., Sez. II, 07/10/2022, n. 29323). Per la Cassazione, quindi, la normativa a tutela della privacy non consente al condominio e/o al suo rappresentante di utilizzare uno spazio condominiale, potenzialmente accessibile agli estranei, per comunicare qualsivoglia dato personale dei vari proprietari.


In bacheca, perciò, non è possibile affiggere un avviso di convocazione contenente alcune informazioni personali, come quelle relative alla posizione debitoria di uno dei condòmini. I giudici supremi meno recentemente avevano già affermato che l'affissione, ad opera dell'amministratore, nella bacheca dell'androne condominiale, delle informazioni concernenti le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, integra un'inammissibile diffusione di tali dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee, da considerarsi, in quanto tale, illecita e, quindi, fonte di responsabilità civile (Cass. civ., sez. II, 04/01/2011, n. 186).


Si ricorda che la normativa in materia di trattamento dei dati personali prevede, in caso di violazione, l'onere di risarcire il danneggiato dei danni patrimoniali e non. L'interessato ha il dovere però di dimostrare il pregiudizio subito e il danno, se di una certa serietà, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa.

Fonte immagine: Foto di PublicDomainPictures da Pixabay
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