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VALORE IN DOGANA E CONTROLLO DI FATTO. LA SENTENZA DELLA CORTE UE

Valore in dogana e controllo di fatto. La sentenza della Corte UE

Il valore delle merci in dogana e il legame tra compratore e venditore

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Con sentenza di cui alla causa C-599/20 del 9 giugno 2022, la Corte di Giustizia UE si pronuncia nell’ambito di una controversia relativa alla determinazione del valore in dogana di talune merci importate.

Sul piano normativo, la causa verte sull’interpretazione dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 e succ. mod. (codice doganale comunitario) nonché dell’articolo 143, lettere b), e) e f), del regolamento di esecuzione (CEE) n. 2454/93.

1) Il valore di transazione

Il giudice comunitario adito ribadisce come, in via generale, il valore in dogana debba riflettere il valore economico reale di una merce importata e, pertanto, tener conto di tutti gli elementi di tale merce che presentino un valore economico.

In particolare, conformemente all’articolo 29 del codice doganale comunitario, il valore in dogana delle merci importate è costituito dal loro valore di transazione, ossia dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione europea, fatte salve, però, le eventuali rettifiche da effettuare ai sensi dell’articolo 32 di tale codice.

In altri termini, il metodo del valore di transazione delle merci importate costituisce il metodo da applicare in via prioritaria, per determinare il loro valore in dogana. 

Pertanto, le disposizioni che consentono di discostarsene devono, in quanto deroghe a tale principio, essere interpretate restrittivamente.

Inoltre, l’articolo 181 bis del regolamento di Esecuzione n. 2454/93 consente alle autorità doganali di non tener conto del valore di transazione ai fini della determinazione del valore in dogana, laddove tali autorità ritengano che il valore dichiarato delle merci importate non corrisponda al valore reale di queste ultime, e ciò a prescindere dall’esistenza di un legame tra il compratore e il venditore.

Difatti, proprio l’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del codice doganale comunitario consente di non tener conto del valore di transazione quando sussistono due presupposti cumulativi:

  1. il compratore e il venditore risultano legati da un particolare rapporto definito dal codice doganale medesimo
  2. detto valore di transazione non sia accettabile ai fini della determinazione del valore in dogana.


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2) Il “legame” tra compratore e venditore

In riferimento al primo aspetto, secondo l’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione, due o più persone possono essere considerate legate solo se rientrano in una delle situazioni esaustivamente elencate in tale disposizione. 

Nello specifico, sono considerate legate due o più persone che hanno la veste giuridica di associati

Lo stesso vale, in forza del richiamato articolo 143, paragrafo 1, lettere e) e f), quando:

  • una persona controlla direttamente o indirettamente l’altra, 
  • oppure quando l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona.

Per quanto riguarda il legame tra persone in ragione della loro veste di associati (articolo 143, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di esecuzione) occorre sottolineare che la formulazione stessa di tale disposizione esclude ogni associazione di fatto

In sostanza, tale norma, riferendosi alle persone che hanno «la veste giuridica di associati», richiede, ai fini dell’accertamento dell’esistenza di un legame, di dimostrare che siano soddisfatti i presupposti previsti dalle disposizioni nazionali relative alla qualità di associati, escludendo così ogni associazione che non sia di diritto.

Sul punto, occorre distinguere - come confermato dalla nota interpretativa in materia di valore in dogana che figura nell’allegato 23 di detto Regolamento di esecuzione – tra:

  1. controllo di diritto, ovvero una forma di controllo giuridico, diretto o indiretto
  2. controllo di fatto che sussiste quando una persona eserciti un controllo su un’altra, ovvero quando la prima sia in grado di esercitare un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda.

Nella sentenza in esame, la fattispecie concreta raffigura uno stretto legame fiduciario tra il venditore e il compratore, ma non si sostanzia un vero potere di costrizione o di orientamento, come sopra spiegato.

Il giudice europeo stabilisce, dunque, che il compratore e il venditore risultano legati da un rapporto di controllo di fatto (stretto legame fiduciario) e, di conseguenza, il valore in dogana delle merci importate deve essere determinato in base al loro valore di transazione e non in base a un altro metodo di valutazione, come ad esempio quello previsto all’articolo 31, paragrafo 1 del codice doganale.


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3) Determinazione del valore in base al codice TARIC

Il Giudice sottolinea l’ulteriore circostanza per cui, qualora il valore in dogana di una merce importata non abbia potuto essere determinato in conformità agli articoli 29 e 30 di tale codice, possa essere definito in base alle informazioni contenute in una banca dati nazionale relative al valore in dogana delle sole merci che hanno la stessa origine e che, pur non essendo «similari», ai sensi dell’articolo 142, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione, rientrano nell’ambito del medesimo codice TARIC.

In tale contesto, tenuto conto

  • della necessità di stabilire un valore in dogana nel caso in cui un’impresa non fornisca informazioni sufficientemente precise o affidabili relativamente al valore in dogana delle merci di cui trattasi
  • della dovuta diligenza che devono esercitare le autorità doganali nell’applicare ognuno dei metodi successivi di determinazione del valore in dogana
  • della «ragionevole elasticità» con la quale, in conformità al punto 2 della già richiamata nota interpretativa tali metodi devono essere applicati,

occorre ammettere che dati contenuti in una banca dati nazionale, relativi a merci che rientrano nel medesimo codice TARIC e che provengono dallo stesso venditore delle merci in questione, costituiscono un «dato disponibile nell’Unione», ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice doganale comunitario, che può fungere da base per la determinazione del valore in dogana delle merci in oggetto.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre ammettere che  l’articolo 31, paragrafo 1, del codice doganale comunitario deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, qualora il valore in dogana di una merce importata non abbia potuto essere determinato in conformità agli articoli 29 e 30 di tale codice, esso sia calcolato in base a informazioni contenute in una banca dati nazionale relative al valore in dogana delle sole merci che hanno la stessa origine e che, pur non essendo «similari», rientrano nell’ambito del medesimo codice TARIC.


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Fonte immagine: Foto di Yvonne Huijbens da Pixabay
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