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CALCOLO PENSIONE: NON CONTANO I PERIODI DI DISOCCUPAZIONE RECENTI

Calcolo pensione: non contano i periodi di disoccupazione recenti

INPS si adegua alla sentenza della Corte costituzionale e ricalcolerà le pensioni se diminuite dai periodi di disoccupazione dopo il raggiungimento dei requisiti. Serve la domanda

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I periodi contributivi con indennità di disoccupazione  degli ultimi 5 anni prima della pensione non diminuiranno piu l'importo totale dell'assegno pensionistico  se i requisiti erano già stati raggiunti.  Lo comunica l'INPS con  il messaggio 883 del 23 febbraio 2022 in cui illustra  l'accoglimento della  decisione della Corte Costituzionale  del 2017   

La sentenza n. 82 del 2017 della Corte Costituzionale infatti aveva giudicato illegittimo dal punto di vista costituzionale l’articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (“Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”)   “nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima”.

Si tratta in particolare del calcolo delle   pensioni liquidate  a partire dal 30 giugno 1982 con il sistema di calcolo retributivo e,  per la quota di pensione retributiva, le pensioni con sistema misto.

1) Nuove modalità di calcolo con neutralizzazione dei periodi di disoccupazione

La legge in questione  prevedeva  che la retribuzione annua pensionabile per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti fosse costituita “dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione”.  

Invece, secondo la Corte Costituzionale, “quando il diritto alla pensione sia già sorto in conseguenza dei contributi in precedenza versati, la contribuzione successiva non può compromettere la misura della prestazione,  soprattutto quando sia più esigua per fattori indipendenti dalle scelte del lavoratore”.

L'istituto illustra quindi le modalita  di applicazione della sentenza , cioè come sarà effettuata d'ora in avanti  la  neutralizzazione dei periodi di contribuzione per disoccupazione che si situano nelle ultime 260 settimane precedenti la pensione,  sempre che tale neutralizzazione determini un importo più favorevole.

I periodi che verranno esclusi nel ricalcolo  sono quelli in cui  siano state erogate:

  • l’indennità di disoccupazione ordinaria  , Aspi, mini-Aspi e Naspi,
  •  l’indennità di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati e
  • la disoccupazione agricola 

La novità riguarda  sia le pensioni di  vecchiaia che  di anzianità e anche di reversibilità,  liquidate ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 a quelli  che, a tale data, vantavano comunque una anzianità inferiore ai 18 anni. 

La neutralizzazione non sarà invece  effettuata  se  tali periodi sono necessari per perfezionare i requisiti minimi   nè se collegati al differimento della decorrenza (le cd finestre). 

Il messaggio precisa che i periodi potranno essere anche esclusi solo parzialmente per la parte non necessaria alla maturazione del diritto 

Il  ricalcolo dell'assegno  con l’esclusione dei periodi di disoccupazione   terrà conto anche degli aumenti di legge inel frattempo intervenuti e sarà messo in pagamento se di importo più favorevole rispetto a quello calcolato con l’intera contribuzione. 

2) Domanda prescrizione e decadenza del diritto

La ricostituzione dei trattamenti interessati dall’ambito applicativo della sentenza  verrà essere effettuata su  domanda degli interessati , che giunga entro i termini di prescrizione, e avrà effetto  dall’originaria decorrenza della pensione. Le modalità verranno illustrate in un prossimo ulteriore messaggio 

La corresponsione degli arretrati  avverrà  nei limiti della prescrizione  quindi entro 5 anni. 

Al riguardo l'istituto  rinvia anche a quanto specificato nella circolare n. 95 del 31 luglio 2014.

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