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FONDO PERDUTO PEREQUATIVO: ISTRUZIONI PER INVIO DOMANDE FINO AL 28.12

Fondo perduto perequativo: istruzioni per invio domande fino al 28.12

Modello, istruzioni e specifiche tecniche per le istanze per il fondo perduto perequativo. C'è tempo fino al 28.12. Esempi calo di fatturato, aiuti di stato e codice tributo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Scade domani 28 dicembre il termine per l'invio delle istanze per richiedere il contributo a fondo perduto perequativo.

Vediamo il riepilogo delle regole e dei provvedimenti attuativi.

L'art. 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce ai commi da 16 a 27 un contributo a fondo perduto perequativo a favore:

  • dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione 
  • o che producono reddito agrario,
  • titolari di partita IVA, 
  • residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo è rivolto ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi  di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 26 maggio 2021 , data di entrata in vigore del decreto (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il periodo d'imposta 2019). 

Leggi anche Fondo perduto perequativo: ecco il codice tributo per l'uso in compensazione con F24

Il  contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%. (Ricordiamo che in data 12 novembre il Ministro Franco aveva firmato il decreto attuativo del fondo perduto perequativo contenente tale percentuale. Il Decreto è stato pubblicato sulla GU n 286 del 1 dicembre 2021  (scarica qui il testo in Gazzetta)

Per calcolare il contributo occorre dapprima calcolare la differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, e diminuirla dell'importo complessivo dei contributi a fondo perduto di seguito elencati, se ottenuti alla data di presentazione dell'istanza.

Ricordiamo che con il Provvedimento del 4 settembre 2021 Prot. n. 227357 le Entrate  hanno individuato i campi delle dichiarazioni dei redditi relativi:

  • ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 
  • necessari per gli importi dei risultati economici d'esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo

In particolare i campi delle dichiarazioni dei redditi utili sono quelli riportati nell'allegato A:  SCARICA QUI L'ALLEGATO A

Ecco alcuni esempi di risultato economico come proposti dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet

ESEMPIO 1

Se nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 il risultato economico d'esercizio è un utile di 38.200 euro e nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è una perdita di 5.500 euro, la differenza deve essere calcolata nel seguente modo: +38.200 meno -5.500 = +43.700.

Poiché il peggioramento del risultato è pari al 114% del risultato economico 2019, il requisito del peggioramento minimo di almeno il 30% è soddisfatto.

ESEMPIO 2

Se nel periodo d'imposta 2019 è stata conseguita una perdita di 16.800 euro e nel periodo d'imposta 2020 una perdita di 21.100 euro, la differenza deve essere calcolata nel seguente modo: -16.800 meno -21.100 = +4.300.

Poiché il peggioramento del risultato economico è pari al 26% del risultato economico 2019, il requisito del peggioramento minimo di almeno il 30% non è soddisfatto e il contributo perequativo non spetta.

ESEMPIO 3

Se nel periodo d'imposta 2019 è stata conseguita una perdita di 1.400 euro e nel periodo d'imposta 2020 un utile di 300 euro, la differenza deve essere calcolata nel seguente modo: -1.400 meno +300 = -1.700.

Poiché vi è stato miglioramento (e non peggioramento) tra i due risultati d'esercizio, il contributo perequativo non spetta.

I contributi a fondo perduto già ricevuti di cui invece tenere conto qualora erogati sono quelli previsti secondo le norme sotto elencate: 

• articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto contributo Rilancio) 

• articolo 59 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (contributo centri storici e contributo santuari) 

• articolo 60 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (contributo comuni montani) 

• articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (contributi Ristori)

• articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 (contributo Natale) 

• articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41(contributo Sostegni) 

• articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (contributo Sostegni bis automatico) 

• articolo 1, commi da 5 a 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (contributo Sostegni-bis attività stagionali). 

Qualora l'ammontare complessivo dei contributi sopra elencati sia uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta 2020 e quello relativo al periodo d'imposta 2019, il contributo Sostegni-bis perequativo spettante è pari a zero e l'Agenzia delle entrate non dà corso all'istanza. 

L'importo del contributo Sostegni-bis perequativo spettante si ottiene moltiplicando l'ammontare precedentemente ottenuto (peggioramento del risultato economico d'esercizio al netto dei contributi ottenuti) per le seguenti percentuali: 

• 30% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a euro 100.000; 

• 20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;

• 15% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000; 

• 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000;

• 5% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000.

L'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Il contributo spettante viene erogato tramite accredito in conto corrente o riconoscimento di credito d'imposta.


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1) L'istanza per il fondo perequativo: termini, contenuto e modalità di presentazione

Con il Provvedimento del 29 novembre n 336196 è approvato il modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis – “contributo perequativo” con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali. 

L’Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedure rese disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate:

SCARICA QUI IL MODELLO CON LE RELATIVE ISTRUZIONI

Ti segnaliamo anche il Modello EDITABILE e stampabile, utile nel caso in cui la domanda è presentata da un intermediario.
Come indicato dall'Agenzia delle Entrate, se la richiesta viene presentata da un intermediario, il richiedente deve preventivamente consegnargli il modello dell’istanza compilato e sottoscritto, comprese le sezioni relative agli aiuti di Stato. L’intermediario deve conservare l’istanza sottoscritta, insieme a copia del documento di identità del richiedente e tale documentazione dovrà essere esibita in caso di controllo.

L’istanza può essere presentata: 

  • a partire dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite l’applicazione desktop telematico; 
  • a partire dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite il servizio web. 

Nel periodo citato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. 

L’ultima istanza trasmessa nel periodo sopra citato sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.

L’Istanza può essere inviata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione e comunque non oltre il 30 settembre 2021.

L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto contiene le seguenti informazioni: 

  •  il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo; 
  •  il settore di attività in cui opera il richiedente;
  •  nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; 
  • nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato; 
  •  il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale; 
  • la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati al comma 17 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 (soggetti la cui partita IVA non risulti attiva alla data di entrata in vigore del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR);
  •  l’indicazione se i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto sono:
    • inferiori o uguali a 100 mila euro,
    • superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro,
    • superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro, 
    • superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro, 
    • superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;
  • il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020;
  • l’ammontare dei contributi indicati al comma 20 del citato articolo 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, già percepiti; 
  •  la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma; 
  •  l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo; 
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa;
  •  la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.

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2) Altri contenuti dell'istanza per il fondo perduto perequativo

L’istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni – rese dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – in relazione all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza dal soggetto richiedente e, nel caso in cui il soggetto si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, dagli altri soggetti con cui si trova nella suddetta situazione di controllo, nonché alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564 

In particolare, nel caso in cui – con il contributo oggetto del presente provvedimento – si verifichi il superamento dei limiti previsti per la sezione 3.1, nell’istanza è indicato il minor importo del contributo richiesto, rideterminato ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla citata Comunicazione della Commissione europea; l’istanza contiene, altresì, il quadro A nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili nell’ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione della Commissione europea, il quadro B per l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo e il quadro C da compilare, in caso di fruizione degli aiuti di Stato riconosciuti ai fini dell'IMU, con l’indicazione dei codici catastali dei comuni ove sono situati gli immobili per i quali si è beneficiato di tali aiuti e il numero dei predetti immobili.


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3) Istanza per il fondo perduto perequativo: cosa accade dopo l'invio

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. 

Successivamente alla ricevuta di presa in carico l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli sulle informazioni contenute nell’Istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. 

Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli, l’Agenzia delle entrate comunica l’eventuale scarto dell’Istanza, evidenziando i motivi del rigetto. 

Nel caso in cui l’Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento o del riconoscimento del credito d’imposta non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.

Successivamente alla comunicazione dell’avvenuto mandato di pagamento (ovvero del riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta), viene rilasciata una seconda ricevuta.


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4) Fondo perduto perequativo: i limiti degli aiuti di Stato

La Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, denominata “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (cosiddetto Temporary Framework), così come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564, stabilisce i requisiti che devono essere posseduti per beneficiare degli aiuti di Stato e i limiti massimi degli aiuti ed è articolata in diverse sezioni, ciascuna dedicata ad una diversa tipologia di aiuti di Stato.

Il contributo perequativo è classificabile nella sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” e per poterlo richiedere il soggetto deve quindi verificare e attestare di non superare il limite massimo di aiuti di Stato previsto dal 28 gennaio 2021 per la sezione 3.1.

La sezione 3.1 del Temporary Framework richiede che il soggetto che se ne vuole avvalere possegga i seguenti requisiti:

  • l’impresa non risulta già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure l’impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti
  • non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del Tuir (Dpr n. 917/1986).

La sezione 3.1 prevede i seguenti limiti massimi di aiuti di Stato:

  • per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 1° marzo 2020 e il 27 gennaio 2021
  • 000 euro per il settore agricolo
  • 000 euro per il settore della pesca e acquacoltura
  • 000 euro per i settori diversi dai precedenti
  • per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 1° marzo 2020 e la presentazione dell’istanza al contributo perequativo
  • 000 euro per il settore agricolo
  • 000 euro per il settore della pesca e acquacoltura
  • 800.000 euro per i settori diversi dai precedenti.

Se il soggetto possiede i requisiti per usufruire della sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” e se ne intende avvalere, nell’istanza deve attestare il possesso dei requisiti e il mancato superamento dei limiti massimi previsti per la sezione 3.12.

La sezione 3.12 del Temporary Framework richiede che il soggetto che se ne vuole avvalere possegga i requisiti previsti per la sezione 3.1 e anche tutti i seguenti requisiti:

  • gli aiuti richiesti e ottenuti coprono i costi fissi scoperti, sostenuti nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, inclusi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (cosiddetto “periodo ammissibile”) e non possono essere cumulati con gli aiuti per gli stessi costi ammissibili. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e da misure di aiuto temporanee previste dal Quadro temporaneo
  • nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura, purché compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, si è subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019
  • l'intensità di aiuto non supera il 70% dei costi fissi non coperti oppure, per le microimprese e le piccole imprese, il 90% dei predetti costi fissi, e le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti
  • è a conoscenza che l’aiuto nell'ambito della presente sezione può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, a seguito di idonea giustificazione qualora non disponibili, sulla base di conti fiscali
  • è a conoscenza che gli aiuti ricevuti per la sezione 3.12 non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

La sezione 3.12 prevede i seguenti limiti massimi di aiuti di Stato:

  • per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 13 ottobre 2020 e il 27 gennaio 2021, 3.000.000 euro
  • per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 13 ottobre 2020 e la presentazione dell’istanza al contributo perequativo, 10.000.000 euro.

Ai fini della verifica dell’eventuale superamento del limite massimo di aiuti di Stato per la sezione 3.1 e per la sezione 3.12 alle date del 27 gennaio 2021 e alla data di presentazione dell’istanza, i soggetti richiedenti devono calcolare l’importo complessivo degli aiuti di Stato (fiscali e non fiscali) di cui hanno beneficiato per ciascuna sezione, facendo riferimento alle date di concessione di ogni misura agevolativa, riepilogate nella tabella contenuta nelle istruzioni all’istanza.

A tal fine, l’istanza prevede nel quadro A l’elenco degli aiuti di Stato ricevuti, con indicazione per ciascuno se è stato ottenuto rispetto alla sezione 3.1 e/o alla sezione 3.12.

Gli aiuti di Stato per i quali non è presente uno specifico rigo sul quadro A, devono essere riepilogati compilando il rigo “Altri aiuti ricevuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)”.

Se il richiedente si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, nell’istanza deve indicare nel quadro B i codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa unica.

Attenzione:

Se il richiedente fa parte di impresa unica, nel quadro A deve indicare i soli aiuti di Stato da lui percepiti, mentre ai fini della verifica di non superamento dei limiti massimi delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework deve conteggiare gli aiuti di Stato ottenuti da tutti i soggetti facenti parte dell’impresa unica.

Qualora, sommando il contributo perequativo richiesto con l’istanza all’importo complessivo di aiuti ricevuti per la sezione 3.1, il richiedente dovesse superare il limite massimo previsto per tale sezione dal 28 gennaio 2021, potrà richiedere il contributo limitatamente all’importo che consente di non superare il limite di aiuti di Stato. L’importo ridotto deve essere indicato nell’apposito campo “Minor importo richiesto” presente nella omonima sezione.

Attenzione:

Nel caso in cui, con gli aiuti percepiti precedentemente alla richiesta del contributo perequativo, il richiedente avesse già superato il limite massimo di aiuti di Stato previsto per la sezione 3.1 dal 28 gennaio 2021, non potrà presentare l’istanza.

Se il richiedente ha superato con gli aiuti già ricevuti il limite massimo previsto per la sezione 3.1 dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e/o i limiti massimi previsti per la sezione 3.12, deve compilare la sezione dell’istanza denominata “Superamento limiti sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”.

Il contribuente deve attestare sull’istanza di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all’importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.

In caso di fruizione di aiuti di Stato relativi all’Imu, il richiedente deve compilare il quadro C, indicando i dati relativi ai Comuni e al numero di immobili relativamente ai quali ha beneficiato di tali aiuti.

Attenzione: La compilazione del quadro C non sostituisce la dichiarazione Imu, la cui presentazione rimane quindi dovuta.

5) Fondo perduto perequativo: i codici tributo per uso in compensazione con F24

Con Risoluzione n 73 del 16 dicembre 2021 vengono istituiti i codici tributo:

  • per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto perequativo (di cui all’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) 
  • per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo non spettante oltre sanzioni e interessi.

In particolare ricordiamo che il comma 22 dell’articolo 1 del dl 73/2021 prevede che “A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.”

Pertanto per consentire l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 è istituito il seguente codice tributo:

  • “6957” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”. 

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. 

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”. 

Nel caso di restituzione del contributo non spettante, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, si istituiscono i seguenti codici tributo: 

  • “8134” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”; 
  • “8135” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”; 
  • “8136” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento; 
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati: 
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”; 
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; 
    • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8134, 8135 oppure 8136); 
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”;
    • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
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