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GESTIONE DELLE PERDITE D’ESERCIZIO NEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

Gestione delle perdite d’esercizio nel bilancio di esercizio 2020

Le perdite conseguite nell’esercizio 2020 a causa della pandemia seguono un trattamento speciale previsto dal legislatore per aiutare le imprese a superare questo periodo di crisi

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Il codice civile prevede specifiche conseguenze allorquando in ragione della perdita dell’esercizio il patrimonio netto scende al di sotto dei due terzi del capitale sociale o addirittura al di sotto del minimo legale.

Lo speciale è tratto dall'e-book Chiusura dei conti e redazione del Bilancio 2020 -  Autori  Marcheselli Dott. Gianluca - Kirchmayr Dott. Stefano

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1) Norme speciali per le perdite dell'esercizio 2020

Le perdite conseguite nell’esercizio 2020 a causa della pandemia, in base alle regole civilistiche, avrebbero costretto molte società ad abbattere il capitale sociale o, addirittura, a deliberare la messa in liquidazione della società. 

Per ovviare a tale problematica l’articolo 6 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, come modificato ad opera della Legge n. 178/2020, ha previsto che:

  1. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2425-duodecies del codice civile;
  2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;
  3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile, l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2445-duodecies del codice civile.
  4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

In ragione di tale articolo:

  • a seguito della perdita dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 il patrimonio sociale è sceso al di sotto dei due terzi del capitale sociale: vi è tempo fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2025 (per le società con bilancio coincidente con l’anno solare) per riassorbire la perdita in modo tale che il patrimonio netto risulti almeno pari ai due terzi del capitale sociale; solo laddove al 31.12.2025 il patrimonio sociale sia ancora al di sotto dei due terzi del capitale sociale si dovrà ridurre il capitale sociale in ragione delle perdite accertate;
  • a seguito della perdita dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 il patrimonio sociale è sceso al di sotto dei due terzi del capitale sociale e, inoltre, lo stesso si è ridotto al di sotto del minimo previsto dal codice civile: l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori ai sensi del codice civile può deliberare di rinviare ogni decisione fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2025 (per le società con bilancio coincidente con l’anno solare); solo laddove al 31.12.2025 il patrimonio sociale sia ancora inferiore al capitale sociale minimo si dovrà deliberare l’immediata riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale. Per tutto tale periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale;
  • la deroga alla normali norme civilistiche in tema di perdite riguarda esclusivamente la perdita dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020; non riguarda l’eventuale perdita dell’esercizio 2021 (salvo che nel frattempo vi siano nuovi interventi legislativi) e nemmeno quella dell’esercizio 2019; in tal senso si è espresso il Mise nella lettera circolare n. 26890/2021 – si segnala, comunque, che vi sono interpretazioni da parte del Consiglio Notarile di Milano e di Assonime secondo cui  la sospensione si applicherebbe a tutte le perdite emerse nel corso del 2020 indipendentemente dal periodo di produzione delle stesse e, quindi, anche a quelle relative a esercizi precedenti al 2020 (ed esempio, per perdite che nell’esercizio 2019 abbiano intaccato il capitale sociale in misura superiore al terzo);
  • Le perdite oggetto di questa speciale deroga dovranno essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione in appositi prospetti della loro origine e della loro movimentazione. In ragione di ciò è opportuno che in contabilità vengano tenute distinte da eventuali altre perdite.

2) Chiusura dei conti e redazione del Bilancio 2020

Lo speciale è tratto dall'e-book Chiusura dei conti e redazione del Bilancio 2020 -  Autori  Marcheselli Dott. Gianluca - Kirchmayr Dott. Stefano

L’e-book tratta tutte le novità del bilancio di esercizio 2020 e la procedura di formazione e di approvazione.

  • lo stato patrimoniale
  • il conto economico
  • il rendiconto finanziario
  • la nota integrativa
  • la relazione sulla gestione

Il manuale analizza, con taglio pratico e operativo, tutti i documenti del bilancio d’esercizio (lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario, la nota integrativa e la relazione sulla gestione) e tutti gli aspetti del processo di formazione del medesimo: dai primi controlli sul bilancio interno di verifica fino al deposito del bilancio nel Registro delle Imprese.

Grande attenzione viene posta alle regole di riclassificazione, indispensabili per la corretta predisposizione dello stato patrimoniale e del conto economico.

Per ogni voce del bilancio viene esaminata la normativa prevista dal codice civile, le disposizioni contenute nei principi contabili nazionali emanati dall’OIC nonché le principali norme di carattere fiscale.

L’opera è arricchita da numerose check list analitiche e da tabelle riassuntive.

Indice prodotto

1 Il bilancio di esercizio
1 | La funzione del bilancio
2 | Le fonti normative
3 | L’applicazione dei principi contabili internazionali
4 | I principi di redazione del bilancio
5 | Gli schemi e la struttura del bilancio
6 | Il bilancio in forma abbreviata: limiti, schemi e struttura
7 | Il bilancio delle micro-imprese
8 | Limiti per il collegio sindacale, la contabilità di magazzino e il bilancio consolidato
2 La procedura di formazione e di approvazione
1 | Il bilancio di verifica: primi controlli
2 | Le scritture di assestamento
3 | La redazione del progetto di bilancio
4 | L’approvazione del bilancio
5 | La destinazione degli utili
6 | La perdita d’esercizio
7 | La seconda convocazione e il ricorso al maggior termine
8 | Il formato XBRL
9 | Il deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese
10 | L’impugnazione del bilancio
3 Lo stato patrimoniale
1 | La funzione del bilancio
2 | A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
3 | B I) Le immobilizzazioni immateriali
4 | B II) Le immobilizzazioni materiali
5 | B III) Le immobilizzazioni finanziarie
6 | C I) Le rimanenze
7 | C II) I crediti
8 | C III) Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
10 | D) I ratei e i risconti attivi
11 | A) Il patrimonio netto
12 | B) I fondi per rischi e oneri
13 | C) Fondo trattamento di fine rapporto
15 | E) I ratei e i risconti passivi
16 | I conti d’ordine
4 Il conto economico
1 | La struttura generale del conto economico
2 | A1) I ricavi delle vendite e delle prestazioni
3 | A2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti
4 | A3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
5 | A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
6 | A5) Altri ricavi e proventi
7 | B6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
8 | B7) Costi per servizi
9 | B8) Costi per godimento beni di terzi
10 | B9) Costi per il personale
11 | B10) Ammortamenti e svalutazioni
12 | B11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
13 | B12) Accantonamenti per rischi
14 | B13) Altri accantonamenti
15 | B14) Oneri diversi di gestione
17 | C16) Altri proventi finanziari
19 | C17-bis) Utili e perdite su cambi
20 | D18) Rivalutazioni di attività finanziarie
21 | D19) Svalutazioni di attività finanziarie
22 | Proventi e oneri straordinari
23 | 20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
5 Il rendiconto finanziario
6 La nota integrativa
1 | Il contenuto della nota integrativa ex art. 2427 c.c
2 | Altre informazioni da riportare nella nota integrativa
3 | La nota integrativa abbreviata
4 | La nota integrativa in formato XBRL
7 La relazione sulla gestione
1 | Le nuove informazioni da fornire nella relazione sulla gestione
2 | Le altre informazioni della relazione sulla gestione
Appendice 1 – L’aggiornamento dei principi contabili nazionali
Appendice 2 – Le novità del decreto legislativo 139/2015
 Appendice 3 - Le conseguenze della pandemia COVID-19 sul bilancio

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