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LEGGE DI BILANCIO 2021: OK DELLA CAMERA IL TESTO BLINDATO PASSA ORA AL SENATO

14 minuti, Redazione ,28/12/2020

Legge di bilancio 2021: ok della Camera il testo blindato passa ora al Senato

La legge di bilancio 2021 ha ottenuto ieri sera 27 dicembre l'ok della Camera e ora passa al Senato per l'approvazione definitiva entro il 31 dicembre. La sintesi delle novità

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La Legge di Bilancio 2021 è stata approvata ieri sera 27 dicembre dalla Camera e prosegue il suo iter cominciato nel mese di ottobre per l'approvazione definitiva entro il 31 dicembre. Il testo, dati i tempi stretti, approderà al Senato per la definitiva approvazione blindato, e se non riceverà il si definitivo scatterà l'esercizio provvisorio.

Vediamo l'elenco delle principali novità, con alcuni dettagli da approfondire successivamente alla sua entrata in vigore.

1) Alcune misure a vantaggio delle famiglie

Spese veterinarie

Si eleva da 500 a 550 euro il limite per le spese veterinarie per le quali spetta una detrazione Irpef pari al 19%, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 (articolo 15, comma l, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi

Contributi per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali

Si introduce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di immobili siti nei comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, se riduca il canone del contratto di locazione. 

Il contributo è riconosciuto sino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. 

Per il riconoscimento del contributo il locatore è tenuto a comunicare in via telematica la rinegoziazione del canone di locazione all’Agenzia delle Entrate. 

Le modalità applicative delle nuove norme sono affidate a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ivi compresa la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale, in relazione alle domande presentate.

Bonus idrico

Secondo uno degli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio, coloro che cambieranno sanitari e rubinetteria fino al 31/12/2021 avranno la possibilità di accedere ad un bonus idrico non tassabile di 1.000 euro

L’intento è quello di migliorare il risparmio delle risorse idriche.

La legge di bilancio per il 2021 ha istituito un fondo chiamato “Fondo per il risparmio delle risorse idriche che verrà utilizzato per incrementare il cambio dei sanitari e della rubinetteria con sanitari e rubinetti più performanti dal punto di vista del risparmio idrico. 

Per saper a chi spetta si legga: Bonus sanitari e rubinetteria esentasse nella legge di bilancio 2021

Bonus TV 4.0

Si introduce un fondo che assegna 100 milioni di euro per il 2021 al fine di finanziare ulteriormente il contributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27dicembre 2017, n. 205, finalizzandolo non solo all’acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2

Kit digitalizzazione

Al fine di ridurre il divario digitale si prevede la concessione, a famiglie a basso reddito, con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria, di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità. 

Per la concessione del telefono sono stabilite le seguenti condizioni: 

  1. un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui; 
  2. non essere titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile; 
  3. dotarsi del sistema pubblico di identità digitale (SPID). 

Può essere concesso un telefono ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l’anno 2021. 

Le modalità di accesso al beneficio sono definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio o con decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Proroga e modifiche all’incremento per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 e all’imposta sull’acquisto di autoveicoli ad elevate emissioni di Co2

Si modifica per il 2021 l’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di Co2 (c.d. “ecotassa”), eliminando la sua applicazione per i veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e diminuendone gli importi per le altre fasce inquinanti.

Si conferma per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di Co2 ma con alcune modifiche rispetto al 2020.

Si introduce un contributo statale per l’acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali.

In dettaglio si modifica per il 2021 la disciplina dell’imposta sui veicoli inquinanti, introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021 per l’acquisto di veicoli con emissioni superiori a 160 gr/Km di Co2. 

Per l’anno 2021 in base al nuovo comma 1042-bis l’imposta si applicherà solo agli acquisti di veicoli con emissioni superiori a 191 gr/KM (anziché 161 gr/Km come previsto attualmente). 

L’importo rimarrà variabile, come attualmente, tra i 1.100 ed i 2.500 euro a seconda della fascia di emissione, ma vengono rimodulate le singole fasce di emissione per l’applicazione dell’imposta, cosicché la sua misura risulterà inferiore per molte delle fasce di emissioni inquinanti rispetto a quella vigente.

2) Alcune delle misure per le imprese

Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d’Italia

Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, si prevede la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale del 50% a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi. 

Si dispone che il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale abbiano già beneficiato:

  • le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno dieci anni;
  • le imprese devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento. 

L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regime de minimis, anche per il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. 

Trattamento IVA per cessioni di vaccini COVID-19 e kit diagnostici

Si stabilisce che:

  1. le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 (che presentano i requisiti indicati nel Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio o nella legislazione europea armonizzata) 
  2. le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione

 sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta fino al 31 dicembre 2022 (in deroga all’articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevedeva un’aliquota del 5 per cento).

Si dispone che le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta fino al 31 dicembre 2022. 

Tale norma deroga al numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce che i medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici nonché le sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale sono soggetti all'aliquota del 10 per cento.

Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

Attualmente è previsto che decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, le garanzie di SACE di cui all’articolo 1 del D.L. 23/2020, rilasciate a beneficio di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. mid-cap), sono concesse a titolo gratuito e fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI. 

In sostanza si consente alle imprese “mid-cap” di poter accedere allo strumento Garanzia Italia alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo Centrale di garanzia ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020, la cui operatività straordinaria, per le imprese “mid cap”, è prevista fino al 28 febbraio 2021 dall’articolo 40, comma 2 del disegno di legge. 

Inoltre, si dispone che a decorrere dal 1° luglio 2021, le predette imprese “mid cap” possono accedere, con una percentuale di copertura fino all’80% dell’importo del finanziamento, alle garanzie SACE rilasciate a condizioni di mercato, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina ordinaria inerente le attribuzioni della stessa SACE, comma 14-bis dell’articolo 6 del D.L. n. 269/2003. 

Si apporta dunque una modifica alla predetta disciplina, prevedendo che le imprese “mid-cap” possano richiedere di accedere allo strumento Garanzia Italia non già dal 1 gennaio 2021, bensì dal 1° marzo 2021. 

Si ricorda che il rilascio delle garanzie SACE è subordinato alle seguenti condizioni, che devono essere rispettate : 

  • il divieto per l’impresa beneficiaria di distribuzione di dividendi o di riacquisto di azioni (lett. i)); 
  • l’obbligo per l’impresa beneficiaria di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali (lett. l)); 
  • l’obbligo per il finanziatore di dimostrare che, ad esito del rilascio del finanziamento garantito da SACE, l’ammontare delle esposizioni nei confronti del finanziato è superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore della misura (lett. m));
  • l’obbligo di destinare il finanziamento, per non più del 20%, a date condizioni

Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in “PIR PMI”

Si attribuisce un credito d’imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine - PIR, ovvero quei piani costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 che (ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 2-bis del decreto-legge n. 124 del 2019), per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti. 

Il credito di imposta spetta alle persone fisiche titolari dei piani predetti ed è pari alle minusvalenze, perdite, e differenziali negativi realizzati con riferimento ai predetti strumenti finanziari qualificati, a condizione che essi vengano detenuti per almeno cinque anni e il credito di imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti medesimi.

Esso è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le componenti negative si sono realizzate, ovvero in compensazione mediante F24.

L’agevolazione non concorre alla formazione del reddito e ad esso non si applicano i limiti di legge per l’utilizzo e la compensabilità.

Il credito d’imposta si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Il comma 8 effettua alcune modifiche di coordinamento al decreto-legge Agosto (n. 104 del 2020) al fine di chiarire che i limiti di investimento nei PIR qualificati ai sensi del predetto articolo 13- bis, comma 2-bis del decreto n. 124 del 2019 sono pari a 300.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi.

Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere

Si istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della dotazione del Fondo – pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022 – di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.

Si demanda a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione delle modalità di attuazione della norma.

3) Le misure per il turismo

Sostegno alle attività economiche nei comuni di particolare interesse per il turismo straniero

Si interviene sulla disciplina del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico, di cui all’articolo 59 del D.L. n. 104/2020 (cd. D.L. Agosto, conv. con mod. in L. n. 126/2020). 

Il contributo è attualmente riconosciuto, ai sensi del citato art. 59, agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti (centri storici) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

  1. per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
  2. per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Si prevede l’estensione del contributo agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni dove sono situati santuari religiosi (ove siano state registrate, nell’ultima rilevazione presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti). Per tali comuni, diversi dai quelli capoluogo, tale previsione ha effetto per l’anno 2021 e ai relativi oneri si provvede entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno.

Misura per incentivare il turismo

Nel dettaglio si prevede la costituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo (MIBACT) di un Fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, per incentivare la ripresa dei flussi turistici di ritorno. 

Il Fondo è finalizzato a consentire, ai cittadini italiani residenti all’estero, che attestino la loro iscrizione all’AIRE, l’ingresso gratuito della rete dei musei delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica di cui all’art. 101 del Codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42/2004). 

Si istituisce presso la Presidenza del Consiglio, un Fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l’anno 2021, per la tutela e valorizzazione delle aree di interesse archeologico e speleologico, anche per la loro fruizione pubblica

In particolare, il Fondo viene finalizzato agli interventi di riqualificazione ed adeguamento degli impianti di illuminazione, di sicurezza e multimediali dei complessi carsici a vocazione turistica. 

Si demanda ad un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie la ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni e le province autonome in cui siano presenti le grotte naturali turistiche aventi specifiche caratteristiche (percorso visibile di lunghezza minima di 2km, una media annua di almeno 300 mila visitatori nel periodo 2015-2019, ricadenti in siti di interesse comunitario). 

A loro volta, gli enti territoriali provvederanno a trasferire le risorse a favore degli enti gestori dei complessi carsici.

Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo

Si introduce una esenzione dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli. 

Si tratta in particolare dei seguenti immobili: 

a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali; 

b) alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate; 

c) immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; 

d) discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate (comma 1). 

Le disposizioni introdotte si applicano in seno al cd. Temporary Framework per gli aiuti di Stato in corso di pandemia 

Si estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio (articolo 28) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali, alle agenzie di viaggio e ai tour operator; si dispone che per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetti sino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.

Si rifinanzia di 100 milioni per l’anno 2021 il Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti. 

Si estende la platea dei beneficiari del fondo alle imprese turistico-ricettive, genericamente intese.

La ripartizione del fondo, fino ai decreti ristori destinato solo alle agenzie di viaggio ed ai tour operator, è effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. I

l comma 6 incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge Agosto (articolo 79, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020) in ragione dell’attribuzione credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere negli anni 2020 e 2021.

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