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LO IAS 10 DISCIPLINA IN QUALI CASI SI È TENUTI A RETTIFICARE IL BILANCIO

Lo IAS 10 disciplina in quali casi si è tenuti a rettificare il bilancio

Lo IAS 10 disciplina in quali casi si è tenuti a rettificare il bilancio a seguito di fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio.

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Lo IAS 10 tratta di quegli eventi favorevoli o sfavorevoli, che si verificano tra la data di riferimento del bilancio e quella in cui ne viene autorizzata la pubblicazione e che possono essere distinti in due tipologie:

  • fatti che forniscono evidenze circa le situazioni esistenti alla data di riferimento del bilancio e che comportano una rettifica;
  • fatti che sono indicativi di situazioni sorte dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano una rettifica.

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1) Fatti che comportano una rettifica al bilancio

Il Principio riporta anche alcuni esempi di eventi appartenenti alla prima fattispecie come la conclusione di una causa legale che confermi che la società aveva un'obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio a fronte della quale occorre accantonare un fondo. Altro esempio è la conoscenza di informazioni che indichino che un'attività aveva subito una riduzione di valore alla data di chiusura dell'esercizio come nel caso in cui sopraggiunga il fallimento di un cliente o la vendita di rimanenze dopo il termine dell’esercizio che può fornire evidenza del loro valore netto di realizzo e comportare la rettifica dell'importo di una perdita per riduzione di valore precedentemente rilevata. Anche la scoperta di frodi o errori può dimostrare che il bilancio non è corretto e che conseguentemente va rettificato.

2) Fatti che non comportano una rettifica al bilancio

Qualora, invece, i fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio siano indicativi di situazioni sorte successivamente, non bisogna rilevare alcunché.

Un esempio è costituito da una flessione del fair value degli investimenti tra la data di chiusura dell'esercizio di riferimento e quella in cui il bilancio è autorizzato per la pubblicazione in quanto tali variazioni non fanno riferimento ad una situazione alla data di chiusura dell'esercizio, ma riflettono circostanze che si sono verificate successivamente. 

In materia di continuità aziendale il Principio sancisce che se la direzione decide di porre una società in liquidazione dopo la data di riferimento del bilancio non bisogna predisporre il bilancio seguendo i criteri di continuità di un'azienda in funzionamento. 

Ad ogni modo qualora dopo la data di riferimento del bilancio la società riceva informazioni rilevanti deve darne informativa, anche se tali eventi non incidono sui valori di bilancio. Esempi di fatti per i quali bisogna aggiornare l’informativa possono essere costituiti da un’aggregazione aziendale, acquisti di attività di un certo valore, espropri rilevanti, distruzioni a seguito di incendi di importanti impianti produttivi, la comunicazione o l'inizio dell'attuazione di una ristrutturazione.  

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