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LA CURA DEGLI ANIMALI IN TEMPO DI CORONAVIRUS

La cura degli animali in tempo di coronavirus

La cura degli animali in tempo di coronavirus in particolare dei cavalli è stata oggetto di una circolare del Mipaaf che detta le regole da adottare

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Il fermo di ogni  attività sportiva comporta una valutazione in termini di assistenza per quanto riguarda tutte quelle realtà sportive che impiegano, nella pratica sportiva quotidiana, l’utilizzo di animali come i cavalli, i cani, gli asini, i conigli, i pesci, ed ogni altro animale utilizzato in sport che vanno dall’equitazione, alla cinofilia passando per la pesca sportiva.

Gli animali hanno bisogno di assistenza quotidiana, di cure, di premure. Non possono e non devono essere vittime del blocco imposto a noi umani riguardo alla nostra libera circolazione.

Per tale motivo, su sollecitazioni provenienti da più parti, il Mipaaf – Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali- ha emanato la circolare n. 18209 del 25 marzo in tema di disposizioni attuative inerenti agli operatori ippici impegnati nella cura dei cavalli sportivi da sella e dei cavalli ippici.

1) Le attività ATECO che prevedono attività con impiego di animali

Ricordando, come noto, che il Dpcm del 9 marzo 2020 ha esteso all’intero territorio nazionale le disposizioni di cui all’articolo 1 del Dpcm 8 marzo 2020 modificando le prescrizioni i cui al comma 1 , lettera d) dello stesso decreto come si riporta di seguito nella versione attualmente in vigore:

«d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

Successivamente , il DPCM 22 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull’intero territorio nazionale, all’articolo 1, comma 1, lettera a) ha inteso normare, nel dettaglio, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto disposto nel seguito del provvedimento.

Nel prosieguo del medesimo comma 1, la lettera c) e la lettera d) prevedono quanto segue:

c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e) , previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

Già la precedente Circolare Mipaaf del 10 marzo 2020 aveva evidenziato che gli impianti sportivi potessero essere utilizzati a porte chiuse esclusivamente per le sedute di allenamento di atleti, professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dalle rispettive federazioni.

Tale orientamento è confermato anche dal Dpcm 22 marzo 2020 che alla lettera d) consente anche alle attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1).

Qui sorge il dubbio, poi fugato dalla circolare, circa la possibilità di accudimento, della manutenzione , della cura e della alimentazione finalizzata a garantire il benessere degli animali.

Tutte queste attività sono configurabili nelle varie sottocategorie delle attività economiche classificate con i codici Ateco 01. Vengono evidenziati:

• CODICE ATECO: 1.43: allevamento e riproduzione di cavalli, asini, muli o bardotti;

• CODICE ATECO: 1.62: presa in pensione e cura del bestiame per conto terzi;

• CODICE ATECO: 1.50: include l’allevamento di animali senza una produzione specializzata;

• CODICE ATECO: 1.62.09 : attività zootecniche per conto terzi: attività di promozione della riproduzione, della crescita e della produzione animale, servizi di ispezione e conduzione delle mandrie, ingresso al pascolo (soccida), castrazione dei galletti, pulizia dei pollai eccetera, attività legate all’inseminazione artificiale, doma di equini, tosatura di ovini, presa in pensione e cura del bestiame;

• CODICE ATECO:1.62.01 : attività dei maniscalchi

Al fine di garantire e assicurare la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equini, di garantire un riparo loro idoneo, pulito e proporzionato alle dimensioni degli animali e a garantire loro il movimento psico fisico quotidiano  ritenuto idoneo, è necessario consentire al personale di gestione degli impianti ospitanti , sempre nel rispetto di quanto previsto all’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 che dispone di evitare ogni possibile spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

2) Le figure professionali coinvolte nella cura degli animali

Al fine di adottare misure omogenee, anche con quelle di altri organismi sportivi del settore equestre, e di permettere i necessari spostamenti, le figure professionali riconosciute come coinvolte nella gestione delle attività consentite sono le seguenti:

Ippica

Società di corse

a) Dipendenti e/o collaboratori, dimostrato con adeguata documentazione della società di corse, operanti negli impianti e negli ippodromi adibiti alle specifiche attività di cura e movimentazione dei cavalli ospitati e manutenzione degli stessi impianti;

b) operatori ippici legati e collegabili, con adeguata documentazione comprovante, alla società di corse oppure ai cavalli ospiti della struttura:

• allenatori;

• guidatori/fantini;

• maniscalchi ed artieri ( artiere è colui il quale cura le attività di manutenzione delle strutture di ricovero e di addestramento, di cura psicofisica e di igiene del cavallo, di alimentazione dello stesso e di allenamento con il lavoro a terra o in sella)

proprietari o allevatori (solo nel caso in cui le Società di Corse dichiarino di non essere in grado di gestire autonomamente gli equidi ospitati presso l’impianto);

autisti dei van per il trasporto dei cavalli;

Cavallo da sella (Sport Equestri)

Associazioni Sportive dilettantistiche (ASD) o Società Sportive Dilettantistiche (SSD) Affiliate/Aggregate alla Federazioni Italiana Sport Equestri:

c) Dipendenti e/o collaboratori sportivi, dimostrato con adeguata documentazione delle ASD o SSD, operanti negli impianti dell’ASD o SSD adibiti alle specifiche attività di cura e movimentazione dei cavalli ospitati e manutenzione degli stessi impianti; nello specifico:

• istruttori/tecnici federali;

• cavalieri/guidatori/atleti con regolare autorizzazione a montare;

• Artieri e/o groom

d) Collaboratori sportivi legati e collegabili con adeguata documentazione comprovante alle ASD o SSD oppure ai cavalli ospiti negli impianti dell’ASD o SSD:

• maniscalchi;

• proprietari/affittuari/comodatari/affidatari (solo nel caso in cui le ASD o le SSD dichiarino di non essere in grado di gestire autonomamente gli equidi ospitati presso l’impianto);

• autisti dei van per il trasporto dei cavalli ospitati.

Ovviamente il soggetto in questione dovrà dimostrare la propria competenza in tema di accudimento e cura dei cavalli, producendo come documentazione:

1. documento valido di identità;

2. autodichiarazione sostitutiva nella quale indica, fornendo laddove possibile documentazione comprovante:

a. il rapporto con la struttura che ospita il/i cavallo/i (dipendente; collaboratore; ecc.);

b. la sua qualifica professionale, o documento equipollente (titolo di proprietà / affitto / comodato / affidamento del cavallo – passaporto equidio altro titolo di affitto/comodato/affidamento del cavallo; licenza professionale; lettera di incarico; tesserino di riconoscimento; carica federale, autorizzazione a montare, altro);

c. la provenienza e la destinazione del suo percorso;

d. la sede di detenzione del o dei cavalli;

e. le altre informazioni obbligatorie previste dalla autocertificazione come da modello vigente presente sul sito istituzionale del Ministero dell’interno;

f. ulteriore documentazione ritenuta idonea comprovare il proprio status.

Tutta documentazione che i soggetti operanti nel settore sono già abituati a produrre quando effettuano spostamenti e trasporto di animali, tant’è che viene richiamata la normativa in tema:

a) sul trasporto animali: nota del Ministero della Salute del 18 marzo 2020 prot. 6579;

b) sugli spostamenti per stati di necessità: nota dell’Ufficio Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2020 prot. UPS 2342 (allegata).

Viene precisato che per le Asd e le Ssd affiliate o aggregata alla Fise in base al quadro normativo vigente non si debba dare necessaria comunicazione al Prefetto ma viene comunque consigliato di controllare e prendere visione delle ordinanze regionali o di altre autorità locali in merito.

In ultimo le società gestrici dei centri di allenamento o degli ippodromi compete la corretta applicazione e il rispetto delle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica per cui dovranno:

a) nominare un “Responsabile agli accessi” alla struttura che dovrà assicurare la tenuta di un elenco dei soggetti autorizzati ad accedere all’impianto ippico;

b) incaricare il predetto Responsabile agli accessi di acquisire e conservare idonea autocertificazione resa dagli operatori, contenente le dichiarazioni sullo stato di salute come esplicitate nel vigente modello di autocertificazione diffuso dal Ministero dell’Interno; ovvero:

  • di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, dall’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale;
  • di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
  • di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle vigenti norme, in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento; unitamente all’impegno ad ottemperare alle regole indicate dal Governo per il contenimento delle forme di contagio. L’articolo 2, comma 1, lettera c) del DPCM 4 marzo 2020 prevedeva la presenza di personale medico incaricato dalla struttura sportiva al fine di effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra il personale in attività: tale obbligo era in relazione al possibile svolgimento di attività e di eventi sportivi a porte chiuse. In assenza di tale fattispecie, è sufficiente acquisire la predetta autocertificazione, tenuto conto della ovvia difficoltà di reperire personale medico che possa assicurare la propria presenza per tutta la giornata;

c) operare per il rispetto pieno della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d) del DPCM 4 marzo 2020, ovvero “mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno 1 metro” assicurando gli opportuni mezzi e strumenti di sicurezza personale;

d) dare la massima diffusione, all’interno dell’ippodromo, e/o dell’impianto sportivo alle misure igienico sanitarie di cui all’allegato 1 del DPCM 4 marzo 2020, assicurando la disponibilità delle soluzioni idro-alcooliche per il lavaggio delle mani, in esso previste.

Allegato

circolare Mipaaf 25 marzo
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