La Corte Suprema ha già affermato che la clausola del regolamento, di natura contrattuale, secondo cui le spese generali e di manutenzione delle parti comuni dell’edificio vanno ripartite in quote uguali tra i condomini, è pienamente valida posto che il diverso e legale criterio di ripartizione di quelle spese in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino è liberamente derogabile.
Continua la lettura dell'articolo su www.diritto.it
Visita il Focus dedicato al Condominio
Può interessarti il Software per l'invio delle spese di ristrutturazione e risparmio energetico che consente di inserire i dati relativi alle spese per recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni.
Ti consigliamo:
- Responsabilità dell'amministratore di condominio Libro
- Manuale del condominio - Libro di carta
- Il regolamento di condominio e le tabelle millesimali
- Condominio: Guida pratica alla gestione dei conflitti | Libro di carta
- Manuale di sopravvivenza in condominio | Libro di carta
- Manuale del condominio | Libro di carta