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SANZIONI AL LEGALE RAPPRESENTANTE INVECE CHE ALLA SOCIETÀ

Sanzioni al legale rappresentante invece che alla società

Risponde il socio/legale rappresentante per violazioni compiute dalla società per il suo interesse: a dirlo è la Corte di Cassazione

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Se una violazione viene commessa da un soggetto dotato di personalità giuridica ma nell’interesse di un socio e/o amministratore quest’ultimo può essere chiamato a rispondere per le sanzioni annesse. È questa la conclusione delle ordinanze nn. 12334/2019 e 12335/2019 emesse dalla Corte di Cassazione il 9.5.2019.

1) Responsabile delle violazioni chi le commette: persona fisica o giuridica

In linea di principio, in tema di sanzioni tributarie, opera il secondo comma dell’art. 2, D.Lgs. 472/1997 in base al quale la sanzione va sempre e comunque comminata o riferita all’autore (persona fisica) che ha commesso la violazione; se quest’ultima è commessa, invece, da una persona giuridica opera l’art. 11, D.Lgs. 472/1997 il quale introduce, un regime di responsabilità solidale tra persona giuridica e rappresentante legale della stessa sia l’art. 7, D.L. 269/2003, quale norma speciale, per il quale “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”.

Dall’interpretazione delle suesposte norme consegue che se la violazione è commessa da una persona fisica il responsabile è sempre quest’ultima mentre se viene commessa da una persona giuridica, ferma restando la responsabilità solidale, il responsabile principale sarebbe sempre la persona giuridica.

2) Responsabile per la Corte chi dalla violazione trae vantaggio

Al riguardo il ragionamento, rappresentato dalla Corte nelle due ordinanze, va oltre il dato interpretativo in quanto ancor prima di identificare il soggetto responsabile della violazione occorre, laddove naturalmente venga commessa da una persona giuridica, stabilire quale sia il beneficiario (persona fisica o giuridica) dell’utilità o del vantaggio che la violazione ha generato.

Argomentando in tal senso ne consegue, quindi, che se la violazione è commessa da una persona fisica (es. amministratore) nell’interesse ed a beneficio della società che lui rappresenta, quest’ultima, ai sensi dell’art. 7, sarebbe la destinataria della sanzione; per contro laddove la persona fisica, sfruttando lo “schermo” societario abbia commesso una violazione non nell’interesse della società ma in quello proprio ed esclusivo, la sanzione verrà irrogata alla persona fisica; in quest’ultimo caso il predetto art. 7, infatti, non troverebbe applicazione poiché verrebbe superato dall’art. 2 D.Lgs. 472/97 in quanto è pur vero che la violazione è commessa da una persona giuridica ma è altrettanto vero che essendo stata compiuta unicamente per trarre, al suo amministratore, un vantaggio è come se la stessa fosse stata compiuta da una persona fisica a nulla rilevando la presenza di una società.

Tale conclusione è anche supportata dall’art. 11 il quale, come detto, prevede una responsabilità solidale solo nel caso in cui la violazione sia commessa da una persona fisica nell’interesse della società da questi amministrata; ragionando al contrario, dunque, non sussisterebbe una responsabilità solidale per tutte le violazioni commesse da una persona giuridica nel solo ed unico interesse, diverso da quello sociale, del socio o amministratore che ha compiuto o concorso a compiere la violazione.

A ben vedere si tratta di una pronuncia che punta a rafforzare ulteriormente il principio cd. personalistico a cui sottostà il comparto delle sanzioni tributarie fornendo una chiave di lettura che va a ricercare il responsabile della violazione non tanto nel soggetto che l’ha compiuta quanto nel beneficiario degli effetti che la stessa produce.

Una pronuncia che, tra l’altro, analizza una fattispecie non così distante dalla realtà se si pensa che vi sono innumerevoli srl unipersonali in cui nella maggior parte dei casi l’unico socio è anche l’unico amministratore.

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