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COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI: EVOLUZIONE NORMATIVA E PREVIDENZA

Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli: evoluzione normativa e previdenza

Excursus normativo delle figure professionali agricole e inquadramento previdenziale dei coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali

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L’Italia con circa 55.000 imprese agricole condotte da under 35, è oggi al vertice in Europa nel numero di giovani impiegati in agricoltura, registrando una crescita dell'1,6 % rispetto ai primi tre mesi del 2018 ed evidenziando una dinamica migliore rispetto alla crescita totale degli occupati in Italia, che si è attesta intorno allo 0,9%.

Questo è quanto emerge dalle considerazioni fatte da ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), tratte dal dataset “indagine sulle forze di lavoro – ISTAT 2017”, il quale evidenzia un miglioramento dei dati dell'occupazione agricola, soprattutto nella fascia di età più bassa (15-34 anni) nel secondo trimestre del 2018.

Sono infatti 27.000 i nuovi occupati under 35 in agricoltura, alla crescita dell'occupazione giovanile nel settore, si affianca l'aumento delle imprese agricole condotte da giovani  (Dati Registro delle Imprese 2018), a Giugno 2018 sono 55.000 le imprese agricole giovanili, circa 3.000 in più rispetto al mese di Marzo 2018.

I dati confermano il grande interesse professionale ed imprenditoriale per il settore da parte delle nuove generazioni e le opportunità che in molte aree del Paese l'agricoltura offre, infatti nella maggior parte dei casi, le aziende agricole strutturate dai giovani Italiani, puntano anche sull’esaltazione delle caratteristiche distintive del territorio di appartenenza,  fattore che attribuisce alle stesse un valore aggiunto nella competizione globale.

Stando invece a quanto diffuso dal report annuale (Base Dati Istat Occupazione), presentato della Coldiretti a Gennaio 2018  in occasione dell’apertura della Fiera Agricola di Verona, una delle manifestazioni di settore con maggior notorietà a livello Nazionale, uno su quattro degli under 35 improvvisamente interessati alla terra, è laureato in giurisprudenza, ingegneria, scienze politiche, psicologia con una marcata cultura hi-tech: versatili sul web e con la tecnologia in generale, mentre otto su dieci, sono abituati a viaggiare all’estero, caratteristica che permette l’inserimento dei prodotti in nuovi mercati.

La presenza degli under 35 ha di fatto rivoluzionato il lavoro in campagna, dove il 70 % delle imprese, opera in attività che vanno dalla trasformazione alla vendita diretta dei prodotti, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, dalla sistemazione di parchi, giardini e strade, all’agricoltura sociale per l’inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti fino ad arrivare alla produzione di energie rinnovabili.

Grazie all’aumento delle imprese agricole condotte da under 35, migliorano anche i trend di altri settori quali: turismo, cultura, arte, cibo e cucina, comparti che hanno permesso all’export agroalimentare italiano di toccare la storica soglia di 41 miliardi di Euro nell’ultimo anno.

Questa rivoluzione è stata resa possibile, anche grazie alle diverse linee di finanziamento fornite dalle Politiche Economiche di Sviluppo Territoriale promosse dall’ Unione Europea, infatti tra il 2016 e il 2017 c’è stato un aumento del 6% dei finanziamenti erogati, circa 30.000 giovani under 35, hanno presentato domanda per l’insediamento in agricoltura tramite i Piani di sviluppo rurale “PSR” (61% concentrato al sud e nelle isole, il 19% al centro e il resto al nord).

Sono decenni che il peso dell’agricoltura all’interno del sistema produttivo Italiano va diminuendo, ma il recente trend innescato dagli under 35, sembra poter mettere in discussione uno scenario Nazionale con presenza di soli colossi.

Questo contributo intende fornire a questa consistente fetta di Neo Imprenditori Agricoli, delle linee guida per poter affrontare nel migliore dei modi questa nuova sfida.

Tratteremo in questa prima parte, dopo una premessa sull'evoluzione normativa inerente la qualifica dell'imprenditore agricolo,  l'inquadramento previdenziale per i coltivatori diretti e gli Imprenditori agricoli professionali  rimandando a un successivo articolo la trattazione delle le regole per avviare una attività agricola sia come impresa individuale che societaria.

1) Evoluzione normativa inerente le figure professionali in ambito agricolo

La Legge di Bilancio 2018, tramite l’articolo 1, comma 515, L. 205/2017, ha introdotto nell’articolo 7 L. 203/1982, un nuovo comma per effetto del quale: “Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola”.

Tale processo è iniziato con la L. 57/2001, con la quale il Legislatore ha ridisegnato i confini dell’agricoltura rimodulando il concetto di imprenditore agricolo, il quale non deve più svolgere obbligatoriamente un’attività direttamente connessa con il terreno, elemento quest’ultimo che diviene solamente potenziale e non più imprescindibile. Viene quindi introdotta una nuova figura imprenditoriale operante in agricoltura lo “IAP”, che sostituisce integralmente la figura dello “IATP”.

Tale esclusività è diretta conseguenza della diversità delle due figure professionali, in quanto, se per il coltivatore diretto rimane forte il legame con il fondo agricolo, così non è per lo IAP, in quanto è evidente l’assenza di un collegamento diretto dello IAP con l’esercizio di un’attività sul campo, tant’è vero che, a testimonianza del carattere prettamente direzionale di tale figura professionale, la copertura assicurativa deve essere azionata in via autonoma.

Di seguito analizzeremo puntualmente le figure introdotte, mediante il supporto di vari riferimenti normativi:

A. Coltivatore diretto: è un piccolo imprenditore che si dedica direttamente ed abitualmente, alla manuale coltivazione dei fondi (in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta) e/o all’allevamento ed attività connesse.
Viene quindi definito come colui che coltiva il fondo con il proprio lavoro e con quello della propria famiglia, a condizione che tale forza lavorativa, rappresenti almeno 1/3 di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.
E’ Evidente quindi, il nesso con il terreno e con lo svolgimento di attività strettamente agricole, tant’è vero che l’iscrizione all’INPS determina automaticamente anche quella all’INAIL. In questo ambito, l’obbligatorietà delle assicurazioni sociali, è nata con la Legge n. 1047/57 successivamente modificata dalla Legge n. 9/63 e dalla Legge n. 233/90.

B. Imprenditore agricolo: l’articolo 2135 del Codice Civile, così come modificato dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 228/200, precisa che: “è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura ed allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco, le acque dolci, salmastre o marine“.
La peculiarità dell’imprenditore agricolo, quindi, è data dal particolare contenuto del tipo di attività economica organizzata e mirata alla produzione di beni.

C. Imprenditore agricolo professionale: con l’emanazione della Legge 233/90, la tutela previdenziale è stata estesa anche agli imprenditori agricoli che, per le notevoli estensioni dei terreni posseduti e per il fabbisogno di giornate lavorative, non potevano essere inquadrati come Coltivatori Diretti.
A decorrere dal 01/07/1990, è stata riconosciuta la figura dell’Imprenditore agricolo a titolo principale IATP, al soggetto che si dedicava con professionalità all’organizzazione, programmazione e coordinamento dei fattori produttivi. Su tale figura è poi intervenuto il D.Lgs. n. 99/2004 che ha modificato la precedente normativa, istituendo la nuova qualifica di Imprenditore agricolo professionale IAP estendendone l’applicabilità anche ai soci di Società Agricole. Pertanto, attualmente, viene considerato “IAP” colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all’attività agricola di impresa, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all’art. 17 del reg. CE n.1257/99).
Lo IAP rappresenta quindi, una figura moderna di imprenditore del settore agricolo, un soggetto che riveste un ruolo organizzativo e dirigenziale e non meramente esecutivo e manuale.

2) La previdenza per coltivatori diretti e gli Imprenditori agricoli professionali

Il soggetto che avvia un’attività agricola (sia essa prevalente e/o unica attività lavorativa), ha l’obbligo di iscriversi e versare all’INPS i contributi previdenziali nella apposita gestione dei “lavoratori autonomi agricoli”.

Nel caso in cui l’attività agricola, risulta essere secondaria rispetto ad un’altra attività lavorativa posta in essere dal soggetto, lo stesso non ha l’obbligo di versare i contributi previdenziali, ma è soltanto tenuto a dare evidenza all’INPS del possesso del requisito.

Ad oggi le gestioni previdenziali risultano essere di due tipi, una per i coltivatori diretti (CD) e una per gli imprenditori agricoli professionali (IAP).

L’iscrizione nella gestione dei “Coltivatori Diretti”, è prevista quando il soggetto interessato coltiva manualmente il fondo e la manodopera dipendente non supera i due terzi di quella occorrente per i fabbisogni aziendali, considerando a proprio favore anche la manodopera dei propri famigliari.

Il soggetto interessato può alternativamente scegliere la gestione “IAP”, in tal caso non ci sono vincoli di manodopera ma occorre rispettare i requisiti dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004 secondo cui: “l’agricoltore deve essere un soggetto in possesso di conoscenze e competenze in agricoltura, deve ricavare dall’attività agricola almeno il 50% del proprio reddito da lavoro e deve dedicare all’attività agricola almeno la metà del proprio tempo lavorativo”.

A tal proposito, la circolare n. 36 del 28.02.2018 pubblicata dall’INPS, fornisce precisazioni normative ed indicazioni operative per il godimento del contributivo introdotto tramite la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

L’esonero in oggetto è riconosciuto ai coltivatori diretti CD e agli imprenditori agricoli professionali IAP, di cui all’art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n.99, di età inferiore a quaranta anni, che effettuino l’iscrizione nella previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.

L’agevolazione ha come obiettivo quello di incentivare nuove forme di imprenditoria nel settore agricolo, prevedendo un periodo massimo di trentasei mesi di esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, per la vecchiaia ed i superstiti.
Decorsi i primi trentasei mesi, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.
Come precisato in precedenza, l’esonero in questione, ha ad oggetto la quota per l'invalidità, per la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, cui sono tenuti a versare gli IAP e i CD per l’intero nucleo familiare.

Sono esclusi pertanto dall’agevolazione i seguenti contributi:

A. il contributo di maternità, dovuto ai sensi degli articoli 66 e seguenti del D. Lgs. 26 marzo 2001n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti CD e per gli imprenditori agricoli professionali IAP;

B. il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti CD.

Per ciò che riguarda la misura dell’esonero in questione, con riferimento al limite “de minimis” previsto dalla normativa vigente, si rammenta che il coltivatore Diretto CD può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso come titolare o per se stesso ed alcuni componenti del nucleo familiare, in conformità al parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee n. DPE 66 P-4 con nota del 5 gennaio 2018 e alle successive indicazioni fornite dall’INPS con la circolare n. 32/2018.
Come previsto dall’art. 1, comma 117, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ed è applicabile nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

In caso di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (esempio: ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti ed esonero contributivo in oggetto), in sede di tariffazione sarà applicata l’agevolazione più conveniente per il contribuente.

Si precisa inoltre che è possibile usufruire dell’esonero previsto dall’art. 1, commi 117 e 118 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, solo in caso di possesso dei seguenti requisiti:

A. quelli previsti dall’articolo 1, commi 1175 e 1176 Legge 296/2006, relativi all’ adempimento degli obblighi contributivi, all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, al rispetto degli altri obblighi di legge, al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti e stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

B. quelli previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, che forniscono indicazione per l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea per la gestione degli aiuti “de minimis” che, per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, ammontano ad € 15.000. Come già previsto per l’esonero per CD/IAP di cui alla legge n. 232 del 2016, per la verifica del contenimento del beneficio entro il limite di € 15.000, si tiene conto degli esoneri e delle riduzioni contributive applicabili nei due anni precedenti la domanda 2016 e 2017, dell’anno in corso 2018 e dei due anni successivi 2019 e 2020.

Con riferimento agli aiuti “de minimis”, si precisa che, a partire dall’entrata in vigore del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 234/2012, l’INPS provvederà al riconoscimento dell’incentivo solo dopo aver consultato il suddetto registro ed accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime “de minimis”, dell’intero importo concedibile dell’agevolazione.

Per poter essere ammessi alla fruizione del beneficio, i coltivatori diretti CD e gli imprenditori agricoli professionali IAP, una volta concluso il processo d’iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli che comporta l’attribuzione del Codice Azienda, devono inoltrare all’INPS una domanda telematica di ammissione all’incentivo.

La presentazione dell’istanza si effettua accedendo al cassetto previdenziale del soggetto interessato, nell’ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, dove è disponibile il modello telematico “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2018”.

La domanda va inoltrata all’INPS esclusivamente in via telematica, quindi non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo, avvalendosi dei moduli disponibili all’interno del cassetto previdenziale per autonomi agricoli. Successivamente l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà le verifiche in merito al possesso dei requisiti per l’accesso all’esonero e comunicherà l’eventuale ammissione al beneficio esclusivamente in modalità telematica nell’apposito campo “esito” del medesimo modulo di istanza. Nella comunicazione di ammissione al beneficio, sarà inoltre indicato l'importo del presunto beneficio spettante per ciascun anno. Nell’ipotesi di mancata ammissione al beneficio nel campo “esito” del modulo, sarà comunicato il diniego all’istanza di ammissione con indicazione della motivazione.

Per le iscrizioni dei coltivatori diretti CD e imprenditori agricoli professionali IAP, carenti della documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica, l’INPS procederà comunque all’attribuzione del Codice aziendale, ma la domanda di ammissione al beneficio verrà evasa con stato di "sospesa".

Successivamente, acquisiti tutti gli elementi necessari per il perfezionamento della pratica, la domanda sarà automaticamente elaborata e l’esito attribuito all’istanza sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli (ammissione/rigetto). Contestualmente sarà inviata una comunicazione (con invito ad accedere al Cassetto Previdenziale) all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio. L'esito attribuito all'istanza sarà comunque visualizzabile all'interno del Cassetto Previdenziale per autonomi agricoli, mentre gli operatori delle strutture territoriali, potranno verificare lo stato e l’eventuale esito di tutte le domande pervenute di propria competenza, accedendo all’apposita funzionalità “Comunicazione bidirezionale” dell’area Telematizzazione dei Servizi per l’agricoltura.

Alle posizioni che hanno presentato domanda di accesso al beneficio (modulo CD/IAP 2018), successivamente processate con “esito positivo”, sarà applicato l’esonero dal versamento nella misura indicata di seguito:
- 100% per i primi 36 mesi a decorrere dalla data inizio attività;
- 66% per gli ulteriori 12 mesi massimo;
- 50% per gli ulteriori 12 mesi massimo.

L’esonero riguarda solo la quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo addizionale di cui all’art. 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
La somma calcolata a titolo di esonero, sarà contenuta nel prospetto relativo al dettaglio contributivo alla voce “esonero ex Legge 205/2017”, visualizzabile nel Cassetto previdenziale autonomi agricoli.
Al fine di rilevare contabilmente l’esonero contributivo in oggetto, il cui l’onere è posto a carico dello Stato (ai sensi dell’art. 1, commi 117 e 118 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - legge di bilancio 2018), nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali,  evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), è stato istituito il conto “GAW37269” Sgravi di oneri contributivi a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, per le iscrizioni nella previdenza agricola, effettuate ai sensi dell’art.1, commi 117 e 118, della legge n. n. 205 del 27 dicembre 2017.
Come di consueto, le modalità di contabilizzazione saranno fornite direttamente dalla procedura gestionale di ripartizione delle riscossioni dei datori di lavoro agricoli, ed i rapporti finanziari con lo Stato, verranno curati dalla Direzione generale dell’Istituto.

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