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LA TUTELA DEI DISABILI NEL NUOVO CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

La tutela dei disabili nel nuovo Codice della Nautica da diporto

Cosa prevede il Nuovo Codice della Nautica da diporto per favorire l'accesso dei disabili alla nautica da diporto

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La tutela dei soggetti diversamenti abili, nel Nuovo Codice della Nautica da diporto, passa attraverso la previsione di assistenza per l'ormeggio al transito del disabili, con la previsione della riserva dell’1%, ma anche ulteriori specifiche disposizioni circa le modalità di utilizzo degli ormeggi, i limiti temporali entro cui è possibile far valere il diritto di attracco e la durata della sosta consentita, e prevedono la possibilità di utilizzo sussidiario per l’utenza indifferenziata, quando non vi sia esigenza specifica per assenza di imbarcazioni con soggetti diversamente abili a bordo, sebbene con opportune garanzie.

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1) Le norme derogatorie ai regolamenti dei porti per la tutela dei disabili

La riforma operata con il D.Lgs. n. 229/2017 attua   un importante processo di intervento normativo che si pone in linea con la mutata prospettiva   in tema di tutela delle persone con disabilità, alla luce della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti dei disabili, ratificata in Italia con Legge n. 18/2009, mettendo al centro la dignità, l’autonomia   e l’indipendenza della persona con disabilità di scegliere compiutamente, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, se vivere o meno il mare  .

In tale ottica, il nuovo art. 49-nonies del Codice, introdotto dalla recente riforma, reca la disciplina del transito delle unità da diporto, fornendo una compiuta regolamentazione dell’infrastruttura della nautica da diporto riservata ai disabili.

Lo scopo è quello di consentire il pieno e facile accesso alle strutture e assicurare così l’autentica inclusione e partecipazione alla vita sociale di tali persone  , rendendo in tal modo effettivo il principio di non discriminazione, sia diretta che indiretta.

Le suddette norme disciplinano, nel merito, le modalità di ormeggio al transito per i soggetti diversamente abili, con la previsione della riserva dell’1%, ma anche ulteriori specifiche disposizioni circa le modalità di utilizzo degli ormeggi, i limiti temporali entro cui è possibile far valere il diritto di attracco e la durata della sosta consentita, e prevedono la possibilità di utilizzo sussidiario per l’utenza indifferenziata, quando non vi sia esigenza specifica per assenza di imbarcazioni con soggetti diversamente abili a bordo, sebbene con opportune garanzie consistenti nella previsione che:

- il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, possa essere occupato da un’altra unità, con l’esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona diversamente abile o con persona con disabilità a bordo, esso dovrà essere immediatamente liberato;

- lo stazionamento nel punto di attracco di cui sopra, sia consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona diversamente abile, per un giorno e una notte e che, nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentano di riprendere la navigazione, l’autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.

Si tratta, come è evidente, di disposizioni derogatorie ai regolamenti dei porti  , alla luce dei superiori principi di ordine pubblico e di sicurezza, che costituiscono un limite all’autonomia contrattuale delle parti, consentendo ope legis, per ordine dell’autorità marittima, di intervenire nella sfera privata degli altri diportisti senza il loro permesso, spostando gli ormeggi e allontanando la loro unità, per far posto a quella delle persone con disabilità o con disabile a bordo.

In tal caso, l’ormeggio tutelato è sempre quello della persona diversamente abile, che deve, comunque, rimanere riservato nelle apposite parti o porzioni dell’infrastruttura, non creando, così, alcun tipo di discriminazione indiretta con comportamenti non corretti e di svantaggio  .

L’inaccessibilità dei luoghi e delle opportunità è lesiva dell’autostima del soggetto con problemi di disabilità, perché lo circonda di un clima di ostilità e di emarginazione e lo costringe a umiliarsi mendicando l’aiuto di altri. Tutto questo deve essere risolto con un impegno che non modifica “la persona per adattarla alla società ma dobbiamo girare la trottola: cercare di modificare la società per adeguarla alla persona”  .

In tale direzione sono previste apposite sanzioni per il mancato rispetto delle norme in esame verso i gestori delle infrastrutture, ma nello stesso tempo si ritiene che non vi sia preclusione per l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 67/2006 sulla tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.

L’accessibilità al diporto nautico dimostra di esser così una porta aperta sulla diversità, soprattutto sulla diversità di approccio mentale, verso un turismo sempre più accessibile  , che vede il coinvolgimento di più attori in quel dialogo continuo come strumento di democrazia e di prossimità tra le parti (pubbliche, private e del terzo settore) interessate dalle attività ricettive.

La norma, dettando una sostanziale omogeneità di regolamentazione in tutto il territorio nazionale, contribuisce a creare la citata “etica del diporto”, tesa alla conservazione ambientale dei beni demaniali marittimi, all’affermazione della loro intangibilità anche per le generazioni future, alla fruizione in sicurezza del mare ed è volta ad assicurare il godimento pieno e incondizionato a favore dei singoli, inteso in senso pluralista, secondo la costituzione formale e materiale.

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