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CRIPTOVALUTE: UN TENTATIVO DI INQUADRAMENTO FISCALE

Criptovalute: un tentativo di inquadramento fiscale

L'inquadramento fiscale delle criptovalute tra cui la piu' nota Bitcoin attendono ancora la disciplina civile e fiscale nonostante a loro diffusione

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Le criptovalute sono un’ invenzione dell’uomo che, seppure possa vantare ormai quasi un decennio, trova la sua affermazione negli ultimi due anni. La nascita della prima criptovaluta, il bitcoin, è avvenuta nel gennaio del 2009 ed è sostanzialmente da ricondurre alla volontà di creare, dopo la bolla finanziaria del 2008, una soluzione alternativa a quel sistema che ha portato al dissesto un alto numero di risparmiatori.
Tale soluzione doveva necessariamente quindi far convergere il consenso e la fiducia della collettività con la dimensione digitale; ed ecco la nascita del Blockchain.
L’infrastruttura su cui si basano le cripto valute è appunto il Blockchain, ovvero un registro digitale in grado di tenere traccia di tutte le transazioni garantendo inoltre la sicurezza dei pagamenti e la certificazione delle proprietà. Le persone possono, grazie a questo sistema, scambiarsi Bitcoin senza  passare da istituzioni bancarie, carte prepagate o carte di credito.
In parole povere le criptovalute possono essere viste come files, dotate di un controvalore economico, che permettono, a chi le possiede di scambiare beni e servizi.
 

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1) Le cripto valute attendono le norme civili e fiscali

Dal punto di vista normativo e in particolare fiscale, non vi è ancora una legislazione specifica ed esaustiva della materia; i punti fermi a cui, ad oggi,si fa riferimento sono dati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22 Ottobre 2015, causa C-264/14, e dalla Risoluzione 72/E del  02/09/2016.

Cerchiamo quindi, di capire il trattamento fiscale delle criptovalute ai fini dell’ Iva e delle imposte sui redditi.

Secondo i giudici europei, le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità di criptovaluta e viceversa, effettuate dietro corrispettivo per il margine dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita applicato dagli operatori ai propri clienti, costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso. Pertanto, i compensi ricevuti per l ‘attività di intermediazione di criptovalute con valute tradizionali, svolta in modo abituale e professionale, rappresenta un’attività rilevante ai fini Ires, Irap e Iva.

Secondo la sentenza in esame, tale tipo di operazioni  rientrano tra le operazioni “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” di cui all’art. 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE; siamo di fronte ad un’interpretazione autentica della direttiva Iva e, in quanto tale, deve necessariamente essere accolta a livello nazionale.

L’Agenzia delle Entrate infatti nella risoluzione 72/E, in risposta all’istanza di interpello fatta da una società a responsabilità limitata, chiarisce che l’attività finanziaria, “remunerata attraverso commissioni pari alla differenza tra l’importo corrisposto dal cliente che intende acquistare/ vendere Bitcoin e la migliore quotazione reperita dalla Società sul mercato, debba essere considerata  ai fini Iva quale prestazione di servizi esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 3) del D.P.R. 633 del 26 Ottobre 1972”.

Ai fini delle imposte dirette, dovranno essere tassati i componenti di reddito derivanti dall’attività di intermediazione di acquisto e vendita di criptovalute, al netto dei costi inerenti a tale attività. Gli elementi di reddito positivi  o negativi saranno dati dalla differenza tra i prezzi di acquisto sostenuti dalla società e i costi di acquisto a cui si è impegnato il cliente oppure, in caso di vendita, alla differenza tra i prezzi di vendita praticati dalla società e i ricavi di vendita garantiti al cliente. Gli elementi positivi costituiranno i ricavi caratteristici della società e, in quanto tali contribuiranno alla formazione della base imponibile soggetta a tassazione ordinaria ai fini Ires ed Irap.

Le criptovalute, che a fine esercizio saranno nella disponibilità della società, dovranno essere valutate secondo il cambio in vigore alla chiusura dell’esercizio e tale valutazione assumerà rilievo fiscale secondo quanto disciplinato dall’art. 9 del Tuir. Occorre fare riferimento al c.d. valore normale, ovvero il valore corrispondente alla quotazione delle criptovalute al termine dell’esercizio che, come suggerito dall’amministrazione finanziaria, potrà essere considerato il valore medio delle quotazioni ufficiali riscontrabili sulle piattaforme online su cui le criptovalute vengono scambiate.
Per quanto riguarda invece,  la tassazione in capo alle persone fisiche delle plusvalenze generate  dalla vendita di criptovalute,  volendo considerarle al pari della valuta estera, bisogna fare riferimento alla scelta del legislatore italiano di tassare esclusivamente il capital gain su valute estere acquistate e detenute per finalità speculative. 

La finalità speculativa si realizza, secondo l’art. 67 comma 1-ter del Tuir quando “la giacenza dei depositi di conto corrente complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui” nel periodo d’imposta; vengono altresì considerate “detenute per finalità speculative” solo le valute estere cedute a termine.  A questo punto, una volta verificata la finalità speculativa, i plusvalori dovrebbero essere tassati con l’aliquota del 26% e, in caso di gestione affidata ad un’ intermediario finanziario, dovrebbe essere applicata la ritenuta d’acconto a titolo d’imposta.
Tuttavia, sarebbe necessario un’ intervento del legislatore poiché nella compravendita di criptovalute non si parla nè di cessione a termine , nè di deposito di conto corrente.

Inoltre secondo la BCE le valute virtuali non possono essere ricondotte alla definizione di moneta e di valuta estera ; pertanto le criptovalute potrebbero essere alternativamente:
•  ricondotte a titoli non rappresentativi di merci e quindi le eventuali plusvalenze tassate secondo quanto disciplinato dall’art 67 lettera c-ter) del Tuir;
•  considerate come “strumenti finanziari da cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto” secondo la lettera c-quinquies del comma 1 dello stesso art. 67 del Tuir.
In queste ultime due ipotesi, la tassazione sarebbe sempre pari al 26% ma troverebbe applicazione indifferentemente dai saldi detenuti dal contribuente. Così facendo, probabilmente, verrebbe tassato un numero molto più elevato di contribuenti, poiché in molti si sono avvicinanti alle criptovalute esclusivamente per fini speculativi, senza investire però, somme di denaro tali da poter essere considerate rilevanti dal diritto tributario italiano.
Considerato il crescente interesse per le valute elettroniche, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore volto a dare maggiore certezza dal punto di vista civilistico e permettere dunque un corretto inquadramento fiscale.

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