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CESSIONE D’AZIENDA O DI SINGOLI BENI: IVA O REGISTRO?

Cessione d’azienda o di singoli beni: Iva o registro?

l'Agenzia riqualifica una cessione di macchinari come cessione di azienda e nega la detrazione IVA ma la Cassazione rigetta il ricorso:sentenza 9575/2016

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La Corte di Cassazione nella   Sentenza n. 9575 dell’11 Maggio 2016 ribadisce che deve intendersi come cessione di azienda  solo il trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo; occorre, dunque, la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione.

IL CASO

Con due distinte operazioni soggette ad Iva, una società cedeva ad un’altra alcuni macchinari, consentendo quindi alla cessionaria di detrarre l’Iva sulle operazioni passive. L’Agenzia delle Entrate  riqualificava tale operazione come cessione d’azienda (quindi fuori campo Iva) ed emetteva un avviso di accertamento che veniva prontamente impugnato.

La Ctr, ribaltando l’esito di primo grado, accoglieva l’appello delle due società che facevano parte di uno stesso gruppo ma esercitavano differenti attività. Secondo i giudici , infatti, non era rinvenibile un’operazione di cessione di azienda in quanto i beni ceduti non erano stati in precedenza organizzati a fini produttivi ma, solo a seguito della cessione, la società acquirente li aveva coordinati per dar vita ad una produzione diversa da quella della cedente; inoltre era mancata la cessione di clientela.  In altri termini i beni ceduti erano inidonei di per sè ad integrare la potenzialità produttiva propria dell'impresa.

Col successivo ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate denunciava, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 2555 c.c. e agli articoli 20 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 in quanto la Ctr avrebbe omesso di considerare che per integrare una cessione di azienda è sufficiente che i beni trasferiti, ancorché inutilizzati, mantengano comunque una potenzialità produttiva che li renda idonei all'esercizio di impresa.

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TRATTO DA:  "Cessione d’azienda o di singoli beni: Iva o registro ?" Commento del dott. F. Brandi alla sentenza n. 9575/ 2016 (PDF - 8 pagine)

1) 1. CESSIONE DI AZIENDA O VENDITA DI SINGOLI BENI: ALTERNATIVITA’ IVA-REGISTRO

Com’è noto, ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera b) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non sono considerate cessioni di beni “le cessioni e i conferimenti in società o altri enti compresi i consorzi e le assicurazioni o altre associazioni, che hanno per oggetto aziende o rami d’azienda”.

Stante il principio di alternatività IVA/registro sancito dall’articolo 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, l’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per difetto del presupposto oggettivo comporta che la cessione dell’azienda o di un suo ramo debba essere assoggettata all’imposta di registro, avuto riguardo, ai sensi degli articoli 50 e 51 del citato DPR n. 131 del 1986, al valore complessivo dei beni che la compongono, compreso l’avviamento.

Diversamente, il “mero” trasferimento di uno o più beni aziendali resta assoggettato ad IVA secondo le regole ordinarie, con la possibilità per il cessionario dei beni di operare la detrazione, ove spettante.

E’ altresì noto che la cessione dell’azienda comporta di regola un carico fiscale maggiore per l’imprenditore rispetto alla cessione dei singoli beni che la compongono; l’IVA, infatti, è neutrale, mentre l’imposta di registro rappresenta un onere aggiuntivo, calcolato tenendo conto anche della componente avviamento, altrimenti non incidente. Da qui la tendenza, riscontrata presso alcuni contribuenti, a celare la cessione di un’azienda attraverso la vendita frazionata dei beni ovvero la cessione di beni non attualmente produttivi.

Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che in tema di interpretazione degli atti ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro “…il criterio fissato dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20[1] … comporta che nella qualificazione di un negozio, deve attribuirsi rilievo preminente alla sua causa reale ed alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti”.  (....)

[1]              Detta disposizione prevede che “L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.

2) Qualificazione cessione di azienda

(...)

In relazione alla problematica della riqualificazione di una serie di atti nell’unica operazione di cessione di azienda, la Cassazione, con la sentenza n. 1405 del 2013, ha precisato che :

in presenza di una cessione di beni atti, nel loro complesso e nel loro collegamento, all'esercizio d'impresa, si deve ravvisare una cessione d'azienda soggetta ad imposta di registro, mentre solo la cessione di singoli beni, inidonei di per sé ad integrare la potenzialità produttiva propria dell'impresa, deve essere assoggettata ad IVA (Cass. 897/2002);

v'è cessione di azienda anche nel caso in cui i beni ceduti nella loro complessità siano potenzialmente utilizzabili per attività d'impresa, senza che abbia rilievo il requisito dell'attualità (Cass.  9162/10).

La sentenza 1405 conferma un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (sul punto si vedano le sentenze n. 9163 del 16/4/2010, 24913 del 10/10/2008, 24552 del 26/11/2007 e 10660 del 7/7/2003, emesse in relazione alla cessione dell’azienda effettuata mediante successivi atti di cessione dei singoli cespiti), secondo cui l’individuazione di un vincolo funzionale tra i singoli beni configura l’oggetto della cessione, non nella somma dei beni, bensì nel complesso organico unitariamente considerato, dotato di una potenzialità produttiva atta a farne emergere, ex ante, la complessiva attitudine anche solo potenziale all’esercizio d’impresa.

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