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INFORTUNIO: LA RENDITA AI SUPERSTITI DIPENDE ANCHE DAL LORO REDDITO

Infortunio: la rendita ai superstiti dipende anche dal loro reddito

Sentenza della Cassazione 18914 del 9 settembre 2014: in caso di morte di un lavoratore, la rendita alla madre rientra tra le assegnazioni "eventuali" ed è soggetta anche a valutazioni sul reddito di chi la richiede

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La Corte di cassazione sezione lavoro ha ribadito della recente sentenza n. 18914 del 9 Settembre 2014  che il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti  non è automatica ma presuppone la vivenza a carico.
Questo requisito è provato quando ricorrano contestualmente due condizioni:
1. la prima, il pregresso efficiente concorso del lavoratore deceduto al mantenimento degli ascendenti mediante aiuti economici;
2. la seconda, la mancanza per gli ascendenti di autonomi e sufficienti mezzi di sussistenza.
In quest'ultima condizione va adeguatamente considerato il reddito del superstite che richiede la suddetta rendita.
IL CASO
La Corte d'appello ha accolto l'appello proposto dall'INAIL e, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda della ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della rendita nella qualità di ascendente superstite del proprio figlio, deceduto a seguito di infermità contratta in servizio.
Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione la signora, che è stato rigettato, sulla base del principio secondo cui:
"il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti, D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 85, presuppone, ai sensi del successivo art. 106, la cosiddetta "vivenza a carico", la quale è provata quando ricorrano contestualmente due condizioni: a) il pregresso efficiente concorso del lavoratore deceduto al mantenimento degli ascendenti mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sostentamento; b) la mancanza, per gli ascendenti, di autonomi e sufficienti mezzi di sussistenza, concetto, quest'ultimo, che richiama l'espressione "mezzi necessari per vivere" di cui all'art. 38 Cost., comma 1".
Nel caso di specie era in discussione il requisito di cui alla lett. b) vale a dire il requisito reddituale del superstite.

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1) per approfondire scarica il commento completo con il testo integrale della sentenza:


IL CASO

IL COMMENTO

  1. Rendita per infortunio sul lavoro ai superstiti e D.P.R. 1124/1965
  2. Art. 106 del D.P.R1124/1965 e mezzi di sussistenza autonomi: orientamenti giurisprudenziali

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

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