HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

LAVORO SOMMINISTRATO A TERMINE SOLO SE IL FABBISOGNO È TEMPORANEO

Lavoro somministrato a termine solo se il fabbisogno è temporaneo

Cassazione n.20598/2013: il contratto a termine anche in somministrazione è legittimo solo se c'è la prova concreta che il fabbisogno di personale è temporaneo

Ascolta la versione audio dell'articolo
In tema di contratto di lavoro somministrato, la causale indicata nel contratto non significa che la stessa valga a rendere legittima l'apposizione del termine a prescindere dalla prova della sussistenza, in concreto, di una situazione che sia riconducibile alla ragione indicata in contratto. Ne discende l'illegittimità della causale in difetto della prova della contingente necessità, temporanea, di fabbisogno di ulteriore personale in relazione a situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili.
IL CASO
In data 17 marzo 2004  una società per azioni  stipulava con una agenzia di somministrazione di lavoro un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, per l'utilizzazione, nel periodo 22 marzo 2004 – 31 maggio 2004, di 10 lavoratori per "maggiore fabbisogno di personale connesso a situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili". In base a tale contratto l'agenzia inviava a (OMISSIS) S.p.A il lavoratore) che, complessivamente,veniva avviato presso (OMISSIS) S.p.A per tre periodi di lavoro.
Ebbene, il lavoratore citava la societa innanzi al Tribunale di Pesaro chiedendo che venisse dichiarata la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro temporaneo con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato, riammissione in servizio alle dipendenze di (OMISSIS)S.p.A. e pagamento delle retribuzioni a decorrere dalla data di messa in mora. Il Tribunale rigettava il ricorso; il lavoratore proponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Ancona.
Il Collegio investito della questione accoglieva il gravame, così disponendo:"accertato che la somministrazione di lavoro di cui al contratto di fornitura datato 22 marzo 2004, prorogato sino al 30 settembre 2004, è avvenuta fuori dei limiti e delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, dispone la costituzione dall'inizio della somministrazione, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tuttora in essere alle dipendenze della datrice di lavoro utilizzatrice e condanna la società alla riammissione del ricorrente nel posto di lavoro disponibile nella filiale di (OMISSIS) ovvero nella filiale più vicina. Condanna la società al pagamento, a titolo risarcitorio, con decorrenza dal 23 gennaio 2007, fino alla effettiva riassunzione, di una somma mensile corrispondente all'ultima retribuzione mensile globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione".
La Corte in motivazione precisava che, considerata la data di stipulazione del contratto, 22 marzo 2004, si applicava la disciplina del contratto di somministrazione dettata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, il cui art. 85, comma 1, lett. f), aveva abrogato la disciplina previgente, ma il cui art. 86, comma 3, faceva salve in via transitoria e sino alla scadenza manteneva in vigore le clausole dei contratti collettivi vigenti "con esclusivo riferimento alla determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione a termine".Conseguentemente, secondo la Corte, la disposizione dell'art. 20, comma 4, deve essere integrata con la previsione collettiva, che rende quindi legittima la causale indicata nel contratto di fornitura.
Tuttavia la Corte ha ritenuto che l'apposizione del termine fosse illegittima non per genericità della causale, ma perché la prova documentale e testimoniale aveva dimostrato che "la predisposizione a livello nazionale del progetto della nuova rete e l'avviamento della nuova rete di trasporti postali "week end", allegate come ragione del fabbisogno di personale connesso a situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili, non avevano comportato apprezzabili variazioni in termini di consequenziali necessità di adeguamento delle risorse umane estese al CPO che, viceversa, seguitava a funzionare nella modalità manuale mentre era stato meccanizzato il centro di smistamento della corrispondenza di(OMISSIS)".
La societa propone ricorso in Cassazione, che viene rigettato dalla Suprema Corte.

1) Per approfondire scarica il Commento completo con il testo della sentenza:

L'ACQUISTO E' SEMPLICE E SICURO CON LA NOSTRA BUSINESS CARD RICARICABILE LEGGI QUI e compra solo QUANTO e QUANDO  vuoi!

Ti potrebbero interessare anche i libri di carta 

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 30/04/2024 Avviso assistenza bambini oncologici: contributi 2024 a ETS

Modelli e Istruzioni del Ministero del lavoro per le domande di contributo ad associazioni e fondazioni per progetti di assistenza

Avviso assistenza bambini oncologici: contributi 2024 a ETS

Modelli e Istruzioni del Ministero del lavoro per le domande di contributo ad associazioni e fondazioni per progetti di assistenza

Contratti di lavoro negli appalti: stretta con la conversione del DL 19-2024

Rischi anche per i committenti in caso di violazioni della normativa in tema di applicazione integrale dei CCNL piu rappresentativi

Verifiche  attrezzature: elenco aggiornato al 22 aprile 2024

50° elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Come funziona l'obbligo - decreto direttoriale 2024 e precedenti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.