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LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE E L’ESDEBITAZIONE DI QUEST’ULTIMO

Lo svolgimento della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore e l’esdebitazione di quest’ultimo

Una volta emesso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio del debitore si entra nella fase operativa, che rimane aperta (come prescrive il comma 4, dell’art. 14-quinquies della Legge n. 3/2012) fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione, e in ogni caso, per i 4 anni successivi al deposito della domanda.

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La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore si svolge secondo un iter che parte dalla formazione dell’inventario e dell’elenco dei creditori (art. 14-sexies della Legge n. 3/2012), passando per la presentazione delle domande di partecipazione (art. 14-septies della Legge n. 3/2012), la formazione del passivo (art. 14-octies della Legge n. 3/2012) e la liquidazione dell’attivo (art. 14-novies della Legge n. 3/2012). Il Giudice, accertato il completamento del programma di liquidazione e non prima di 4 anni del deposito della domanda di liquidazione da parte del debitore, dispone con decreto la chiusura della procedura di liquidazione. Il debitore persona fisica, entro un anno dal decreto di chiusura della procedura, può presentare ricorso al Giudice per l’esdebitazione.

1) La formazione dell'inventario e la domanda di partecipazione alla liquidazione

Vediamo ora come si svolge la liquidazione del patrimonio del debitore. Il primo passo, ai sensi dell’art. 14-sexies della Legge 3/2012 è la formazione dell’inventario dei beni che fanno parte del patrimonio del debitore da parte del liquidatore che, subito dopo, comunica ai creditori ed ai titolari di diritti reali e personali di godimento su beni immobili o mobili nel possesso o nella disponibilità del debitore le seguenti informazioni: 
  1. che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia la prova della ricezione (quindi anche con raccomandata cartacea A.R., telefax, telegramma, ecc.), la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'art. 14-septies, che riportiamo nel prossimo capoverso, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni dovranno essere eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
  2. la data entro cui vanno presentate le domande;
  3. la data entro cui sarà comunicato al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.
Ai sensi dell’art. 14-septies, la domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili e' proposta con ricorso al Giudice che segue la procedura che contiene:
  1. l'indicazione delle generalità del creditore;
  2. la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, oppure la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
  3. la succinta esposizione degli elementi di fatto e di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
  4. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
  5. l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente per la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore (1° comma).
Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere (2° comma).
Anche nella procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, come in quella del piano del consumatore, non c’è bisogno di raggiungere l’adesione di un numero di creditori che rappresenta una percentuale minima dei crediti riportati nello stato passivo di cui ai successivi capoversi. La legge si affida chiaramente all’interesse dei creditori a presentare la domanda di partecipazione alla liquidazione, tanto più che, come abbiamo già visto nel paragrafo precedente, a partire dalla data del decreto di apertura fino a quella del decreto di chiusura della procedura di liquidazione i creditori non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive né acquistare diritti di prelazione sui beni facenti parte del patrimonio oggetto della liquidazione stessa.

2) La formazione del passivo ai fini della liquidazione

Scaduto il termine entro il quale devono essere presentate le domande di partecipazione alla liquidazione, il liquidatore, dopo avere esaminato quelle che sono giunte, predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati (il debitore, i creditori e i titolari di diritti reali e personali sui beni del debitore), assegnando loro un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni attraverso posta elettronica certificata o con altri mezzi con cui vi sia la prova della ricezione del messaggio (quindi anche con raccomandata cartacea A.R., telefax, telegramma, ecc.) (art. 14-octies, 1° comma).
In assenza di queste osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti del procedimento di liquidazione, cioè al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui reali e personali sui beni del debitore (2° comma).
Quando sono formulate osservazioni ed il liquidatore le ritiene fondate, questi, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell’ultima osservazione, predispone un altro progetto di stato passivo e lo comunica alle parti della liquidazione. In presenza di contestazioni fondate non superabili, il liquidatore rimette gli atti al Giudice che lo ha nominato che provvede alla definitiva formazione dello stato passivo della liquidazione. A questa fase della procedura si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss. c.p.c. sui procedimenti in camera di consiglio. L’eventuale reclamo avverso il decreto si propone al Tribunale e del collegio che decide non può fare parte il Giudice che ha emanato il provvedimento (commi 3°, 4° e 5°).

3) La liquidazione dei beni del debitore

Si giunge così alla fase della liquidazione vera e propria: il liquidatore, entro 30 giorni dalla formazione dell’inventario, deve elaborare un programma di liquidazione che comunica al debitore ed ai creditori ed ai titolari di diritti reali e personali sui beni del debitore e deposita nella cancelleria del Giudice che segue la procedura. Il programma di liquidazione deve assicurare la ragionevole durata della procedura stessa (art. 14-novies, 1° comma).
Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Di quest’ultimo fanno parte anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore.
Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi, nonché i mezzi di pubblicità e di trasparenza delle operazioni di vendita citate sono quelli previsti dal Regolamento del Ministro della Giustizia previsto dal 7° comma dell’art. 107 del RD 267/1942.
Inoltre, il liquidatore è obbligato a cedere i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda ed è legittimato ad esercitare qualsiasi azione prevista dalla legge per conseguire la disponibilità dei beni ed il recupero dei crediti compresi nel patrimonio del debitore da liquidare e comunque collegati all’attività di amministrazione di questo (art. 14-decies).
Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure di vendita il debitore, i creditori, i titolari di diritti sui beni del debitore e il Giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il Giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi (2° comma dell’art. 14-novies).

Il Giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza con decreto lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione e dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta (3° comma). Sulla base dello svincolo disposto dal Giudice delle somme incassate dalla vendita dei beni e dall’incasso dei crediti si procede al pagamento dei creditori pecuniari.
Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima di quattro anni dal deposito della domanda di liquidazione da parte del debitore, il Giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura (5° comma).
Anche se nella pratica non è (purtroppo) eccessiva, una lunghezza minima di quattro anni della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore non ci sembra possa rappresentare un incentivo ad utilizzarla, specie se tiene presente anche la norma esposta nel capoverso successivo.
Come già detto alla fine del paragrafo precedente, ai sensi dell’art. 14-undecies, i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiscono oggetto della procedura di liquidazione, dedotte le spese sostenute dal debitore il cui patrimonio viene liquidato per l’acquisto e la conservazione dei beni e dei crediti medesimi. Facciamo notare che i crediti non sono citati nel testo dell’art. 14-undecies, ma nel suo titolo (che molti ritengono non faccia parte del testo della norma di legge): in ogni caso sarebbe illogico che i crediti sopravvenuti non rientrassero nel patrimonio di liquidazione o fra i beni, intesi in senso lato come elementi della massa attiva e non tecnico-giuridico (cioè i beni come cose che possono essere oggetto di diritti, ai sensi dell’art. 810 c.c.), che fanno parte di quest’ultimo. In questo caso, il debitore deve integrare l’elenco dei suoi beni di cui al 2° comma dell’art. 9 richiamato dall’art. 14-ter, comma 2° (e non 3°, come erroneamente dice la norma), e, riteniamo, il liquidatore deve aggiornare l’inventario dei beni del debitore che ha formato ai sensi dell’art. 14-sexies.
Invece, i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell’esecuzione della pubblicità della domanda e del decreto di apertura della liquidazione (con eventuale annotazione nel registro delle imprese e trascrizione) prevista dal 2° comma dell’art. 14-quinquies non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione (art. 14-duodecies, 1° comma).
I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, cioè sono prededucibili dalle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo (vale a dire che devono essere soddisfatti, cioè pagati prima degli altri crediti ammessi nella massa passiva di questa procedura paraconcorsuale), con l’esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno o di ipoteca per la parte destinata al pagamento dei crediti in tal modo garantiti (2° comma).

4) L’esdebitazione nella procedura di liquidazione del patrimonio

Si arriva in tal modo alla fase finale della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, vale a dire all’esdebitazione, disciplinata dall’art. 14-terdecies della Legge 3/2012, che vale solo per il debitore persona fisica (quindi non per le persone giuridiche o per gli enti metaindividuali privi di personalità giuridica, ma può valere per le persone fisiche che hanno una responsabilità patrimoniale illimitata per le obbligazioni assunte da un ente privo di personalità giuridica, come le società di persone) e consiste nell’ammissione di questi al beneficio della liberazione dall’obbligo di pagare i debiti residui non soddisfatti nei confronti dei creditori concorsuali a condizione che, sempre il debitore:
  1. abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
  2. non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
  3. non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
  4. non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16 della Legge 3/2012, trattato nell’ultimo paragrafo;
  5. abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze ed alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
  6. siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione (1° comma).
L’esdebitazione del debitore è esclusa:
  1. quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali e reddituali (anche se questo secondo aspetto non è espressamente citato dalla norma, sarebbe illogico escluderlo perché la capacità di ripagare i propri debiti deriva anche dall’importo del reddito del debitore);
  2. quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti od altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri (2° comma).
L’esdebitazione non opera:
  1. per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
  2. per i debiti da risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
  3. per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento (di cui al Paragrafo 3) e di piano del debitore (di cui al Paragrafo 4), sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza, da parte dell’Amministrazione Fiscale, di nuovi elementi (comma 3°).
Il Giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1° e 2° dell’art. 14-terdecies, riportate nel terzo e nel secondo capoverso precedente a questo, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non soddisfatti integralmente possono proporre reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c. di fronte al Tribunale e del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il decreto (comma 4°).
Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, anche se soddisfatti integralmente, se risulta:
  • che esso e' stato concesso avendo il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti od altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri;
  • che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti (5° comma).
Infine, anche a questa fase della procedura si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss. c.p.c. sui procedimenti in camera di consiglio. L’eventuale reclamo avverso il decreto si propone al Tribunale e del collegio che decide non può fare parte il Giudice che ha emanato il provvedimento (6° comma).

5) Le fasi della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore

1)        Il debitore (consumatore od impresa non soggetta al fallimento), assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento, presenta al Tribunale competente per territorio la domanda di liquidazione del suo patrimonio;
2)        Il Giudice, con decreto, dichiara aperta la procedura di liquidazione, nomina il liquidatore (che può essere un organismo di composizione) e stabilisce le idonee forma di pubblicità della domanda e del decreto e l’eventuale trascrizione di quest’ultimo;
3)        Il liquidatore forma l’inventario dei beni facenti parte del patrimonio del debitore;
4)      Il liquidatore comunica ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni del creditore che possono partecipare alla liquidazione;
5)        I creditori presentano, con ricorso al Giudice, la domanda di partecipazione alla liquidazione;
6)    Il liquidatore predispone il progetto di stato passivo, lo comunica agli interessati che presentano le loro osservazioni ed, infine, lo approva;
7)       Il liquidatore elabora il programma di liquidazione del patrimonio del debitore e lo comunica agli interessati (debitore e creditori) e lo deposita nella cancelleria del Giudice;
8)        Il liquidatore procede alla vendita dei beni mediante procedure competitive ed agli altri atti di liquidazione ed informa degli esiti di questi le parti e il Giudice;
9)    Il Giudice autorizza con decreto lo svincolo delle somme incassate dalla liquidazione, la cancellazione dell’eventuale trascrizione e la cessazione della pubblicità;
10)     Il liquidatore paga i creditori che vantano crediti pecuniari;
11)    Il Giudice, accertato il completamento del programma di liquidazione e non prima di quattro anni del deposito della domanda di liquidazione da parte del debitore, dispone con decreto la chiusura della procedura di liquidazione;
12)     Il debitore persona fisica, entro un anno dal decreto di chiusura della procedura, può presentare ricorso al Giudice per l’esdebitazione;
13)     Il Giudice, se ne ricorrono i presupposti,dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente con la procedura di liquidazione;
14)     I creditori non soddisfatti integralmente possono presentare reclamo verso questo decreto oppure istanza per la revoca dell’esdebitazione per avere il debitore posto in essere atti in frode ai creditori.

Allegato

Legge del 27 gennaio 2012 n. 3 - Crisi da sovraindebitamento
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