HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

SOSTITUZIONE MATERNITÀ: LA LAVORATRICE PUÒ AVERE MANSIONI DIVERSE

Sostituzione maternità: la lavoratrice può avere mansioni diverse

La sentenza n. 6787 del 19 marzo 2013 della Cassazione ribadisce che nella sostituzione di maternità il datore di lavoro ha la facoltà di collocare il nuovo assunto a svolgere mansioni anche diverse da quelle della lavoratrice assente per esigenze aziendali.

Ascolta la versione audio dell'articolo
Una lavoratrice B.A. assunta a tempo determinato da una Fondazione per sostituire una lavoratrice in maternità, dopo la scadenza del contratto fa causa al datore di chiedendo di accertare la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e "la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mai validamente interrotto, con condanna della Fondazione al pagamento delle retribuzioni perdute ".
La lavoratrice contestava infatti che il contratto a termine fosse valido perché le mansioni affidatele non erano quelle della dipendente assente bensi quelle di un altra lavoratrice LG "assunta a tempo indeterminato e incaricata temporaneamente in qualifica superiore a sostituire a sua volta la lavoratrice in maternità" , come il contratto stipulato in effetti riportava. In realtà , secondo quanto disciplinato dalla legge 18 aprile 1962 n. 230 all’art 1 lettera b “ il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato salvo le eccezioni appresso indicate. È consentita l’apposizione di un termine al contratto: b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione” .
Inoltre la cessazione del rapporto era avvenuta in data successiva a quella del  rientro della lavoratrice dalla maternità
Per questo richiedeva il pagamento delle retribuzioni perdute dalla cessazione del rapporto.  Il Giudice di Primo grado di Milano respingeva la domanda.
B.G. proponeva appello alla Corte d’Appello di Milano, la quale con sentenza del 30 ottobre 2007 respingeva l’appello.
Avverso la sentenza della Corte di Appello la lavoratrice proponeva ricorso in Cassazione. La Fondazione resisteva con controricorso.
La Corte di cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Milano, sostenendo che sussiste ormai in giurisprudenza un orientamento costante secondo cui: “per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni e/o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell'impresa; pertanto, non può essere disconosciuta all'imprenditore, nell'esercizio del potere autorganizzatorio, la facoltà di disporre in conseguenza dell'assenza di un dipendente l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni"......

1) Leggi il Commento completo ed il testo integrale della sentenza:

Ti potrebbero interessare anche i libri di carta 

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

INCENTIVI ASSUNZIONI E SGRAVI CONTRIBUTIVI 2023 · 18/05/2024 CIGS imprese strategiche: nuove indicazioni per Alitalia

CIGS 2023 in processi di transizione e riconversione nelle aree di sviluppo strategico. Le indicazioni per l'applicazione lavoratori dipendenti di Alitalia e Alitalia Cityliner

CIGS  imprese strategiche: nuove indicazioni per Alitalia

CIGS 2023 in processi di transizione e riconversione nelle aree di sviluppo strategico. Le indicazioni per l'applicazione lavoratori dipendenti di Alitalia e Alitalia Cityliner

Nuovo Fondo interprofessionale ANPIT per la formazione:  istruzioni

Innova è il nuovo Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua nelle PMI ed enti no profit costituito da ANPIT e Confsal: istruzioni per aderire

Retribuzioni convenzionali le istruzioni INAIL

Pubblicata la circolare di istruzioni INAIL sull'applicazione delle retribuzioni convenzionali per l'estero 2024

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.