Con tali fattispecie il legislatore ha inteso predisporre uno strumento societario che consenta l’avvio di un’impresa, beneficiando della limitazione della responsabilità personale, senza obbligo di vincolare un capitale minimo significativo all’esercizio dell’impresa.
Per un ulteriore approfondimento scarica le nostre Circolari del Giorno:
n. 259 del 27.12.2012;n. 211 del 19.10.2012;n. 199 del 4.10.2012.
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1) Srl a capitale ridotto
Per quanto riguarda le Srl a capitale ridotto, si rammenta che queste possono essere costituite:
- solo da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni alla data della costituzione;
- con un capitale sociale minimo, anche simbolico, inferiore a €.10.000 (interamente versato in denaro).
Intervenendo sul punto l’Associazione ha ribadito, con riguardo al requisito dell’età, la tesi sostenuta del Ministero dello Sviluppo economico secondo cui “la s.r.l. a capitale ridotto può esser costituita sia da persone fisiche di età inferiore, sia da persone fisiche di età superiore ai 35 anni”. Pertanto, secondo tale interpretazione, la s.r.l. a capitale ridotto può essere validamente costituita da tutte le persone fisiche che abbiano compiuto i 18 anni di età.
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2) Srl semplificata
Diversamente, la Srl semplificata, per espressa previsione normativa, può essere costituita solo da persone fisiche che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età al momento della sua costituzione. La srl semplificata costituirebbe, quindi, una variante della srl a capitale ridotto destinata all’imprenditoria giovanile, per soci under 35 anni.
Assonime specifica, poi, che il requisito dell’età costituisce un elemento che deve sussistere al momento della costituzione della società, oppure al momento dell’ingresso di nuovi soci (poiché è questo il momento dell’avvio per il soggetto che subentra), ma non deve necessariamente permanere nel corso dell’intera vita sociale.
Pertanto, si deve ritenere che:
- il superamento del requisito anagrafico non determina effetti sulla partecipazione del singolo socio o sull’organizzazione della società;
- i presupposti che giustificano l’esclusione del socio, la trasformazione o lo scioglimento della s.r.l.s. siano solo quelli indicati in generale per le s.r.l. dagli articoli 2473 bis e 2484 del codice civile.
3) Modello standard statuto
Altro profilo critico affrontato dall’Associazione riguarda il modello standard di atto costitutivo e statuto predisposto con il DM 138/2012 per la srl semplificata. Sul punto viene chiarito che:
- non sussistendo per le Srl a capitale ridotto un richiamo al predetto modello standard di statuto, l’atto costitutivo di tale fattispecie non deve adeguarsi al predetto modello; inoltre, a differenza della Srl semplificate, la Srl a capitale ridotto deve sostenere tutte le spese tipiche della costituzione equiparandosi a qualsiasi società a responsabilità limitata tradizionale;
- la Srl semplificata, per la parte non regolata dal modello, può inserire clausole statutarie ulteriori “a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della s.r.l.s”.
4) Capitale sociale
Per quanto riguarda, inoltre, le regole sul capitale sociale, Assonime rammenta che il conferimento, sia per la srl semplificata che quella a capitale ridotto, deve essere fatto in denaro e deve essere versato all’organo amministrativo al momento della costituzione.
Tale obbligo non sembra però valere in sede di aumento di capitale sociale oltre il tetto massimo del capitale consentito (ovvero quando il capitale sia > €. 10.000); ciò in quanto, l’aumento comporta:
- il mutamento del modello societario;
- il passaggio al regime della srl ordinaria
Per le regole di conservazione del capitale sociale, si osserva che secondo Assonime anche per tali nuove forme societarie “trovano applicazione le regole previste per le srl ordinarie” in tema di distribuzione di utili, operazioni sulle proprie quote, misure da adottare in caso di perdite che incidono sul capitale sociale.
5) Organo amministrativo
Infine, riguardo l’organo amministrativo l’Associazione precisa che:
- per le Srl semplificate, essendo il ruolo di socio un requisito indispensabile per la nomina ad amministratore, si ritenere che esso abbia natura di causa di ineleggibilità/decadenza. Nel caso in cui, quindi, il soggetto nominato amministratore venga a perdere la qualifica di socio nel corso dell’incarico, esso decade anche dall’incarico di amministratore;
- per le s.r.l.c.r. l’articolo 44 del DL 83/2012 richiamata la norma dell’articolo 2463-bis c.c., dispone che l’atto costitutivo può affidare l’amministrazione a una o più persone fisiche anche diverse dai soci. L’unico limite è quello che la funzione di amministratore non può essere attribuita a un soggetto diverso da una persona fisica. Pertanto, in assenza di indicazioni nell’atto costitutivo, gli amministratori nelle s.r.l.c.r. devono essere scelti tra i soci. L’atto costitutivo può però consentire di scegliere gli amministratori anche tra le persone fisiche non soci.