La Dichiarazione IMU va consegnata o inviata telematicamente, tramite un apposito modello pubblicato dal MEF ministero delle finanza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quando è intervenuta una variazione nella situazione del contribuente che incide sul pagamento dell'imposta.
In particolare, le istruzione al Modello di Dichiarazione IMU 2024 l'ultimo aggiornato dalla Finanze indicano che:
"A norma del citato comma 769 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, i soggetti passivi interessati, vale a dire le persone fisiche e gli enti commerciali, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica, ad eccezione di quanto detto per gli immobili non utilizzati né disponibili, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta."
A norma dell’art. 1, comma 743 della legge n. 160 del 2019, i soggetti passivi dell’imposta sono:
- i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario
- ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria.
Ai sensi del comma 769 la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
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1) Dichiarazione IMU e abitazione principale
La Dichiarazione IMU va presentata se:
- gli immobili godono di riduzionidell'imposta e tra le altre elencante dalle istruzioni si riportano:
- le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato per le quali la lett. c) del comma 747 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, prevede la riduzione al 50%. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
- una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia (art. all’art. 1, comma 48, della legge n. 178 del 2020;
- il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria e tra le altre elencante dalle istruzioni si riportano:
- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile. La dichiarazione è necessaria per le stesse motivazioni illustrate al punto precedente;
- è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
Pertanto si può affermare che in linea generale la dichiarazione IMU non va presentata per l’abitazione principale in quanto il Comune è già a conoscenza delle informazioni riguardanti le residenze anagrafiche.
2) Dichiarazione IMU e pertinenze dell’abitazione principale
Le istruzioni al modello dichiarativo chiariscono che nel caso di pertinenze dell’abitazione principale la dichiarazione IMU non va presentata poiché il Comune è in possesso di tutti gli elementi necessari ai fini del calcolo dell’imposta.
Si ricorda che sono pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali:
- C/2 (magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa);
- C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse);
- C/7 (tettoie chiuse o aperte).
Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale solo un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa. Entro il suddetto limite di 3 pertinenze, il contribuente può scegliere a quali pertinenze applicare il regime agevolato (aliquota ridotta e detrazione).