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LA DEDUZIONE DELLE SPESE TELEFONICHE – PROMEMORIA 2012

La deduzione delle spese telefoniche – promemoria 2012

Tutte le imprese e i professionisti si trovano ogni anno a dedurre dal proprio reddito le spese telefoniche. Nonostante l’ambito applicativo di tale disposizione sia piuttosto semplice, è sempre utile ricordare quali costi rientrano all’interno di tale categoria, e i casi particolari previsti dall’Agenzia delle Entrate. IN ALLEGATO LA SCHEDA RIASSUNTIVA PER I CLIENTI GRATUITA

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L’attuale disciplina sulla deduzione delle spese telefoniche è stata introdotta dalla Finanziaria 2007 che ai fini della deducibilità ha eliminato la distinzione in base allo strumento - fisso o mobile – utilizzato, e ha introdotto un criterio di deducibilità unico all’80%. I professionisti e le imprese (in forma individuale o societaria) dal 1° gennaio 2007 deducono i costi di telefonia all’80%, intendendosi per tali:

• le quote di ammortamento, i canoni di leasing/noleggio relativi ad apparecchiature telefoniche;
• le spese di manutenzione e di impiego (costo del traffico telefonico).

Nella definizione di spese telefoniche trovano spazio ovviamente anche le spese per la connessione ad internet . L’articolo 1, comma 1, lett. gg) del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 qualifica come  i servizi di comunicazione elettronica quelli “forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i se.rvizi di telecomunicazione e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva (…)”.  Si tratta, pertanto, di servizi di comunicazione resi attraverso qualsiasi modalità tecnologica.

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1) Le eccezioni ai limiti di deducibilità

Fanno eccezione ai limiti di deducibilità già descritti :

  • le imprese di autotrasporto, per le quali la deducibilità è pertanto integrale, limitatamente ad un impianto per veicolo  e
  • gli ex contribuenti minimi e i nuovi minimi cui non si applicano le limitazioni previste dal Tuir, pertanto per tali soggetti  i costi relativi alla telefonia fissa solo integralmente deducibili, se inerenti ed i i costi relativi alla telefonia mobile sono deducibili al 50%. 

Fa eccezione infine il caso di apparecchiature terminali per la comunicazione che, per proprie specificità tecniche, non possono essere utilizzate se non per attività esclusivamente imprenditoriali, i loro costi sono integralmente deducibili secondo le regole ordinarie.
A confermare questa interpretazione è la stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione 320 E del 24.07.2008, rispondendo ad un quesito sul caso di Intranet: poiché l’unico possibile utilizzo di una rete interna è quello aziendale, l’assenza di un uso promiscuo rende applicabile la regola generale di deducibilità integrale dei costi sostenuti. L’AIDC, con la norma di comportamento 175 richiama lo stesso concetto, presentando anche il caso delle reti dedicate al traffico dati tra filiali diverse di una stessa impresa.

Il limite alla deduzione delle spese telefoniche all’80% è una regola che non può essere disapplicata, in quanto assume la funzione di norma di “sistema” e non di norma antielusiva specifica. Quindi per apparecchi che consentono un uso promiscuo non è prevista la possibilità di una deducibilità diversa anche in caso si dimostri l’uso esclusivo ai fini aziendali.

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Tutte le imprese ed i professionisti si trovano ogni anno a dedurre dal proprio reddito le spese telefoniche. Nonostante l’ambito applicativo di tale disposizione sia piuttosto semplice, è sempre utile ricordare quali costi rientrano all’interno di tale categoria, e i casi particolari affrontati finora dall’Agenzia delle Entrate.
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Commenti

ettore - 06/12/2013

Salve, vorrei porre il seguente quesito. Ho l'ufficio della mia attività nell'abitazione in cui abito. Avrei la necessità di sapere se, nell'ambito del regime dei nuovi minimi per cui ho optato, posso dedurre le spese di elettricità per uso domestico. Ovvero ho intestato il contratto di energia elettrica alla mia persona fisica per uso deomestico e non come partita iva della mia attività. Il Gestore mi ha detto che dovrei volturare una nuova utenza intestandola alla mia attività per poter dedurre parzialmente le spese di elettricità che, in quel caso, diventerebbero ad uso promiscuo. Dovrei fare una nuova voltura oppure le posso considerare di uso promiscuo già da ora deducendomele al 50%? Grazie

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