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ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

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I TAGLI ALLE DETRAZIONI E DEDUZIONI IRPEF DELLA LEGGE DI STABILITÀ

I tagli alle detrazioni e deduzioni Irpef della legge di stabilità

La versione “definitiva” del Ddl di stabilità conferma la stretta sugli oneri deducibili e detraibili ai fini Irpef già a partire da Unico/730 2013, in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente. "La violazione dello statuto si è resa necessaria per ragioni di copertura", ha detto il ministro Grilli.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sfuggono alla franchigia dei 250 € le spese mediche di assistenza per i portatori di handicap, i contributi previdenziali e assistenziali, nonché alcune tipologie di erogazioni liberali. Subiscono, invece, la nuova franchigia tutti gli altri oneri deducibili e detraibili indicati agli articoli 10 e 15 del tuir. Non vanno computate nel tetto massimo di spese detraibili di 3.000 € le spese mediche. Questo il nuovo perimetro dei limiti alla deducibilità e detraibilità delineato con la versione definitiva del ddl stabilità, che dovrà comunque ora affrontare l’iter parlamentare.

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1) Aliquote Irpef

È confermata la riduzione di un punto percentuale delle prime due aliquote Irpef, previste per i primi due scaglioni di reddito. Le nuove aliquote saranno pertanto:

  • 22% per i redditi fino a 15.000 €;
  • 26% per i redditi oltre i 15.000 e fino a 28.000 €;
  • 38% per i redditi oltre i 28.000 e fino a 55.000 €;
  • 41% per i redditi oltre i 55.000 e fino a 75.000 €;
  • 43% per i redditi oltre 75.000 €.
     

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2) Franchigia di 250 Euro per gli oneri deducibili e detraibili

È confermata la franchigia di 250 € per le spese la cui deducibilità o detraibilità dal reddito complessivo Irpef è indicata agli art. 10 e15 del tuir, con alcune eccezioni:

  • spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti portatori di handicap, nonché le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida (articolo 15 lettera c del tuir, periodi dal quarto all’ottavo, articolo 15 comma 1-quater tuir);
  • spese per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti (articolo 15 lettera c-ter tuir);
  • spese sostenute per un importo non superiore a 2.100 € sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana(articolo 15 lettera i-septies tuir);
  • le spese mediche e di assistenza specifica nei casi di grave o permanente invalidità o menomazione (articolo 10 comma 1 lett. b tuir)
  • i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e quelli versati facoltativamente alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza (art. 10 comma 1 lett. e tuir);
  • i contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari (art. 10 comma 1 lett. e-bis tuir);
  • le erogazioni liberali per il sostentamento del clero e della Chiesa cattolica (art.10 comma 1 lett. i tuir);
  • le erogazioni liberali ad altre confessioni religiose riconosciute (art. 10 comma 1 lett. l tuir);
  • le somme restituite al soggetto erogatore che avevano concorso a formare il reddito in anni precedenti (art. 10 comma 1 lett. d-bis tuir).

La franchigia non si applica ai contribuenti con redditi complessivi inferiori o uguali a 15.000 €, mentre si applica anche a taluni oneri non espressamente indicati negli articoli 10 e 15 del tuir, ma con riferimento ai quali la detrazione o la deduzione è riconducibile nell’ambito di tali articoli (ad esempio le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore, alla società di cultura “La Biennale di Venezia”, all’ente ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova).
 

3) Massimale di 3.000 €

È fissato un limite massimo di 3.000 Euro, per ciascun periodo d’imposta, di spese detraibili indicate all’articolo 15 del tuir. Sono escluse da questo limite annuale:

  • le spese sanitarie (articolo 15 lettera c tuir);
  • le spese per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti (articolo 15 lettera c-ter tuir);
  • le spese sostenute per un importo non superiore a 2.100 € sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana(articolo 15 lettera i-septies tuir);
  • le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida (articolo 15 comma 1-quater tuir).

Il computo del tetto massimo di 3.000 € non si applica ai contribuenti con redditi complessivi inferiori o uguali a 15.000 €, mentre si applica anche a taluni oneri non espressamente indicati nell’articolo 15 del tuir, ma con riferimento ai quali la detrazione è riconducibile nell’ambito di tale articolo.
 

4) Retroattività in deroga allo statuto del contribuente

La franchigia di 250 Euro e il massimale di 3.000 €, illustrati nei paragrafi precedenti, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, in deroga allo Statuto del contribuente. I nuovi limiti, dunque, avranno effetto già in Unico 2013 o mod. 730/2013.

Allegati

Ddl stabilità 2013
Relazione illustrativa legge stabilità
Articolo 10 Tuir
Articolo 15 Tuir
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Commenti

Luigia Lumia - 15/12/2012

Il fatto ce la struttura venga pagata con l'indennità di accompagnamento non fa venir meno a mio parere la detraibilità delle spese mediche e di assistenza specifica. Le riporto dal sito dell'Agenzia:"Le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo. Le spese di assistenza specifica sostenute dai disabili sono quelle relative: 1)all’assistenza infermieristica e riabilitativa 2)al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona 3)al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo 4) al personale con la qualifica di educatore professionale 5)al personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale. Le persone disabili possono usufruire della deduzione anche se percepiscono l’assegno di accompagnamento. In caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione, è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza."

Pietro 2012 - 13/12/2012

Moglie ricoverata in RSA, il marito percepisce dall'Inps l'indennità di accompagnamento che gira in toto alla struttura che la ospita. Se fosse a casa e questa somma fosse passata a una badante, mi pare che abbia diritto alla detrazione come spesa sanitaria. Girata alla RSA mantiene questa possibilità, o viene meno? Se questo diritto decade, perché? Grazie per le eventuali risposte.

Miky - 22/10/2012

Tutto ciò è "sconvolgente" !!! A fronte dei continui scandali, mentre vengono resi noti (un pò alla volta...) i mille rivoli usati dal sistema dei partiti per attingere denaro dalle casse pubbliche ( e ancora non si è spiegato per bene ai cittadini il meccanismo delle "partecipate" e delle "municipalizzate"), mentre scopriamo che il nostro Stato ha costi che non trovano eguali nemmeno nelle monarchie, ancora una volta subiamo un aumento di tassazione a carico del lavoro dipendente, ancora una volta lo Stato mette la mano nelle tasche dei lavoratori (anche nel TFR ). Per noi non esistono mai diritti acquisiti o regole certe, siamo la cassa continua cui la politica attinge senza sosta per mantenere i propri lussi e i propri privilegi, stiamo pagando gli investimenti sbagliati delle banche, l'inettitudine dei nostri amministretori, le conseguenze della politica clientelare, stiamo pagando tutto, con le nostre retribuzioni, coi nostri risparmi, col nostro futuro negato. E quello che più mi sconvolge è che ci siano cittadini che, di fronte ad un tale sfacelo, si proccupano se, per questa volta, riescono a passare attraverso le maglie dell'ennesimo salasso. Fa bene Monti a stupirsi della mancata reazione della popolazione, i francesi, gli spagnoli, i greci, sarebbero già andati nei palazzi della politica e li avrebbero cacciati fuori tutti, come si meritano !

ottorino - 20/10/2012

Vorrei sapere per cortesia, se è stata introdotta una proroga all'articolo 1 comma 1324, della legge 27 Dicembre 2006, N. 296, relativa alla detrazione per carichi di famiglia (Euro 1297,80). Negli ultimi anni, prima della fine anno è sempre stata introdotta. Molte grazie

Franco Castoldi - 19/10/2012

Buongiorno finalmente un articolo chiaro! Quindi si possono detrarre le relative spese d'acquisto di un auto pagata all'iva 4% per mio ficglio certificato con la 104 comma 3 così come si faceva negli anni passati ... * Un altra cosa ... non ho visto bene in che capitolo vanno a finire le spese di ristrutturazione (quelle del 55 o 36%) ... come vanno considerate? Vi ringrazio anticipatamente cordiali saluti

Elisabetta - 22/10/2012

Buongiorno, le limitazioni introdotte dalla legge di stabilità non riguardano le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, per le quali continuano ad applicarsi le detrazioni del 36% (50% per le spese sostente dal 26.6.2012 al 30.06.2013) e del 55%.

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