La Corte stabilisce che a causa di ciò si può parlare di inadempimento all’obbligo contrattuale di sicurezza (art. 2087 c.c.).
La responsabilità – art. 2087 c.c. – è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell’art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell’art. 1218 c.c. sull’inadempimento delle obbligazioni (Cass. civ., Sez. lavoro, 14/04/2008, n. 9817).
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