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IL PUNTO SULL' IMU 2012

Il punto sull' IMU 2012

Iniziata la fase sperimentale dell'IMU per il 2012: per l'acconto di giugno vale l'aliquota base

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Recentemente il Governo è intervenuto più volte sulla disciplina dell’IMU, la nuova tassa sugli immobili,   attraverso emendamenti ai decreti successivi i in fase di discussione per la conversione in legge. Rivediamo le più recenti novità   e la normativa attualmente in vigore.

1) Le novità sull’IMU per il 2012

Considerate le difficoltà operative evidenziate dai Centri di assistenza fiscale, per la mancanza di provvedimenti attuativi e di normative comunali che potranno modificare, come previsto dalla legge, le aliquote IMU il Governo ha depositato in Senato il 3 aprile un emendamento al Decreto fiscale con il quale si stabilisce che la prima rata dell’IMU, quella dell’acconto del prossimo 18 giugno (50%) si calcolerà applicando l’aliquota base del 4‰ per l’abitazione principale e del 7,6‰ per le altre case. A dicembre, poi, andrà versata la seconda rata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Nel frattempo, il Governo potrà emanare entro il 31 luglio un Dpcm con cui abbassare o alzare le aliquote per la prima casa e per gli altri immobili ed i Comuni potranno emanare entro il 30 settembre la delibera con cui abbassare o alzare ulteriormente tali soglie.

Un altro emendamento proposto il 29 marzo riguardava invece alcuni casi di prevista riduzione dell’IMU. Si prevede:

  •  una riduzione del 25% della base imponibile per gli imprenditori agricoli,
  • l’esenzione per i fabbricati rurali nei comuni di montagna al di sopra dei 1.000 metri di altitudine,
  • il versamento dell’IMU per i fabbricati rurali strumentali in due rate (30% in acconto a giugno e 70% a saldo a dicembre),
  •  l’eliminazione della quota erariale dell’IMU sugli immobili di proprietà dei Comuni siti nel proprio territorio e sugli immobili ex Iacp delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e
  • la riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili di interesse storico o artistico a condizione però che non producano reddito.


In attesa della conversione in legge di queste modifiche rivediamo la normativa attualmente in vigore 

2) IMU 2012. A chi si applica

L’IMU istituita dal decreto sul Federalismo fiscale 23/2011 , è stata anticipata dalla Manovra Monti  in forma sperimentale già per il 2012 e sostituisce, per gli immobili non locati, sia l’ICI, che l’Irpef e le relative addizionali.
Rispetto all’ICI, colpisce, però, anche l’abitazione principale, pur concedendo alcune agevolazioni come aliquota ridotta e detrazioni speciali.
Il primo appuntamento con l’IMU sarà il 18 giugno 2012 (il 16 cade di sabato), data entro la quale dovrà essere versata la prima rata pari al 50%.

Invece per gli immobili acquistati per essere locati, l’IMU è sostitutiva solo dell’ICI e, quindi, tali immobili saranno soggetti all’applicazione dell’IRPEF e delle relative addizionali (salvo la possibilità per le persone fisiche di esercitare l’opzione per la c.d. “cedolare secca”).


Devono pagare l’Imu quindi :
• i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
• i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
• i concessionari di aree demaniali;
• locatari di immobili concessi in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione), a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Il presupposto per l’applicazione dell’IMU è il medesimo di quello previsto per l’applicazione dell’ICI, e cioè il possesso (a vario titolo) di:
• fabbricati
• aree fabbricabili
• terreni agricoli


Come già detto è’ ora compresa anche l’abitazione principale con le relative pertinenze. L’abitazione principale è tale se è l’“unica” unità immobiliare (iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano) nella quale il possessore contemporaneamente:
• dimora abitualmente;
• risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono ora esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali:
• C/2 (magazzini e locali di deposito);
• C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse senza scopo di lucro);
• C/7 (tettoie chiuse o aperte);
nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti, saranno considerate come “seconde case” ai fini dell’applicazione dell’IMU.

LE ESENZIONI  riguardano, in particolare:
• gli immobili posseduti dallo Statom dagli enti locali e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati ai compiti istituzionali;
• i fabbricati delle categorie catastali da E/1 a E/9;
• i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5- bis, D.P.R. n. 601/1973;
• i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
• i• i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
• i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15, Legge n. 984/1977;
• gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto.

3)

Per i fabbricati iscritti in Catasto edilizio urbano, il valore è quello che si ottiene applicando all’ammontare delle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori (DIVERSI rispetto all’ICI):

Gruppo/categoria catastale                            Moltiplicatore

  • A (escluso A/10), C/2, C/6 e C/7                    160
  • B, C/3, C/4 e C/5                                               140
  • A/10 e D/5                                                             80
  • D (escluso D/5)                                                   60 (65 dal 2013)
  • C/1                                                                         55

Vedi un esempio nel Blog di Fiscoetasse


Per i terreni agricoli, il valore è quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130 (110 per i coltivatori diretti e gli IAP iscritti alla previdenza agricola);


• per le aree edificabili, il valore è quello di mercato  al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Vedi gli esempi di calcolo sul BLOG di Fiscoetasse

Le aliquote IMU applicabili sono le seguenti:

  • Aliquota ordinaria 0,76% Il Comune, con delibera del consiglio comunale, può aumentare o diminuire tale aliquota:
    • fino allo 0,3%;
    • fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti da soggetti passivi Ires o immobili locati;
    • fino allo 0,38% per i FABBRICATI  costruiti e DESTINATI ALLA VENDITA da parte dell’impresa costruttrice (Decreto Liberalizzazioni – D.L. n. 1 del 24.01.2012): a condizione che il fabbricato non sia locato e  per un periodo comunque non superiore a 3 anni dal termine dei lavori.
  • Aliquota ridotta 0,4% Valida per ABITAZIONE PRINCIPALE e sue PERTINENZE
    Il Comune può aumentare o diminuire tale aliquota fino allo 0,2%

Aliquota ridotta 0,2% Per FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
Il Comune può diminuire tale aliquota fino allo 0,1% 

Detrazioni, versamenti ed altri esempi in un successivo speciale sull'argomento

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