La nuova bozza di proposta di legge delega differisce dalla precedente e consente l’accesso alla professione senza esami sia agli avvocati che ai commercialisti.
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1) I principi contenuti nella proposta di legge delega per la liberalizzazione delle professioni
a) Estensione del principio comunitario di libera concorrenza (’articolo 2, comma 1 del decreto-legge n.223 del 2006) anche alle leggi con valenza speciale o riferite a determinate categorie professionali;
b) Vietare l’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime e la mera fissazione delle medesime;
c) Gli ordini non possono vietare la pubblicità dell’attività professionale su categorie di mezzi di comunicazione per ragioni di trasparenza, correttezza, dignità e decoro professionale; stabilire che ogni valutazione da parte degli ordini deve essere riferita al caso concreto ed adeguatamente motivata;
d) Introdurre la possibilità di costituire società professionali di capitali, al fine di consentire la realizzazione di iniziative economiche congiunte tra professionisti e soci di mero investimento;
e) Introdurre la possibilità per i professionisti iscritti ad albi di partecipare a più di una società e la facoltà di esercitare anche imprese commerciali;
f) Prevedere per gli ordini professionali il divieto di fissare limiti all’apertura ed esercizio delle attività professionali regolamentate;
g) Escludere per gli ordini professionali la possibilità di verificare la corrispondenza del compenso richiesto al decoro della professione e all’importanza dell’opera;
h) Rivedere il regime dei minimi contributivi previdenziali, per introdurre misure agevolate per i giovani professionisti anche attraverso misure compensative interne alla categoria;
i) Introdurre per gli studenti universitari, che hanno conseguito almeno i due terzi dei crediti previsti da corsi di laurea che consentono l’accesso a professioni regolamentate, la facoltà di anticipare durante il corso di studi il periodo di praticantato obbligatorio, ove previsto, propedeutico all’abilitazione professionale;
j) Riformare le regole di accesso all’ordine professionale degli avvocati e all’ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, prevedendo quale unica condizione per l’iscrizione all’ordine, oltre al titolo di studio previsto dalla legislazione vigente, un periodo di praticantato obbligatorio pari a due anni per l’esercizio della professione forense e pari a tre anni per l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
k) Sopprimere l’incompatibilità tra esercizio del commercio ed esercizio della professione forense o della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e l’esercizio della professione di giornalista professionista.
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