HOME

/

LAVORO

/

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

/

CONTRIBUTI IVS 2011 DI ARTIGIANI E COMMERCIANTI E TERMINI DI VERSAMENTO

Contributi IVS 2011 di artigiani e commercianti e termini di versamento

L'INPS ha comunicato le misure dei contributi Inps dovute da artigiani e commercianti per l'anno 2011, con Circolare del 10/02/2011 n. 34. Come l'anno scorso, le aliquote contributive sono rimaste invariate rispetto all'anno scorso, mentre sono stati modificati il minimale ed il massimale d i reddito

Ascolta la versione audio dell'articolo
Con Circolare n. 34 del 10.02.2011 , l'INPS ha comunicato le misure dei contributi Inps dovute da artigiani e commercianti per l'anno 2011 . Le aliquote contributive sono rimaste invariate rispetto all'anno scorso, mentre sono stati modificati il minimale ed il massimale d i reddito.
Il pagamento dei contributi 2011 dovuti sul minimale di reddito deve essere effettuato, tramite modello F24, in quattro rate aventi le seguenti scadenze:
  • rata: 16 maggio 2011 ;
  • 2° rata: 16 agosto 2011 ;
  • 3° rata: 16 novembre 2011;
  • 4° rata: 16 febbraio 2012.

Gli acconti dei contributi 2011, eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, devono essere, invece, versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
L'eventuale saldo andrà versato in sede di UNICO 2012.

Scarica GRATIS il Fac-simile Dichiarazione ritenuta ridotta agenti di commercio

Ti potrebbero interessare:

Ti segnaliamo inoltre:
Resta aggiornato con il nostro Dossier gratuito Agenti e rappresentanti

1) Contributi 2011 di artigiani e commercianti - aliquote, minimale e massimale

Con la Circolare n. 34 del 10.02.2011 , l'INPS ha comunicato le misure dei contributi Inps dovute da artigiani e commercianti per l'anno 2011 .
Le aliquote contributive da applicare sul reddito sono rimaste uguali a quelle previste per l'anno scorso, e precisamente:
  • 20% per gli artigiani ;
  • 20,09% per i commercianti.

I collaboratori di età inferiore a 21 anni che lavorano prevalentemente all'interno dell'impresa artigiana o commerciante, godono di una riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote contributive , valida fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni. Pertanto le aliquote ad essi spettanti sono:

  • 17% per gli artigiani ;
  • 17,09% per i commercianti.

Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Inps, resta valida anche quest'anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti .

N.B. E' dovuto, in ogni caso, un ulteriore contributo per le prestazioni di maternità nella misura di € 0,62 mensili (= € 7,44 annui).

Sono, invece, stati modificati:

  • il minimale di reddito , cioè il reddito minimo annuo su cui deve essere versato il contributo minimo obbligatorio (se il reddito è inferiore a tale limite, i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale);
  • la retribuzione annua pensionabile massima , nel caso in cui il reddito superi il livello minimo, devono essere versati i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, fino a che non si raggiunge il limite di retribuzione annua pensionabile;
  • il massimale di reddito , cioè il limite massimo di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo.

Si riportano qui di seguito le nuove misure fissate per il 2011, messe a confronto con quelle dello scorso anno:

Nel 2011

Nel 2010

Minimale di reddito

€ 14.552

€ 14.334

Retribuzione annua pensionabile massima

€ 43.042

€ 42.364

Massimale di reddito per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza anteriore al 01.01.1996 o con anzianità contributiva al 31.12.1995

€ 71.737
(rapportato ai mesi di attività)

€ 70.607
(rapportato ai mesi di attività)

Massimale di reddito per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza dal 01.01.1996, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995

€ 93.622
(non frazionabile in ragione mensile)

€ 92.147
(non frazionabile in ragione mensile)

Calcola i tuoi possibili vantaggi contributivi e fiscali 2024 con

Visita anche il Focus Lavoro con  ebook e Libri  di carta , in continuo aggiornamento

2) Contributi IVS sul minimale di reddito

Per i redditi fino al minimale di € 14.552 , il contributo si calcola applicando a tale minimale le aliquote contributive sopra indicate. Il contributo sarà, così, pari alle seguenti misure:

CONTRIBUTI IVS DOVUTI SUL MINIMALE (rapportati ad anno)

Tipologia di contribuenti

> 21 anni

21 anni

Artigiani

€ 2.910,40

€ 2.473,84

Commercianti

€ 2.923,50

€ 2.486,94

+ € 7,44 contributo maternità

Nel caso di periodi d'imposta inferiori all'anno , il contributo dovuto sul minimale ed il contributo maternità devono essere rapportati ai mesi effettivi .
Per ciascun mese, pertanto, dovranno essere versati i seguenti importi:

CONTRIBUTI IVS DOVUTI SUL MINIMALE e rapportati a 1 mese

Tipologia di contribuenti

> 21 anni

21 anni

Artigiani

€ 242,53

€ 206,15

Commercianti

€ 243,62

€ 207,24

+ € 0,62 contributo maternità

3) Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale

Per quanto concerne i redditi che superano il minimale di € 14.552, sulla quota di reddito eccedente il minimale e fino al limite di retribuzione annua pensionabile di € 43.042 , si applicano le aliquote contributive prima indicate .
Sulla quota eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile di € 43.042 e fino al massimale di reddito annuo imponibile pari a € 71.737 , le aliquote contributive sono innalzate anche quest'anno di un punto percentuale:

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2010 ARTIGIANI E COMMERCIANTI SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE

Tipologia di contribuenti

Fascia di reddito

> 21 anni

21 anni

Artigiani

€ 14.552 < Reddito ≤ € 43.042

20%

17%

€ 43.042,01 ≤ Reddito ≤ € 71.737

21%

18%

Commercianti

€ 14.552 < Reddito ≤ € 43.042

20,09%

17,09%

€ 43.042,01 ≤ Reddito ≤ € 71.737

21,09%

18,09%

Si ricorda che il massimale di reddito, per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza dal 01.01.1996, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, non è pari a € 71.737, ma a € 93.622 e tale massimale non è frazionabile mensilmente.
L'importo derivante dalla somma del contributo calcolato sul minimale di reddito e del contributo calcolato sul reddito eccedente il minimale (quest'ultimo anche detto “contributo a conguaglio”) costituisce l'acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2011 (non solo sul reddito derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza) sulla base del dato storico del 2010.

4) Termini e modalità di versamento dei contributi IVS 2011

Il pagamento dei contributi 2011 dovuti sul minimale di reddito deve essere effettuato, tramite modello F24, in quattro rate aventi le seguenti scadenze:
  • 1° rata: 16 maggio 2011;
  • 2° rata: 16 agosto 2011;
  • 3° rata: 16 novembre 2011;
  • 4° rata: 16 febbraio 2012.

L' acconto dei contributi 2011 eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale deve essere, invece, versato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche .

Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sulla base del reddito 2010 risulterà poi, in sede di UNICO 2012, inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa effettivamente realizzati nel 2011, sarà dovuto un ulteriore contributo a saldo 2011 da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche derivanti da UNICO 2012.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

piero - 04/02/2012

piero sto per aprire corniceria non so quanti sono i soldi da versare contributi inail imps anno 2012 grazie

roberto casini - 28/03/2011

sono un infermiere professionale di una cooperativa sociale che lavora per asl sanitaria liguria,con contratto determinatomi è stata fatta una trattenuta con la voce contributo IVS , credo che non devo pagarla, puoi darmi una informazione in merito grazie roberto.

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 10/04/2024 Gestione separata per architetti e ingegneri: novità dalla Corte costituzionale

La Consulta afferma l'illegittimità delle sanzioni per mancata iscrizione alla Gestione separata prima del 15.7.2011 con la sentenza 55/2024

Gestione separata per architetti e ingegneri: novità dalla Corte costituzionale

La Consulta afferma l'illegittimità delle sanzioni per mancata iscrizione alla Gestione separata prima del 15.7.2011 con la sentenza 55/2024

Contributi riscatto laurea: come indicarli nel 730/2024

Le agevolazioni per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico. Come indicarli nel Modello 730/2024

Contributi versati a due Casse: il rimborso al professionista è imponibile?

Le Entrate chiariscono come trattare il rimborso di contributi versati in eccesso nel caso di professionista che non ha potuto unificare i periodi di contribuzione

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.