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COMPENSAZIONE CREDITI IN PRESENZA DI CARTELLE ESATTORIALI NON PAGATE

Compensazione crediti in presenza di cartelle esattoriali non pagate

La Manovra correttiva (DL 78/2010) ha previsto la preclusione alla compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo (cartelle di pagamento) di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento; Pubblicato Decreto attuativo e Istituzione del Codice Tributo

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Aggiornamento dello Speciale del 17/12/2010 a seguito della pubblicazione del Decreto Attuativo del 10/02/2011 e della conseguente istituzione del Codice Tributo.

Nell’ambito del DL n. 78/2010, c.d. “Manovra correttiva”, in tema di compensazioni vanno segnalate le principali novità apportate dall’art. 31 comma 1 le quali introducono ulteriori importanti limitazioni. In particolare, il citato art. 31, prevede la preclusione alla compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
La penalità, in caso di inosservanza del divieto, è pari al 50% dell’importo indebitamente compensato e si calcola sull’intero ruolo compreso di sanzioni, interessi e aggio. Infine, le procedure di compensazione volontaria di cui all’art. 28-ter, D.P.R. 600/1973, in caso di rimborsi fiscali, non operano per ruoli di importo fino a € 1.500.

1) Ambito di applicazione della disposizione

A partire dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

In altri termini, la cd. compensazione ‘‘orizzontale’’, prevista dall’art. 17, comma 1 del D.Lgs. 9 luglio 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo:
  • di ammontare superiore a € 1.500;
  • per i quali è scaduto il termine di pagamento.
E’ comunque ammesso, così come precisato dall’art. 31 comma 1 del DL n.78/2010, il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, “c.d. compensazione verticale” (ad esempio compensazione crediti Iva con debiti Iva).

Qualora, invece, essendo in presenza di un debito Ires iscritto a ruolo, scaduto e non pagato, si vanti un credito Iva che si intende compensare, l'eventuale compensazione risulterebbe sanzionabile anche se sul credito è stato ottenuto il “visto di conformità”.

Tale inibizione varrà in tutte le ipotesi in cui detti importi iscritti nei ruoli superino l'ammontare di 1.500 euro, mentre la sanzione per l'eventuale utilizzo dei crediti in compensazione in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31 del dl 78/2010, sarà pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali sia scaduto il termine di pagamento e, naturalmente, fino alla concorrenza dell'ammontare di questi ultimi indebitamente compensati.  La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda una contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.

Un aspetto critico della norma è quello relativo alle imposte e accessori iscritti a ruolo, che determina il divieto alla compensazione. Secondo quanto disposto i debiti per imposte erariali vanno considerati al lordo dei relativi accessori. Il riferimento agli "accessori" comporta che rientrano in questa nozione anche interessi, sanzioni e l'aggio.

Altro aspetto della disposizione è che questa risulta essere circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e non riguarda altre tipologie di imposte, si evince che la limitazione all’utilizzo in compensazione di crediti tributari, in presenza di debiti iscritti a ruolo, riguarda i soli “crediti e debiti erariali”.
La norma, infatti, fa esplicito riferimento alle “imposte erariali”, e quindi non interessa crediti e debiti contributivi.

Sembra dunque, ragionevole, ai fini della riscossione, far riferimento alle “imposte il cui gettito va allo Stato” dato che nel sistema dei versamenti le imposte devolute a Regioni ed Enti Locali figurano separatamente (ad esempio le addizionali IRPEF).
Da ciò consegue che se il debito iscritto a ruolo riguarda tributi locali o multe stradali, nessun impedimento sussiste alla compensazione dei crediti.
Nel caso dell’art. 31, dunque, è lecito pensare che anche ICI ed IRAP restino esclusi dalla preclusione, sia se diano origine a crediti compensabili, sia se risultino iscritti a ruolo quale debito del contribuente .

Sono, pertanto, esclusi dall’ambito applicativo del divieto:
  • tributi locali (es. ICI);
  • i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95);
  • i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada).
Infine, si fa presente il dubbio interpretativo della norma relativo alla possibile inibizione alla compensazione per i crediti d'imposta di carattere agevolativo, ovvero, quei crediti relativi all’ applicabilità di leggi speciali dirette alla concessione di crediti d'imposta da utilizzare in compensazione. Sarà necessario verificare caso per caso la possibilità di compensazione degli stessi.

2) Decorrenza dei nuovi limiti alla compensazione

Le norma che pone limiti alla compensazione è applicabile a decorrere dall’1.1.2011. Si ritiene che lo stesso riguardi i modelli F24 presentati a decorrere da tale data, indipendentemente:
  • dall’anno di maturazione dei crediti;
  • dall’anno di riferimento delle imposte iscritte a ruolo; 
  • dall’anno di formazione del ruolo;
  • dall’anno di scadenza del pagamento della relativa cartella.
Pertanto, sembra di poter affermare che sino a quando il debito non è scaduto (ordinariamente dopo sessanta giorni dalla notifica dell'atto) non sussistono limitazioni alla compensazione, anche se, successivamente, il debito resta insoluto. Anche l’operatività della procedura della compensazione volontaria di cui al citato art. 28-ter decorre dall’1.1.2011.

3) Sanzioni in caso di violazione del divieto

Come precedentemente indicato in caso di violazione del divieto in esame è applicabile la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.

L’art. 31 prevede espressamente che la sanzione “non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa”. Sulla base di tale indicazione è possibile affermare che la sanzione non può essere applicata finché il ruolo sia oggetto di contestazione in sede amministrativa o giurisdizionale.

Tale condizione comporta che, di fronte ad un ruolo oggetto di contestazione, la compensazione viene operata a rischio e pericolo del contribuente, il quale resterà indenne da sanzione solo se il debito iscritto a ruolo non sarà confermato in sede giurisdizionale o amministrativa.

4) Pubblicazione del Decreto attuativo del 10/02/2011

Pubblicato in G.U. del 18/02/2011 n. 40, il Decreto attuativo sulle modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante i crediti relativi alle stesse imposte.

L’articolo 1 del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011, pubblicato in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2011, ha stabilito che il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante l’esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, è effettuato dai contribuenti attraverso il sistema del versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.

In Allegato il Testo del Decreto.

5) Istituzione del codice tributo “RUOL” - Risoluzione del 21/02/2011 n. 18/E

Con Risoluzione del 21/02/2011 n. 18, a seguito della pubblicazione del Decreto attuativo, è stato istituito il codice tributo “RUOL” per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori ai sensi dell’articolo 31 del DL 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Riportiamo il testo della Risoluzione:

L’articolo 31 del DL n. 78/2010, ha disposto che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità per l’esecuzione del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

L’articolo 1 del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011, pubblicato in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2011, ha stabilito che il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante l’esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, è effettuato dai contribuenti attraverso il sistema del versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Tutto ciò premesso, al fine di consentire il pagamento delle somme di cui sopra, si istituisce il seguente codice tributo:
  • RUOL denominato “Pagamento mediante compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori – Art. 31, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78”.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, reperibile esclusivamente in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”.

Nella stessa sezione, nel campo “ente”, va indicata la lettera “R”.
Nel campo “prov.” va indicata la sigla della provincia di competenza dell’agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico, desumibile dalla “Tabella T2 Sigle province”.
Il campo “codice identificativo”, il campo “mese” e il campo “anno di riferimento” non devono essere compilati.

Allegato

Decreto attuativo del 10/02/2011
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Commenti

valeria nasti - 17/01/2018

salve non riuscendo a trovare nessun riferimento, Le chiedo se la limitazione art. 31 dl 78/2010 valga anche per credito erariale CARBON TAX (credito accise Agenzia delle Dogane)

silvio - 23/04/2015

Buongiorno.da quello che ho capito se ricevo una multa notificata tramite cartella esattoriale equitalia posso compensarla con crediti irpef utilizzando f24 accise.?Grazie

andrea - 18/02/2014

Salve, non essendo molto esperto non ho capito molto. La mia domanda è la seguente: se ho cartelle esattoriali per debiti verso AE (irpef, iva etc..), posso beneficiare dei rimborsi per le agevolazioni sulle ristrutturazioni edelizie? Grazie per la risposta.

remorini anna ida - 07/05/2013

Nel 2008 ho fatto la rivalutazione terreni ed ho pagato la prima rata. La 2a rata 2009 non l'ho pagata e nel 2010 ho rivalutato (in ribasso)lo stesso terreno pagando la 1a rata 2010 e la 2a 2011. Ho chiesto ed ottenuto il rimborso del pagato 2008. In questi gg.mi sono arrivate 2 cartelle: Ag. E. di Ve, e di Pisa con rich.2009 e 2010 (stesso rivalutaz.Domanda:dato che avrei potuto fare il R.Operoso nel 2009 che cavolo mi chiede l'Ag. delle E.?

Luisa - 07/12/2011

In data 29/11/2011 ho compensato un avviso bonario col credito IVA 2010 non accorgendomi che ci sono delle cartelle esattoriali non pagate.Posso inviare l'F/24 invertento i codici tributi? grazie

SALVATORE PECERE - 20/05/2011

Non sono d'accordo sull'affermazione secondo cui la compensazione dei debiti per imposte erariali iscritti a ruolo è possibile solo con crediti relativi alle stesse imposte (compensazione verticale: iva con iva, ires con ires, ecc.). Secondo me la norma si riferisce alla possibilità di compensare i debiti per imposte erariali con crediti per imposte erariali, purchessia (crediti ires con debiti iva, ecc.: c.d. compensazione orizzontale). Se così non fosse, la compensazione di debiti iscritti a ruolo, a es., per imposta di registro, non sarebbe possibile dacchè per questa imposta non esiste la possibilità di indicare in F24 un credito compensabile.

DONATO - 06/04/2011

Sapreste darmi una spiegazione logica del perché, in caso di credito Iva, non è possibile compensare un debito INPS in cartella esattoriale? Perché anche l'INPS non si allinea alla nuova procedura? Non potrebbe giovarne direttamente tra incassi immediati e numero inferiore di crediti da inoltrare all'esattoria?

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